CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione non solo del fatto che l'imputato ha riportato due condanne definitive in relazione a furti commessi, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, ma anche - e soprattutto - che il reato per cui è processo è stato commesso a distanza di pochi giorni dalla cessazione dell'esecuzione della pena detentiva inflitta per il secondo furto, da ciò desumendo la mancata dissuasione della recentissima detenzione patita e una progressione criminosa, certamente indice di una più marcata pericolosità sociale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura„ ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.