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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13732/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Asti, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (indagato - unitamente ad altro soggetto - per il delitto di autoriciclaggio dei proventi dell'attività di riciclaggio di oro, realizzato mediante impiego dei proventi in attività speculative, consistenti in scommesse su eventi sportivi) avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 13.714,16 presente sulla carta [OSCURATO:PERSONA] intestata all'indagato. .

Riteneva il Tribunale che l'impiego del denaro conseguito attraverso l'attività di riciclaggio in attività di scommesse su eventi sportivi, eseguite dal coindagato Lafleur, era dimostrato da plurimi dati obiettivi (assenza di redditi leciti da parte del giocatore; assenza di prove di precedenti scommesse che avessero fruttato vincite allo stesso soggetto; scarsa attendibilità del gestore del punto in cui erano state ricevute le scommesse, circa la provenienza delle somme accreditate con bonifici, secondo le disposizioni del Lafleur, sulla carta intestata al Cena; assenza di rapporti economici e lavorativi tra il Lafleur ed il Cena); che il profitto suscettibile di sequestro (e successiva confisca) del delitto di autoriciclaggio era rappresentato dai ricavi conseguiti attraverso il reimpiego; che sussisteva il periculum in mora, considerata l'evidente agevole dispersione delle somme di denaro individuate, oltre che la necessità di procedere alla confisca in quanto obbligatoria.

Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica), attesa l'insussistenza del fumus dell'ipotizzato delitto di autoriciclaggio; la difesa osserva che dagli atti di indagine era emerso che le somme impiegate nelle scommesse individuate dagli investigatori, in parte provenivano da precedenti vincite; in parte erano state fornite dallo stesso gestore del punto di raccolta delle scommesse; in parte, del tutto irrisoria, potevano ben essere di lecita provenienza.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti.

Gli argomenti esposti con il motivo, infatti, non individuano alcuna violazione di legge, ma mirano solo a rivalutare i dati indiziari emersi attraverso le indagini; così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, poiché - per pacifica giurisprudenza di legittimità - in materia di misure cautelari reali il ricorso in cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, nozione in cui sono ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» . (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' "iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).

La mera lettura alternativa dei dati acquisiti che il ricorrente propone (peraltro omettendo di confrontarsi criticamente con la puntuale motivazione del Tribunale del riesame, ove sono specificati i plurimi elementi a sostegno dell'ipotizzata provenienza delle somme impiegate nelle scommesse dall'attività illecita di riciclaggio, specie evidenziando l'inattendibilità delle informazioni rese dal gestore del punto di raccolta in ordine alla provenienza delle somme impiegate nelle scommesse dl Lafleur) non può fondare la censura in sede di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Asti, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (indagato - unitamente ad altro soggetto - per il delitto di autoriciclaggio dei proventi dell'attività di riciclaggio di oro, realizzato mediante impiego dei proventi in attività speculative, consistenti in scommesse su eventi sportivi) avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 13.714,16 presente sulla carta [OSCURATO:PERSONA] intestata all'indagato. . Riteneva il Tribunale che l'impiego del denaro conseguito attraverso l'attività di riciclaggio in attività di scommesse su eventi sportivi, eseguite dal coindagato Lafleur, era dimostrato da plurimi dati obiettivi (assenza di redditi leciti da parte del giocatore; assenza di prove di precedenti scommesse che avessero fruttato vincite allo stesso soggetto; scarsa attendibilità del gestore del punto in cui erano state ricevute le scommesse, circa la provenienza delle somme accreditate con bonifici, secondo le disposizioni del Lafleur, sulla carta intestata al Cena; assenza di rapporti economici e lavorativi tra il Lafleur ed il Cena); che il profitto suscettibile di sequestro (e successiva confisca) del delitto di autoriciclaggio era rappresentato dai ricavi conseguiti attraverso il reimpiego; che sussisteva il periculum in mora, considerata l'evidente agevole dispersione delle somme di denaro individuate, oltre che la necessità di procedere alla confisca in quanto obbligatoria. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica), attesa l'insussistenza del fumus dell'ipotizzato delitto di autoriciclaggio; la difesa osserva che dagli atti di indagine era emerso che le somme impiegate nelle scommesse individuate dagli investigatori, in parte provenivano da precedenti vincite; in parte erano state fornite dallo stesso gestore del punto di raccolta delle scommesse; in parte, del tutto irrisoria, potevano ben essere di lecita provenienza. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti. Gli argomenti esposti con il motivo, infatti, non individuano alcuna violazione di legge, ma mirano solo a rivalutare i dati indiziari emersi attraverso le indagini; così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, poiché - per pacifica giurisprudenza di legittimità - in materia di misure cautelari reali il ricorso in cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, nozione in cui sono ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» . (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' "iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). La mera lettura alternativa dei dati acquisiti che il ricorrente propone (peraltro omettendo di confrontarsi criticamente con la puntuale motivazione del Tribunale del riesame, ove sono specificati i plurimi elementi a sostegno dell'ipotizzata provenienza delle somme impiegate nelle scommesse dall'attività illecita di riciclaggio, specie evidenziando l'inattendibilità delle informazioni rese dal gestore del punto di raccolta in ordine alla provenienza delle somme impiegate nelle scommesse dl Lafleur) non può fondare la censura in sede di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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