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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 aprile 2021

Cassazione n. 32666/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16776/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli Avv.ti MANNA MASSIMILIANOe [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] 66 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliatiin ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.205/2021 depositata il 02/04/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 27/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16776/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli Avv.ti MANNA MASSIMILIANOe [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] 66 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliatiin ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.205/2021 depositata il 02/04/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 27/10/202
Decreto Cassazione n. 32666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris