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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36050/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento di entrambi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 febbraio 2019, il G.I.P. del Tribunale di Brindisi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F4) - così qualificato il fatto originariamente ascrittogli - 494 cod. pen. e 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (capo Z) e, applicata la riduzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa.

Lo stesso Giudice dichiarava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967, 697, 699 e 648 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena principale di quattro anni di reclusione e a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per durata di cinque anni.

2. Con pronuncia resa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione impugnata: - assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato ascrittogli al capo Z) della rubrica per non avere commesso il fatto e riduceva la pena inflittagli in ordine al reato di cui al capo F4), riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., a otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di lavoro non retribuito in favore della collettività; - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa.

3. I Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui attribuito utilizzando il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dalle quali si evinceva che l'imputato era solito acquistare sostanza stupefacente da Nicholas [OSCURATO:PERSONA] per rivenderla e che, all'occorrenza, fungeva anche da intermediario per l'acquisto di droga da parte di terzi.

Gli stessi giudici hanno, inoltre, affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di detenzione di arma e di ricettazione a lui ascritti, ritenendo provato - grazie alle captazioni ambientali - che l'imputato avesse consegnato a Nicholas [OSCURATO:PERSONA] un fucile da caccia a canne mozze, con matricola brasa e alcune munizioni.

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo, si denunciano erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.

Il difensore del ricorrente assume che i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cessione di sostanza stupefacente sulla base dei risultati dell'intercettazione n. 2164, nel corso della quale il predetto rivolgeva all'amico Nicholas [OSCURATO:PERSONA] le parole "c'è un amico buono per te".

Secondo la tesi difensiva, infatti, quando altri soggetti avevano utilizzato tale espressione criptica erano stati ritenuti meri consumatori, mentre quando era stato utilizzato dall'imputato era stato interpretato quale prova della sua responsabilità.

Dunque, ad avviso della difesa, mentre era certo che il duo STEFANINO - Nicholas [OSCURATO:PERSONA] cedesse a terzi della sostanza stupefacente, non vi sarebbe stata alcuna prova che l'imputato avesse acquistato droga in conto vendita e che avesse realmente funto da intermediario con altre persone; e la decisione impugnata sarebbe illogica nella parte in cui aveva escluso che la sostanza stupefacente di cui alle intercettazioni telefoniche non fosse destinata a uso personale.

Altrettanto illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4.2. Con il secondo motivo, ci si duole di insufficiente motivazione con riferimento alla pena irrogata.

La difesa del ricorrente assume che la Corte di appello non avrebbe recepito gli insegnamenti della Corte di cassazione, secondo cui "allorquando l'organo giudicante nel rideterminare la pena da infliggere al condannato la quantifichi a livelli che si discostano dai minimi edittali - sia per la quantificazione della pena per il reato base, sia per quella dei reati così detti satellite - deve specificare dettagliatamente le ragioni che l'hanno indotto a tale decisione".

5. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, sulla base dei seguenti tre motivi.

5.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione della norma penale.

Il ricorrente evidenzia di avere richiesto di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'esame di alcuni coimputati, i quali avevano scelto il rito del patteggiamento, ma che tale richiesta era stata rigettata; e lamenta che i giudici della Corte di appello non abbiano accolto la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di assumere in formale esame i suddetti coimputati.

Inoltre, il difensore del ricorrente denuncia la carenza di prova del possesso e della cessione del fucile con il relativo munizionamento e assume che erroneamente i giudici del merito avrebbero posto a fondamento dell'impianto accusatorio il breve incontro verificatosi tra l'imputato e il [OSCURATO:PERSONA]; e a sostegno della sua tesi, il difensore evidenzia che proprio quest'ultimo aveva telefonato al [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlo che stava andando da lui e che poteva scendere da casa, mentre se fosse andato per ritirare quel fucile "non gli avrebbe chiesto di scendere da casa con un'arma, ma sarebbe salito lui".

5.2. Con il secondo motivo, si eccepiscono vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della norma penale per la mancata risposta al secondo motivo di appello. 5.3 Con il terzo ed ultimo motivo, ci si duole del difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con grado di prevalenza sulla recidiva.

I giudici del gravame avrebbero errato nel negare a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio delle circostanze attenuante generiche e avrebbero omesso di motivare sul punto, malgrado le richieste difensive in tal senso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

1.1. Il primo motivo, nella parte in cui contesta la prova della responsabilità per l'episodio di cui al capo F4), è aspecifico, in quanto non si confronta con l'ampio ordito motivazionale caratterizzante la sentenza impugnata.

Diversamente da quanto prospettato in ricorso, infatti, gli elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato non sono stati affatto tratti dalla sola conversazione n. 2164 del 28 agosto 2017, ma anche e soprattutto dalla conversazione n. 1402 - A2, riportata a pag. 4 della sentenza impugnata, in cui vengono valorizzate, con argomentare non manifestamente illogico, alcune espressioni verbali attes.tanti il raggiungimento dell'accordo sul prezzo tra i loquenti ([OSCURATO:PERSONA] S.: "45 li vuoi?"; [OSCURATO:PERSONA] N.: "Te ne guadagni dieci e me ne dai 40, basta che li vai a prendere") e la successiva cessione a terzi ([OSCURATO:PERSONA] S.: "Mica è per me").

Va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

La già evidenziata logicità della motivazione addotta dalla Corte di merito circa l'interpretazione del linguaggio usato dai due conversanti preclude qualsiasi censura spendibile nella presente sede di legittimità; censura, peraltro, c:he, come detto, investe solo una parte marginale del compendio probatorio captativo apprezzato.

Infondata è la censura afferente al diniego delle attenuanti generiche, correttamente motivato dai giudici del gravame tenendo conto del precedente a carico dell'imputato e dell'assenza di elementi concreti suscettibili di favorevole valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489).1.2.

Infondato è il secondo motivo, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta.

In tema di determinazione della pena, quanto più il giudic:e intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/3/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825).

Viceversa, quando la pena inflitta si colloca tra il minimo e il medio edittale, l'onere motivazione si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod pen. (Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; tra le più recenti, v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Posto che, nel caso di specie, il giudice dell'appello è partito dalla pena base detentiva di un anno e sei mesi di reclusione, che si colloca tra il minimo e il medio edittale previsti per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (la forbice va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni), deve reputarsi adeguato, sul piano motivazionale, il riferimento a "tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.".

1.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

2. Va respinto anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2.1. È manifestamente infondata in diritto la censura in rito dedotta con il primo motivo di ricorso, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, in forza del quale è preclusa all'imputato che, come il [OSCURATO:PERSONA], dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826).

2.2. Meramente confutative, rivalutative e in fatto sono le censure afferenti al tema della responsabilità dell'imputato, atteso che esse eludono il confronto con il contenuto delle intercettazioni valorizzate dalla Corte di merito e, soprattutto, con la conversazione n. 1592-A-1, rispetto alla quale la sentenza fornisce una interpretazione non criticabile sul piano logico laddove individua in un'arma da sparo l'oggetto di cui discorrono i loquenti in base alle inequivoche espressioni: "Ahù, ti deve partire qualche colpo?" e "Non è in canna" (v. pag. 8 della decisione impugnata).

Si richiamano i riferimenti ermeneutici operati in relazione al motivo sulla interpretazione del linguaggio intercettato dedotto da [OSCURATO:PERSONA].3.

Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso, privo della formulazione di specifici rilievi necessari a individuare l'aspetto motivazionale che si assume omesso.

4. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, considerato che, per relationem alla sentenza di primo grado, non vi pa dubbio che il diniego delle attenuanti generiche- sia stato ancorato alla condizione di recidivo dell'imputato ed all'assenza di elementi concreti suscettibili di favorevole valutazione.

5. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento di entrambi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2019, il G.I.P. del Tribunale di Brindisi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F4) - così qualificato il fatto originariamente ascrittogli - 494 cod. pen. e 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (capo Z) e, applicata la riduzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa. Lo stesso Giudice dichiarava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 697, 699 e 648 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena principale di quattro anni di reclusione e a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per durata di cinque anni. 2. Con pronuncia resa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione impugnata: - assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato ascrittogli al capo Z) della rubrica per non avere commesso il fatto e riduceva la pena inflittagli in ordine al reato di cui al capo F4), riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., a otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di lavoro non retribuito in favore della collettività; - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa. 3. I Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui attribuito utilizzando il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dalle quali si evinceva che l'imputato era solito acquistare sostanza stupefacente da Nicholas [OSCURATO:PERSONA] per rivenderla e che, all'occorrenza, fungeva anche da intermediario per l'acquisto di droga da parte di terzi. Gli stessi giudici hanno, inoltre, affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di detenzione di arma e di ricettazione a lui ascritti, ritenendo provato - grazie alle captazioni ambientali - che l'imputato avesse consegnato a Nicholas [OSCURATO:PERSONA] un fucile da caccia a canne mozze, con matricola brasa e alcune munizioni. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denunciano erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore del ricorrente assume che i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cessione di sostanza stupefacente sulla base dei risultati dell'intercettazione n. 2164, nel corso della quale il predetto rivolgeva all'amico Nicholas [OSCURATO:PERSONA] le parole "c'è un amico buono per te". Secondo la tesi difensiva, infatti, quando altri soggetti avevano utilizzato tale espressione criptica erano stati ritenuti meri consumatori, mentre quando era stato utilizzato dall'imputato era stato interpretato quale prova della sua responsabilità. Dunque, ad avviso della difesa, mentre era certo che il duo STEFANINO - Nicholas [OSCURATO:PERSONA] cedesse a terzi della sostanza stupefacente, non vi sarebbe stata alcuna prova che l'imputato avesse acquistato droga in conto vendita e che avesse realmente funto da intermediario con altre persone; e la decisione impugnata sarebbe illogica nella parte in cui aveva escluso che la sostanza stupefacente di cui alle intercettazioni telefoniche non fosse destinata a uso personale. Altrettanto illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.2. Con il secondo motivo, ci si duole di insufficiente motivazione con riferimento alla pena irrogata. La difesa del ricorrente assume che la Corte di appello non avrebbe recepito gli insegnamenti della Corte di cassazione, secondo cui "allorquando l'organo giudicante nel rideterminare la pena da infliggere al condannato la quantifichi a livelli che si discostano dai minimi edittali - sia per la quantificazione della pena per il reato base, sia per quella dei reati così detti satellite - deve specificare dettagliatamente le ragioni che l'hanno indotto a tale decisione". 5. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, sulla base dei seguenti tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione della norma penale. Il ricorrente evidenzia di avere richiesto di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'esame di alcuni coimputati, i quali avevano scelto il rito del patteggiamento, ma che tale richiesta era stata rigettata; e lamenta che i giudici della Corte di appello non abbiano accolto la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di assumere in formale esame i suddetti coimputati. Inoltre, il difensore del ricorrente denuncia la carenza di prova del possesso e della cessione del fucile con il relativo munizionamento e assume che erroneamente i giudici del merito avrebbero posto a fondamento dell'impianto accusatorio il breve incontro verificatosi tra l'imputato e il [OSCURATO:PERSONA]; e a sostegno della sua tesi, il difensore evidenzia che proprio quest'ultimo aveva telefonato al [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlo che stava andando da lui e che poteva scendere da casa, mentre se fosse andato per ritirare quel fucile "non gli avrebbe chiesto di scendere da casa con un'arma, ma sarebbe salito lui". 5.2. Con il secondo motivo, si eccepiscono vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della norma penale per la mancata risposta al secondo motivo di appello. 5.3 Con il terzo ed ultimo motivo, ci si duole del difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con grado di prevalenza sulla recidiva. I giudici del gravame avrebbero errato nel negare a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio delle circostanze attenuante generiche e avrebbero omesso di motivare sul punto, malgrado le richieste difensive in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 1.1. Il primo motivo, nella parte in cui contesta la prova della responsabilità per l'episodio di cui al capo F4), è aspecifico, in quanto non si confronta con l'ampio ordito motivazionale caratterizzante la sentenza impugnata. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, infatti, gli elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato non sono stati affatto tratti dalla sola conversazione n. 2164 del 28 agosto 2017, ma anche e soprattutto dalla conversazione n. 1402 - A2, riportata a pag. 4 della sentenza impugnata, in cui vengono valorizzate, con argomentare non manifestamente illogico, alcune espressioni verbali attes.tanti il raggiungimento dell'accordo sul prezzo tra i loquenti ([OSCURATO:PERSONA] S.: "45 li vuoi?"; [OSCURATO:PERSONA] N.: "Te ne guadagni dieci e me ne dai 40, basta che li vai a prendere") e la successiva cessione a terzi ([OSCURATO:PERSONA] S.: "Mica è per me"). Va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). La già evidenziata logicità della motivazione addotta dalla Corte di merito circa l'interpretazione del linguaggio usato dai due conversanti preclude qualsiasi censura spendibile nella presente sede di legittimità; censura, peraltro, c:he, come detto, investe solo una parte marginale del compendio probatorio captativo apprezzato. Infondata è la censura afferente al diniego delle attenuanti generiche, correttamente motivato dai giudici del gravame tenendo conto del precedente a carico dell'imputato e dell'assenza di elementi concreti suscettibili di favorevole valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489).1.2. Infondato è il secondo motivo, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudic:e intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/3/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825). Viceversa, quando la pena inflitta si colloca tra il minimo e il medio edittale, l'onere motivazione si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod pen. (Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; tra le più recenti, v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Posto che, nel caso di specie, il giudice dell'appello è partito dalla pena base detentiva di un anno e sei mesi di reclusione, che si colloca tra il minimo e il medio edittale previsti per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (la forbice va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni), deve reputarsi adeguato, sul piano motivazionale, il riferimento a "tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.". 1.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. 2. Va respinto anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. È manifestamente infondata in diritto la censura in rito dedotta con il primo motivo di ricorso, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, in forza del quale è preclusa all'imputato che, come il [OSCURATO:PERSONA], dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826). 2.2. Meramente confutative, rivalutative e in fatto sono le censure afferenti al tema della responsabilità dell'imputato, atteso che esse eludono il confronto con il contenuto delle intercettazioni valorizzate dalla Corte di merito e, soprattutto, con la conversazione n. 1592-A-1, rispetto alla quale la sentenza fornisce una interpretazione non criticabile sul piano logico laddove individua in un'arma da sparo l'oggetto di cui discorrono i loquenti in base alle inequivoche espressioni: "Ahù, ti deve partire qualche colpo?" e "Non è in canna" (v. pag. 8 della decisione impugnata). Si richiamano i riferimenti ermeneutici operati in relazione al motivo sulla interpretazione del linguaggio intercettato dedotto da [OSCURATO:PERSONA].3. Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso, privo della formulazione di specifici rilievi necessari a individuare l'aspetto motivazionale che si assume omesso. 4. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, considerato che, per relationem alla sentenza di primo grado, non vi pa dubbio che il diniego delle attenuanti generiche- sia stato ancorato alla condizione di recidivo dell'imputato ed all'assenza di elementi concreti suscettibili di favorevole valutazione. 5. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i r
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