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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 46873/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 29/1/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore il 26/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 26789/20, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/4/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata truffa aggravata, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione del motivo d'appello concernente l'esclusione della recidiva.

La difesa segnala che in sede di gravame aveva espressamente chiesto di non riconoscere la recidiva facoltativa ed escludere l'aumento sanzionatorio, non potendo ritenersi il fatto a giudizio espressivo di maggiore pericolosità dell'imputato.

La Corte di merito ha ignorato la doglianza difensiva che non è stata neppure richiamata nella parte espositiva delle censure.

Tale omissione si pone in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità che impongono al giudice di valutare la gravità dell'illecito in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, in continuità con le precedenti condanne.

Aggiunge la difesa che il richiamato apprezzamento non è eludibile anche a fronte di numerose condanne definitive, secondo l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, convalidato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 185/2015; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen.

Secondo la difesa la Corte territoriale ha errato nell'affermare la ricorrenza dell'aggravante in relazione all'ipotesi di tentata truffa per un importo complessivo di euro 11.600, senza ancorare la valutazione alla capacità economico-finanziaria della p.o., pur in presenza di un danno la cui entità oggettiva non è tale da integrare di per sé la circostanza. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il difensore a pag. 4, par. 4, dell'atto di appello aveva mosso censura alla ritenuta sussistenza della recidiva, contestando che il fatto a giudizio costituisse sintomo di più accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità del prevenuto.

La sentenza impugnata non ha fornito risposta al gravame, limitandosi alla generica evocazione dei precedenti del ricorrente nell'ambito della valutazione sulla congruità della pena.

A fronte di siffatta omissione, che si salda all'assenza di un apparato giustificativo sull'aggravante soggettiva anche nella sentenza di primo grado, deve -nondimeno- rilevarsi l'intervenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione, spirati il 20/6/2021, tenuto conto delle sospensioni ammontanti a mesi undici e giorni quattordici.3.1 Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna, impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (ex multis, Sez. 4, n.13869 del 5/3/2020, Rv. 278761; Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, Rv.279598).

Deve aggiungersi che, anche alla luce della devoluzione operata, che non investe il profilo strettamente inerente alla responsabilità del prevenuto, non sussistono le condizioni per la declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Siffatto esito postula -per costante giurisprudenza- il controllo unicamente della sentenza impugnata, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, e all'esito della specifica delibazione non emergono, nella specie, evidenze liberatorie aventi il carattere dell'incontestabilità, secondo il dictum di Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274.

4. Pertanto, assorbita la residua censura, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per maturata prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 29/1/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore il 26/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 26789/20, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/4/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata truffa aggravata, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione del motivo d'appello concernente l'esclusione della recidiva. La difesa segnala che in sede di gravame aveva espressamente chiesto di non riconoscere la recidiva facoltativa ed escludere l'aumento sanzionatorio, non potendo ritenersi il fatto a giudizio espressivo di maggiore pericolosità dell'imputato. La Corte di merito ha ignorato la doglianza difensiva che non è stata neppure richiamata nella parte espositiva delle censure. Tale omissione si pone in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità che impongono al giudice di valutare la gravità dell'illecito in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, in continuità con le precedenti condanne. Aggiunge la difesa che il richiamato apprezzamento non è eludibile anche a fronte di numerose condanne definitive, secondo l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, convalidato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 185/2015; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. Secondo la difesa la Corte territoriale ha errato nell'affermare la ricorrenza dell'aggravante in relazione all'ipotesi di tentata truffa per un importo complessivo di euro 11.600, senza ancorare la valutazione alla capacità economico-finanziaria della p.o., pur in presenza di un danno la cui entità oggettiva non è tale da integrare di per sé la circostanza. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Il difensore a pag. 4, par. 4, dell'atto di appello aveva mosso censura alla ritenuta sussistenza della recidiva, contestando che il fatto a giudizio costituisse sintomo di più accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità del prevenuto. La sentenza impugnata non ha fornito risposta al gravame, limitandosi alla generica evocazione dei precedenti del ricorrente nell'ambito della valutazione sulla congruità della pena. A fronte di siffatta omissione, che si salda all'assenza di un apparato giustificativo sull'aggravante soggettiva anche nella sentenza di primo grado, deve -nondimeno- rilevarsi l'intervenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione, spirati il 20/6/2021, tenuto conto delle sospensioni ammontanti a mesi undici e giorni quattordici.3.1 Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna, impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (ex multis, Sez. 4, n.13869 del 5/3/2020, Rv. 278761; Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, Rv.279598). Deve aggiungersi che, anche alla luce della devoluzione operata, che non investe il profilo strettamente inerente alla responsabilità del prevenuto, non sussistono le condizioni per la declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Siffatto esito postula -per costante giurisprudenza- il controllo unicamente della sentenza impugnata, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, e all'esito della specifica delibazione non emergono, nella specie, evidenze liberatorie aventi il carattere dell'incontestabilità, secondo il dictum di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274. 4. Pertanto, assorbita la residua censura, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per maturata prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46873/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris