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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21587/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto l'istanza di concessione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale; affidamento terapeutico; detenzione domiciliare; semilibertà) avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Antonio, in relazione alla pena espianda pari a mesi 11 e giorni 6 di reclusione, sul presupposto della irreperibilità della condannata, presso il cui domicilio non risultava reperibile, come confermato dal commissariato di PS di Avezzano che, con nota 12/08/2022, riferiva come ella da anni avesse fatto perdere le proprie tracce.

2. [OSCURATO:PERSONA]Antonio propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza alla condannata, avvenuta a mani del difensore ex art. 161 c. 4 cod. proc. pen, senza che fosse stata tentata la notificazione nel luogo ove la ricorrente aveva eletto domicilio, in Avezzano, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 1.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza non è stato notificato al domicilio dichiarato dalla condannata [OSCURATO:PERSONA]Antuono, in via della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, Avezzano.

Ne deriva l'illegittimità della notifica del citato decreto di fissazione dell'udienza a mani del difensore ai sensi dell'art. 161 n. 4 cod. proc. pen., che presuppone la previa tentata notifica al domicilio eletto o dichiarato.

Deve infatti darsi continuità al principio consolidato per cui «è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio» (Se2:. 2, Sentenza n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988).3.

Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo cliudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto l'istanza di concessione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale; affidamento terapeutico; detenzione domiciliare; semilibertà) avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Antonio, in relazione alla pena espianda pari a mesi 11 e giorni 6 di reclusione, sul presupposto della irreperibilità della condannata, presso il cui domicilio non risultava reperibile, come confermato dal commissariato di PS di Avezzano che, con nota 12/08/2022, riferiva come ella da anni avesse fatto perdere le proprie tracce. 2. [OSCURATO:PERSONA]Antonio propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza alla condannata, avvenuta a mani del difensore ex art. 161 c. 4 cod. proc. pen, senza che fosse stata tentata la notificazione nel luogo ove la ricorrente aveva eletto domicilio, in Avezzano, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 1. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza non è stato notificato al domicilio dichiarato dalla condannata [OSCURATO:PERSONA]Antuono, in via della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, Avezzano. Ne deriva l'illegittimità della notifica del citato decreto di fissazione dell'udienza a mani del difensore ai sensi dell'art. 161 n. 4 cod. proc. pen., che presuppone la previa tentata notifica al domicilio eletto o dichiarato. Deve infatti darsi continuità al principio consolidato per cui «è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio» (Se2:. 2, Sentenza n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988).3. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo cliudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila
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