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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06432/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37575/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Gregoriana, 54 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressoil suo studio , sito in Sulmona (Aq), via A. [OSCURATO:PERSONA], 21 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1 465 /20 19 , Oggetto: enti locali - assunzione impegni ed effettuazione spese depositata il 17 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21febbraio 2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 17 settembre 2019, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA], Palmier o Susi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di euro 123.526,99, oltre interessi e maggior danno, quale corrispettivo per lo svolgimento d i un incarico professionale consistente nella progettazione dei lavori di recupero del [OSCURATO:PERSONA] di S. Maria di Collemaggio; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea in ragione della ritenuta responsabilità personale dei convenuti, i quali, nella veste dicomponenti della Giunta provinciale di L’Aquila,avevano affidato il predetto incarico pur in mancanza della delibera di copertura finanziaria e stante l’assenza di un successivo riconoscimento della Provincia del debito fuori bilancio, e liquidato l’importo richiesto a titolo di capitale e interessi; - ha , quindi, accolto i gravami interposti evidenziando che l’insufficienza della copertura finanziaria prevista per l’opera non poteva ascriversi alla responsabilità degli amministratori evocati in giudizio sia perché la fonte dell’obbligazione del pagamento del compenso richiesto dal professionista doveva individuarsi nella convenzione sottoscritta in attuazione di altra e precedente delibera, cui i convenuti erano estranei, sia perché la delibera approvata da questi ultimi concerneva espressamente solo le attività affidate al professionista con la predetta convenzione e non altre aggiuntive; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resistono, con distinti controricors i, sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - c on il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché «la violazione delle regole processuali circa il regime delle preclusioni.

Violazione dei “principi regolatori del giusto processo” (art. 360 n. 4 c.p.c.)»; - lamenta, in particolare, che la Corte di appello aveva accolto il gravame recependo argomentazioni prospettate dagli appellanti in primo grado solo successivamente alla scadenza del termine per le attività allegatorie, con conseguente indebito ampliamento del thema decidendume non consentita mutatio libelli; -il motivo è inammissibile; - parte ricorrente omette di indicare quali siano i fatti tardivamente allegati e in quale atto tali allegazioni hanno avuto luogo, non consentendo a questa Corte di valutare la verità di quanto affermato e la concludenza della doglianza; -infatti, l’esame dirett o de gli atti processuali anche da parte della Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, consentito in caso di prospettazione di un error in procedendo, presuppone che il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass.7 marzo 2018, n. 5478); - in ogni caso, può rammentarsi che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difesee, in quanto tali, sono proponibili in ogni fase del giudizio, e che le eventuali preclusioni allegatorie riguardano solol'introduzione in giudizio di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto (cfr. Cass., Sez.

Un., 16 febbraio 2016, n. 2951); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e ss. t.u. enti locali (già, 35 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la delibera n. 94 del 15 marzo 1999, adottata dagli odierni controricorrenti quali membri della Giunta provinciale di L’Aquila, prevedeva, oltre alla concretizzazione del programma di interventi già deliberati mediante l’approvazione del progetto e la previsione delle spese per i lavori e i relativi oneri tecnici, che «per le spese di collaudazione di pubblicità ed eventuali eccedenze si farà fronte con i fondi di bilancio dell’[OSCURATO:PERSONA]»; -censura, inoltre, la sentenza di appello nella parte in cui ha distinto gli oneri tecnici inclusi nel quadro economico predisposto dal professionista e allegato al progetto , interessati dalla menzionata delibera e per i quali vi era copertura finanziaria, da quelli relativi alla perizia di variante, estranei alla delibera e rimasti privi di copertura finanziaria; -il motivo è inammissibile; - il ricorrente precisa che il credito azionato – in relazione al quale avrebbe ricevuto solo un acconto per lire 100 mln. – si riferisce a «progettazione perizia di variante, direzione dei lavori al 4° e ultimo SAL, misura e contabilità al 4° e ultimo SAL», nonché all’attività di «coordinatore sicurezza per il progetto, sicurezza per il cantiere»e di «certificazione di regolare esecuzione»; - al riguardo, la Corte di appello ha rilevato che la originaria delibera dell’amministrazione provinciale n. 761 del 7 maggio 1985, composta da soggetti estranei al presente giudizio, aveva disposto l’affidamento al progettista dell’incarico professionale relativo alla progettazione e direzione dei lavori, formalizzato con successiva convenzione, individuando il capitolo di spesa su cui far valere il relativo onere e con l’indicazione, riportata nella menzionata convenzione, dei criteri per la liquidazione del compenso; -ha aggiunto che con la delibera n. 94 del 1999, assunta dagli odierni controricorrenti,era stato approvato il progetto di recupero redatto dal professionista sulla scorta del quadro economico dell’intervento, prevedendo la relativa copertura finanziaria e destinando le spese generali tecniche indicate nel quadro economico elaborato dal professionista, liquidate nella misura del 10% del valore dell’intervento, asuo compenso per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento e responsabile per la sicurezza; - ha, dunque, ritenuto che con tale delibera l’amministrazione provinciale aveva circoscritto l’ impegno di spes a a tale importo , in relazione alla quale sussisteva copertura finanziaria, e al tempo stesso, aveva determinato univocamente la misura del compenso del professionista per l’incarico affidato, per cui non poteva trovare accoglimento la pretesa di quest’ultimo, nei confronti degli amministratori, per importi eccedenti tale misura; -ha, inoltre, aggiunto che la riferita delibera n. 94 del 1999 non aveva affidato al professionista l’esecuzione di ulteriori prestazioni rispetto a quelle già indicate nella delibera del 1985 e consacrate nella relativa convenzione, quali, a esempio, quelle relative alla perizia di variante adottata, le quali erano state assentiteda altri funzionari; - il ricorrente contesta una siffatta conclusione, ma la doglianza si risolve in una critica all’interpretazione del contenuto della delibera n. 94 del 1999 che è rimessa al giudice di merito, oltre a non confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata, la quale ha escluso che le attività oggetto della richiesta di pagamento del professionista esulassero da quelle affidate con tale delibera; - con l’ultimo motivo il ricorre nte si duole della nullità della sentenza per «vizio motivazionale radicale»,nella parte in cui ha affermato, da un lato, che la parcella del professionista faceva esplicito riferimento alla convenzione sottoscritta con la Provincia nel 1986 e ai criteri di liquidazione del compenso ivi previsti e, dall’altro, che con la delibera n. 94 del 1999era stato approvato il progetto di recupero sulla scorta del quadro economico dell’intervento predisposto dal professionista; -evidenzia, sul punto, l’inconciliabilità delle due affermazioni; -il motivo è infondato; -dall’esame della sentenza impugnata si evince in modo non equivoco che la delibera n. 94 ha avuto la funzione di approvare il progetto di recupero predisposto dal professionista e di individuare la maggiore copertura finanziaria necessaria rispetto a quella originariamente indicata con la delibera n. 761 del 1985, prevedendo, tra l’altro, anche lo stanziamento utilizzabile per il pagamento del compenso del professionista per le attività a questi affidate, ferma restando l’applicazione delregolamento generale dei rapporti contrattuali fissata con la convenzione del 1986; - così individuato il contenuto della motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio motivazionale; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente , in complessivi euro 8.500,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37575/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Gregoriana, 54 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressoil suo studio , sito in Sulmona (Aq), via A. [OSCURATO:PERSONA], 21 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1 465 /20 19 , Oggetto: enti locali - assunzione impegni ed effettuazione spese depositata il 17 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21febbraio 2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 17 settembre 2019, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA], Palmier o Susi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di euro 123.526,99, oltre interessi e maggior danno, quale corrispettivo per lo svolgimento d i un incarico professionale consistente nella progettazione dei lavori di recupero del [OSCURATO:PERSONA] di S. Maria di Collemaggio; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea in ragione della ritenuta responsabilità personale dei convenuti, i quali, nella veste dicomponenti della Giunta provinciale di L’Aquila,avevano affidato il predetto incarico pur in mancanza della delibera di copertura finanziaria e stante l’assenza di un successivo riconoscimento della Provincia del debito fuori bilancio, e liquidato l’importo richiesto a titolo di capitale e interessi; - ha , quindi, accolto i gravami interposti evidenziando che l’insufficienza della copertura finanziaria prevista per l’opera non poteva ascriversi alla responsabilità degli amministratori evocati in giudizio sia perché la fonte dell’obbligazione del pagamento del compenso richiesto dal professionista doveva individuarsi nella convenzione sottoscritta in attuazione di altra e precedente delibera, cui i convenuti erano estranei, sia perché la delibera approvata da questi ultimi concerneva espressamente solo le attività affidate al professionista con la predetta convenzione e non altre aggiuntive; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resistono, con distinti controricors i, sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - c on il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché «la violazione delle regole processuali circa il regime delle preclusioni. Violazione dei “principi regolatori del giusto processo” (art. 360 n. 4 c.p.c.)»; - lamenta, in particolare, che la Corte di appello aveva accolto il gravame recependo argomentazioni prospettate dagli appellanti in primo grado solo successivamente alla scadenza del termine per le attività allegatorie, con conseguente indebito ampliamento del thema decidendume non consentita mutatio libelli; -il motivo è inammissibile; - parte ricorrente omette di indicare quali siano i fatti tardivamente allegati e in quale atto tali allegazioni hanno avuto luogo, non consentendo a questa Corte di valutare la verità di quanto affermato e la concludenza della doglianza; -infatti, l’esame dirett o de gli atti processuali anche da parte della Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, consentito in caso di prospettazione di un error in procedendo, presuppone che il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass.7 marzo 2018, n. 5478); - in ogni caso, può rammentarsi che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difesee, in quanto tali, sono proponibili in ogni fase del giudizio, e che le eventuali preclusioni allegatorie riguardano solol'introduzione in giudizio di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e ss. t.u. enti locali (già, 35 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la delibera n. 94 del 15 marzo 1999, adottata dagli odierni controricorrenti quali membri della Giunta provinciale di L’Aquila, prevedeva, oltre alla concretizzazione del programma di interventi già deliberati mediante l’approvazione del progetto e la previsione delle spese per i lavori e i relativi oneri tecnici, che «per le spese di collaudazione di pubblicità ed eventuali eccedenze si farà fronte con i fondi di bilancio dell’[OSCURATO:PERSONA]»; -censura, inoltre, la sentenza di appello nella parte in cui ha distinto gli oneri tecnici inclusi nel quadro economico predisposto dal professionista e allegato al progetto , interessati dalla menzionata delibera e per i quali vi era copertura finanziaria, da quelli relativi alla perizia di variante, estranei alla delibera e rimasti privi di copertura finanziaria; -il motivo è inammissibile; - il ricorrente precisa che il credito azionato – in relazione al quale avrebbe ricevuto solo un acconto per lire 100 mln. – si riferisce a «progettazione perizia di variante, direzione dei lavori al 4° e ultimo SAL, misura e contabilità al 4° e ultimo SAL», nonché all’attività di «coordinatore sicurezza per il progetto, sicurezza per il cantiere»e di «certificazione di regolare esecuzione»; - al riguardo, la Corte di appello ha rilevato che la originaria delibera dell’amministrazione provinciale n. 761 del 7 maggio 1985, composta da soggetti estranei al presente giudizio, aveva disposto l’affidamento al progettista dell’incarico professionale relativo alla progettazione e direzione dei lavori, formalizzato con successiva convenzione, individuando il capitolo di spesa su cui far valere il relativo onere e con l’indicazione, riportata nella menzionata convenzione, dei criteri per la liquidazione del compenso; -ha aggiunto che con la delibera n. 94 del 1999, assunta dagli odierni controricorrenti,era stato approvato il progetto di recupero redatto dal professionista sulla scorta del quadro economico dell’intervento, prevedendo la relativa copertura finanziaria e destinando le spese generali tecniche indicate nel quadro economico elaborato dal professionista, liquidate nella misura del 10% del valore dell’intervento, asuo compenso per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento e responsabile per la sicurezza; - ha, dunque, ritenuto che con tale delibera l’amministrazione provinciale aveva circoscritto l’ impegno di spes a a tale importo , in relazione alla quale sussisteva copertura finanziaria, e al tempo stesso, aveva determinato univocamente la misura del compenso del professionista per l’incarico affidato, per cui non poteva trovare accoglimento la pretesa di quest’ultimo, nei confronti degli amministratori, per importi eccedenti tale misura; -ha, inoltre, aggiunto che la riferita delibera n. 94 del 1999 non aveva affidato al professionista l’esecuzione di ulteriori prestazioni rispetto a quelle già indicate nella delibera del 1985 e consacrate nella relativa convenzione, quali, a esempio, quelle relative alla perizia di variante adottata, le quali erano state assentiteda altri funzionari; - il ricorrente contesta una siffatta conclusione, ma la doglianza si risolve in una critica all’interpretazione del contenuto della delibera n. 94 del 1999 che è rimessa al giudice di merito, oltre a non confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata, la quale ha escluso che le attività oggetto della richiesta di pagamento del professionista esulassero da quelle affidate con tale delibera; - con l’ultimo motivo il ricorre nte si duole della nullità della sentenza per «vizio motivazionale radicale»,nella parte in cui ha affermato, da un lato, che la parcella del professionista faceva esplicito riferimento alla convenzione sottoscritta con la Provincia nel 1986 e ai criteri di liquidazione del compenso ivi previsti e, dall’altro, che con la delibera n. 94 del 1999era stato approvato il progetto di recupero sulla scorta del quadro economico dell’intervento predisposto dal professionista; -evidenzia, sul punto, l’inconciliabilità delle due affermazioni; -il motivo è infondato; -dall’esame della sentenza impugnata si evince in modo non equivoco che la delibera n. 94 ha avuto la funzione di approvare il progetto di recupero predisposto dal professionista e di individuare la maggiore copertura finanziaria necessaria rispetto a quella originariamente indicata con la delibera n. 761 del 1985, prevedendo, tra l’altro, anche lo stanziamento utilizzabile per il pagamento del compenso del professionista per le attività a questi affidate, ferma restando l’applicazione delregolamento generale dei rapporti contrattuali fissata con la convenzione del 1986; - così individuato il contenuto della motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio motivazionale; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente , in complessivi euro 8.500,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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