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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14622/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e ha evidenziato il decorso dei termini di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 giugno 2019, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d:P.R. 309/90, ha ridotto ad anni 3 di reclusione ed euro 13:000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo b45).

Si contesta agli imputati di avere, in concorso tra loro, in data prossima al 4 dicembre 2005, tentato di importare dalla Spagna in Italia, a mezzo di corriere inviato da un fornitore indicato come "Felix", una quantità di stupefacente di purezza pari al 90%, al fine di cederla a terzi.

Il compendio probatorio è costituito dall'esito di attività di intercettazione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che deduce i seguenti motivi: 2.1.Vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato.

L'unica utenza sottoposta a censura era quella di Annaechi.

Se viene ritenuta certa la circostanza che l'imputato mettesse i suoi documenti regolari a disposizione dei connazionali sprovvisti di documenti, tanto che lo si ritiene coinvolto nelle attività illecite dei coimputati, non si capisce come si possa essere certi che l'interlocutore telefonico di [OSCURATO:PERSONA] sia proprio lui e non uno dei tanti connazionali ai quali avrebbe fornito copertura documentale.

2.2. Erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.

Non è mai stato accertato che il viaggio sia stato effettivamente compiuto dalla persona di fiducia di Felix, ed, eventualmente, che cosa la stessa abbia trasportato.

Manca, in ogni caso, la prova che l'acquisto vi sia effettivamente stato e che non sia piuttosto rimasta una intenzione delle parti.

Poiché il corriere non è stato identificato, né fermato o arrestato, è evidente che mancano i requisiti minimi per ritenere provata la tentata importazione.

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 4 o 5, d.P.R. 309/90.

Rispetto a tutti gli altri reati contestati nel capo di imputazione anche ad altri imputati, la Corte di appello ha evidenziato che la oggettiva impossibilità di ricondurre con certezza - avuto riguardo al dato ponderale e qualitativo, e segnatamente al principio attivo del tutto sconosciuto, dati indubbiamente decisivi ai fini de quibus fatto concreto alla ipotesi di cui al primo comma, impone, già di per sé la inclusione nella fattispecie di cui al quinto comma.

Tale criterio deve valere anche nel caso di specie.

Né si comprende corna si possa escludere che il tentativo di importazione avesse per oggetto hashish o marijuana. 2.4 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza dell'imputato e la occasionalità della condotta.

2.5. Vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non essendo chiaro come la pena inflitta sia stata determinata.

2.6. Si chiede l'applicazione dell'indulto, essendo il fatto stato commesso in data prossima al 4/12/2005 e quindi in data antecedente il 2/05/2006, e la pena detentiva comminata in misura non superiore ai tre anni.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.296, 159 e 420-quater cod. proc. pen.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva, in data 9/01/2020, l'emissione del decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato, al quale seguiva la notifica della sentenza contumaciale emessa il 4/06/2019.

Proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado dalla difesa, veniva disposta la notifica del decreto di citazione in appello per l'imputato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa eccepiva l'emissione del decreto di irreperibilità e formalizzava la richiesta di stralcio della posizione dell'imputato e la sospensione del processo.

La Corte rigettava la richiesta rilevando che la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta effettuata ai soli fini della notifica della sentenza.

La Corte avrebbe dovuto, invece, procedere nel senso richiesto dalla difesa poiché la dichiarazione di irreperibilità successivamente a quella di latitanza implica l'applicazione della disciplina processuale sulla irreperibilità.

3.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato.

Non sono state identificate anagraficamente le persone colloquianti nelle conversazioni telefoniche intercettate, gli inquirenti non hanno proceduto all'ascolto diretto delle stesse, avendo provveduto, invece, gli interpreti.

Inoltre, nulla è stato sequestrato all'imputato, né lo stesso è mai stato arrestato.

La Corte ha ritenuto che uno degli interlocutori fosse l'imputato, solo perché l'utenza coinvolta era a lui intestata: si tratta di una circostanza non dotata dell'indispensabile requisito della gravità, ovvero della univocità, trattandosi di circostanza suscettibile di eterogenee interpretazioni, anche in virtù del particolare ambiente in cui i fatti maturarono, della circostanza che detta utenza avrebbe potuto essere utilizzata da altra persona e della assoluta incertezza in ordine al numero corrispondente a detta utenza, in quanto non indicato dalla Corte in considerazione anche del diverso numero di utenze telefoniche che sono state attribuite o comunque riferite all'imputato dagli investigatori.

3.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello non ha affrontato e risolto le deduzioni della difesa sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

In particolare, dalla sentenza impugnata, emerge pacificamente come gli operanti, grazie anche all'attività degli interpreti che, per lungo tempo, hanno ascoltato parlare al telefono gli imputati, abbiano accertato che i predetti erano gli utilizzatori delle utenze a loro intestate.

Risulta che i due imputati nel mese di dicembre 2005 stavano organizzando un viaggio per una terza persona, che doveva avvenire nella massima segretezza e anonimato. [OSCURATO:PERSONA] così si esprimeva: "dopo che la persona è partita, nessuno deve chiamarlo al telefono, la persona sa cosa deve fare ... solo quando il tizio arriva all'ultima fermata ... anche nello stesso giorno ... compriamo una carta telefonica e in quel momento qualcuno chiamerà". [OSCURATO:PERSONA] volendo sapere "quando il corriere partirà?", chiamava il fornitore, tale Felix, raccomandandosi "che la qualità sia buona".

Quest'ultimo lo rassicurava sulla qualità e confermava che "la persona ingoierà la cosa".

Quando il trasportatore della sostanza non arrivava nella capitale, gli imputati chiamavano insistentemente Felix, che assicurava che era partito ma non rispondeva al telefono".

Felix, inoltre, si diceva molto preoccupato per la vita del trasportatore.

Ciò forniva conferma al fatto che il predetto, avendo ingoiato della sostanza stupefacente, rischiava seriamente di morire.

Inoltre, come evidenziato puntualmente, dalla Corte di appello, risulta che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una telefonata con Felix, abbia riferito, nello specifico, di un accordo intercorso proprio con Stanley (nome dell'imputato).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato.A prescindere dal fatto che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, si ritenga sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente (Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280932 - 01), oppure si reputi necessaria dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04), nel caso in esame è comunque indubbio che gli atti posti in essere dall'imputato integrino gli estremi del tentativo. • La Corte di appello dà, infatti, atto che, dalle intercettazioni si desume pacificamente che l'"ovulatore" era stato accompagnato all'aeroporto dalla persona con la quale gli imputati erano in contatto da giorni per effettuare il trasporto dello stupefacente.

2.3. Il terzo motivo è generico, non confrontandosi con la sentenza impugnata, che, con motivazione congrua e logica spiega che, dalle intercettazioni, si desume che la sostanza trasportata non poteva essere hashish o marijuana, proprio in ragione delle modalità del trasporto (la droga era stata ingerita dal trasportatore).

Né, aderendo alla logica ricostruzione dei giudici di merito, può ipotizzarsi la riconducibilità della fattispecie al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: il semplice fatto che sia stato programmato il trasporto della sostanza in aereo esclude, infatti, tale possibilità. 2.4.11 quarto motivo è inammissibile, poiché il motivo di appello era generico per aspecificità, non indicando le ragioni per le quali dovevano essere concesse le circostanze richieste.

2.5. Il motivo sulla pena è manifestamente infondato.

Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142).

Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame nonostante quanto sostenuto dalla difesa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

2.6. Il sesto motivo è inammissibile perché nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019 -dep. 15/05/2020-, P. Rv. 278778 - 01). 3.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che la irreperibilità dell'imputato è stata erroneamente dichiarata e che, quindi, deve considerarsi tamquam non esset, il decreto di latitanza è stato, invece, correttamente emesso poiché l'imputato, colpito da misura cautelare, è stato ricercato in tutti i luoghi ove era reperibile e non è stato trovato.

Bene hanno fatto, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello a notificare il decreto di citazione ex art. 165 cod. proc. pen. presso il difensore.

Le notifiche all'imputato latitante sono, infatti, effettuate in base alle stesse regole previste per l'imputato contumace, salvo espresse eccezioni indicate dalla legge (Sez. 2, n. 26846 del 23/05/2013, Chen, Rv. 256726 - 01).

3.2. Il secondo motivo è generico.

Si richiama quanto già evidenziato in ordine al giudizio di penale responsabilità degli imputi al paragrafo 2.1 del Considerato in diritto.

La Corte di appello ha sottolineato correttamente che il telefono in uso risultava intestato all'imputato e la difesa si è limitata a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti che non è in alcun modo provata.

Peraltro, il riconoscimento della voce effettuato dagli interpreti, che poi hanno deposto in dibattimento, non può ritenersi viziato.

Occorre evidenziare, a questo proposito, che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021; Sadikaj, Rv. 281265 - 02).

3.3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché il motivo di appello era generico per aspecificità, non indicando le ragioni per le quali dovevano essere concesse le circostanze richieste.

3.4. Occorre, infine, evidenziare che, al momento della pronuncia della sentenza di appello (8 marzo 2021), il reato, commesso il 4 dicembre 2015, non era ancora prescritto, non essendo decorso il termine massimo di anni 17 e mesi 1 dalla commissione del fatto.

La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto innpugnatorio, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali sopravvenute alla decisione di appello intervenuta prima del decorso dei termini massimi di prescrizione. 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile; i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e ha evidenziato il decorso dei termini di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 giugno 2019, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d:P.R. 309/90, ha ridotto ad anni 3 di reclusione ed euro 13:000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo b45). Si contesta agli imputati di avere, in concorso tra loro, in data prossima al 4 dicembre 2005, tentato di importare dalla Spagna in Italia, a mezzo di corriere inviato da un fornitore indicato come "Felix", una quantità di stupefacente di purezza pari al 90%, al fine di cederla a terzi. Il compendio probatorio è costituito dall'esito di attività di intercettazione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che deduce i seguenti motivi: 2.1.Vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato. L'unica utenza sottoposta a censura era quella di Annaechi. Se viene ritenuta certa la circostanza che l'imputato mettesse i suoi documenti regolari a disposizione dei connazionali sprovvisti di documenti, tanto che lo si ritiene coinvolto nelle attività illecite dei coimputati, non si capisce come si possa essere certi che l'interlocutore telefonico di [OSCURATO:PERSONA] sia proprio lui e non uno dei tanti connazionali ai quali avrebbe fornito copertura documentale. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. Non è mai stato accertato che il viaggio sia stato effettivamente compiuto dalla persona di fiducia di Felix, ed, eventualmente, che cosa la stessa abbia trasportato. Manca, in ogni caso, la prova che l'acquisto vi sia effettivamente stato e che non sia piuttosto rimasta una intenzione delle parti. Poiché il corriere non è stato identificato, né fermato o arrestato, è evidente che mancano i requisiti minimi per ritenere provata la tentata importazione. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 4 o 5, d.P.R. 309/90. Rispetto a tutti gli altri reati contestati nel capo di imputazione anche ad altri imputati, la Corte di appello ha evidenziato che la oggettiva impossibilità di ricondurre con certezza - avuto riguardo al dato ponderale e qualitativo, e segnatamente al principio attivo del tutto sconosciuto, dati indubbiamente decisivi ai fini de quibus fatto concreto alla ipotesi di cui al primo comma, impone, già di per sé la inclusione nella fattispecie di cui al quinto comma. Tale criterio deve valere anche nel caso di specie. Né si comprende corna si possa escludere che il tentativo di importazione avesse per oggetto hashish o marijuana. 2.4 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza dell'imputato e la occasionalità della condotta. 2.5. Vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non essendo chiaro come la pena inflitta sia stata determinata. 2.6. Si chiede l'applicazione dell'indulto, essendo il fatto stato commesso in data prossima al 4/12/2005 e quindi in data antecedente il 2/05/2006, e la pena detentiva comminata in misura non superiore ai tre anni. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.296, 159 e 420-quater cod. proc. pen. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva, in data 9/01/2020, l'emissione del decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato, al quale seguiva la notifica della sentenza contumaciale emessa il 4/06/2019. Proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado dalla difesa, veniva disposta la notifica del decreto di citazione in appello per l'imputato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa eccepiva l'emissione del decreto di irreperibilità e formalizzava la richiesta di stralcio della posizione dell'imputato e la sospensione del processo. La Corte rigettava la richiesta rilevando che la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta effettuata ai soli fini della notifica della sentenza. La Corte avrebbe dovuto, invece, procedere nel senso richiesto dalla difesa poiché la dichiarazione di irreperibilità successivamente a quella di latitanza implica l'applicazione della disciplina processuale sulla irreperibilità. 3.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato. Non sono state identificate anagraficamente le persone colloquianti nelle conversazioni telefoniche intercettate, gli inquirenti non hanno proceduto all'ascolto diretto delle stesse, avendo provveduto, invece, gli interpreti. Inoltre, nulla è stato sequestrato all'imputato, né lo stesso è mai stato arrestato. La Corte ha ritenuto che uno degli interlocutori fosse l'imputato, solo perché l'utenza coinvolta era a lui intestata: si tratta di una circostanza non dotata dell'indispensabile requisito della gravità, ovvero della univocità, trattandosi di circostanza suscettibile di eterogenee interpretazioni, anche in virtù del particolare ambiente in cui i fatti maturarono, della circostanza che detta utenza avrebbe potuto essere utilizzata da altra persona e della assoluta incertezza in ordine al numero corrispondente a detta utenza, in quanto non indicato dalla Corte in considerazione anche del diverso numero di utenze telefoniche che sono state attribuite o comunque riferite all'imputato dagli investigatori. 3.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello non ha affrontato e risolto le deduzioni della difesa sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In particolare, dalla sentenza impugnata, emerge pacificamente come gli operanti, grazie anche all'attività degli interpreti che, per lungo tempo, hanno ascoltato parlare al telefono gli imputati, abbiano accertato che i predetti erano gli utilizzatori delle utenze a loro intestate. Risulta che i due imputati nel mese di dicembre 2005 stavano organizzando un viaggio per una terza persona, che doveva avvenire nella massima segretezza e anonimato. [OSCURATO:PERSONA] così si esprimeva: "dopo che la persona è partita, nessuno deve chiamarlo al telefono, la persona sa cosa deve fare ... solo quando il tizio arriva all'ultima fermata ... anche nello stesso giorno ... compriamo una carta telefonica e in quel momento qualcuno chiamerà". [OSCURATO:PERSONA] volendo sapere "quando il corriere partirà?", chiamava il fornitore, tale Felix, raccomandandosi "che la qualità sia buona". Quest'ultimo lo rassicurava sulla qualità e confermava che "la persona ingoierà la cosa". Quando il trasportatore della sostanza non arrivava nella capitale, gli imputati chiamavano insistentemente Felix, che assicurava che era partito ma non rispondeva al telefono". Felix, inoltre, si diceva molto preoccupato per la vita del trasportatore. Ciò forniva conferma al fatto che il predetto, avendo ingoiato della sostanza stupefacente, rischiava seriamente di morire. Inoltre, come evidenziato puntualmente, dalla Corte di appello, risulta che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una telefonata con Felix, abbia riferito, nello specifico, di un accordo intercorso proprio con Stanley (nome dell'imputato). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato.A prescindere dal fatto che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, si ritenga sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente (Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280932 - 01), oppure si reputi necessaria dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04), nel caso in esame è comunque indubbio che gli atti posti in essere dall'imputato integrino gli estremi del tentativo. • La Corte di appello dà, infatti, atto che, dalle intercettazioni si desume pacificamente che l'"ovulatore" era stato accompagnato all'aeroporto dalla persona con la quale gli imputati erano in contatto da giorni per effettuare il trasporto dello stupefacente. 2.3. Il terzo motivo è generico, non confrontandosi con la sentenza impugnata, che, con motivazione congrua e logica spiega che, dalle intercettazioni, si desume che la sostanza trasportata non poteva essere hashish o marijuana, proprio in ragione delle modalità del trasporto (la droga era stata ingerita dal trasportatore). Né, aderendo alla logica ricostruzione dei giudici di merito, può ipotizzarsi la riconducibilità della fattispecie al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: il semplice fatto che sia stato programmato il trasporto della sostanza in aereo esclude, infatti, tale possibilità. 2.4.11 quarto motivo è inammissibile, poiché il motivo di appello era generico per aspecificità, non indicando le ragioni per le quali dovevano essere concesse le circostanze richieste. 2.5. Il motivo sulla pena è manifestamente infondato. Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142). Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame nonostante quanto sostenuto dalla difesa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.6. Il sesto motivo è inammissibile perché nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019 -dep. 15/05/2020-, P. Rv. 278778 - 01). 3.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la irreperibilità dell'imputato è stata erroneamente dichiarata e che, quindi, deve considerarsi tamquam non esset, il decreto di latitanza è stato, invece, correttamente emesso poiché l'imputato, colpito da misura cautelare, è stato ricercato in tutti i luoghi ove era reperibile e non è stato trovato. Bene hanno fatto, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello a notificare il decreto di citazione ex art. 165 cod. proc. pen. presso il difensore. Le notifiche all'imputato latitante sono, infatti, effettuate in base alle stesse regole previste per l'imputato contumace, salvo espresse eccezioni indicate dalla legge (Sez. 2, n. 26846 del 23/05/2013, Chen, Rv. 256726 - 01). 3.2. Il secondo motivo è generico. Si richiama quanto già evidenziato in ordine al giudizio di penale responsabilità degli imputi al paragrafo 2.1 del Considerato in diritto. La Corte di appello ha sottolineato correttamente che il telefono in uso risultava intestato all'imputato e la difesa si è limitata a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti che non è in alcun modo provata. Peraltro, il riconoscimento della voce effettuato dagli interpreti, che poi hanno deposto in dibattimento, non può ritenersi viziato. Occorre evidenziare, a questo proposito, che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021; Sadikaj, Rv. 281265 - 02). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché il motivo di appello era generico per aspecificità, non indicando le ragioni per le quali dovevano essere concesse le circostanze richieste. 3.4. Occorre, infine, evidenziare che, al momento della pronuncia della sentenza di appello (8 marzo 2021), il reato, commesso il 4 dicembre 2015, non era ancora prescritto, non essendo decorso il termine massimo di anni 17 e mesi 1 dalla commissione del fatto. La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto innpugnatorio, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali sopravvenute alla decisione di appello intervenuta prima del decorso dei termini massimi di prescrizione. 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile; i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa
Sentenza Cassazione n. 14622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris