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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34015/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13339-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f.

BRSGRD47B13G6110, nella qualità di ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in Roma, via A. Vespucci n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 148/12/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 3.04.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dal ricorso si evince che l'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] -quale ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- due avvisi d'accertamento, relativi all'anno d'imposta 2003, rideterminando la base RGN 13339/2014 Consti&e rel.

Federici imponibile della società ai fini Irpeg, Irap e Iva.

Gli accertamenti erano basati sulla contestazione della partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, mediante la cd. frode carosello.

Avverso gli atti impositivi la società, nella persona dell'ex amministratore ed ex liquidatore, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che con sentenza n. 216/01/2010 lo rigettò.

L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, fu accolto in parte.

Il giudice regionale affermò che, pur in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi recuperati a imponibile, stante la loro effettività, dovevano essere riconosciuti quanto alle imposte dirette.

Al contrario, con riguardo all'Iva, tenuto conto degli obblighi formali e documentali prescritti dalla disciplina, negò la loro deducibilità, confermando dunque in parte gli atti impositivi.

Il ricorrente, nella qualità di ex amministratore della società, ha censurato la decisione e ne ha chiesto la cassazione -nei limiti della soccombenza-, affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

All'esito dell'udienza camerale del 26 febbraio 2021 è stata emessa l'ordinanza interlocutoria con cui le parti sono state invitate a prendere posizione sulla questione, pregiudiziale, della legittimazione attiva del Barisano, che ha introdotto il giudizio quale "ex amministratore e legale rappresentante della società".

Il ricorrente ha altresì depositato memorie difensive.

Nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c.: Errores in iudicando-omessa pronuncia-» per aver confermato la indeducibilità dell'Iva a credito senza alcuna valutazione in ordine alla partecipazione del ricorrente o comunque della consapevolezza del meccanismo frodatorio alla base delle operazioni soggettivamente inesistenti; con il secondo motivo ha denunciato l'«omessa pronuncia.

Sulla contraddittorietà della sentenza in contrasto con altra emessa dal medesimo giudice nella medesima formazione collegiale».

RGN 13339/2014 Consi e rel. [OSCURATO:PERSONA] pregiudizialmente esaminarsi la questione della legittimazione processuale del ricorrente, sollevata d'ufficio e sulla quale questa Corte ha sollecitato il contraddittorio con ordinanza interlocutoria del 26 febbraio 2021.

Con la memoria autorizzata il ricorrente ha chiarito che già alla data della notificazione degli avvisi di accertamento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) la società risultava cancellata dal registro delle imprese (19.04.2007).

Ha specificato di aver promosso il giudizio nella qualità di ex liquidatore della società, e ciò perché «data la notevole consistenza degli importi oggetto di accertamento, riteneva opportuno impugnare gli avvisi per cui è causa».

Emerge dunque che la società risultava cancellata dal registro delle imprese dal 25.05.2007 (cfr. la visura storica della società allegata dal ricorrente alla memoria).

Gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 28.04.2008 ed indirizzati nei riguardi della società.

È peraltro incontestato che il ricorso avverso di essi fu proposto dalla società, e per essa dal Barisano nella qualità di "ex amministratore pro tempore" della medesima.

Quest'ultimo dato trova conferma nella memoria illustrativa da ultimo depositata, datata 24 gennaio 2022, in cui il ricorrente sostiene di aver proceduto nella qualità (questa volta) di "ex liquidatore della società cancellata".

Ciò che in ogni caso rileva oggettivamente è l'introduzione del presente giudizio come ex amministratore unico e legale rappresentante.

A tal fine del tutto irrilevante è quanto riferito nella memoria autorizzata, in ordine alla proposizione del ricorso introduttivo anche in proprio, atteso che, se anche ciò rispondesse al vero, risulta poi che solo nella specifica qualità di amministratore unico (e/o liquidatore) il Barisano ha introdotto il presente giudizio.

Dunque, dal racconto dei fatti e dagli atti disponibili -per quanto qui di interesse- emerge senza equivoci che agli avvisi di accertamento notificati alla società (ormai cancellata) sono seguiti i ricorsi per cui è causa, introdotti dal Barisano nella esplicitata qualità di legale rappresentante della società medesima, che a tal fine e in tale veste ha conferito procura al proprio difensore.

RGN 13339/2014 Consig e re . [OSCURATO:PERSONA] i dati oggettivi utili al giudizio, la cancellazione, anche volontaria, della società dal registro delle imprese e la sua estinzione è regolamentata dall'art. 2495 cod. civ.

La norma ratione temporis vigente prevede che «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società».

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che della norma del codice costituisce una integrazione nei limiti della sua area applicativa, prescrive inoltre che «ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui a quest'articolo ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese».

In ordine all'applicazione temporale della disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società questa Corte ha chiarito che essa opera nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nonché degli altri enti creditori o di riscossione indicati, limitatamente a tributi o contributi.

Ciò tuttavia afferisce esclusivamente alle ipotesi nelle quali la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto a partire dal 13 dicembre 2014.

La norma infatti reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n. 4536).

Ebbene nel caso di specie risulta incontestato che la cancellazione della società avvenne il 25 maggio 2007, così che il differimento quinquennale sarebbe inapplicabile.

Sennonché emerge ex actis un motivo di improcedibilità dell'intero processo introdotto dal ricorrente, rilevabile d'ufficio anche in questa sede.

RGN 13339/2014 Consig rei,.

Federici ;` Se infatti la società era stata cancellata e si era estinta in epoca anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, neppure il suo ex rappresentante legale, o il suo liquidatore, aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo (cfr. Cass., 29 novembre 2021 n. 37256).

Questa Corte ha infatti avvertito che nel contenzioso tributario la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la sua conseguente estinzione, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale e dunque il difetto di legittimazione del suo rappresentante (Cass., 19 settembre 2019, n. 23365; 21 dicembre 2018, n. 33278).

Tirando le fila delle considerazioni riportate, a prescindere dall'efficacia della notifica dell'avviso d'accertamento a società cancellata -che potrà essere oggetto di approfondimento nell'ipotesi di esecuzione degli atti impositivi nei riguardi di una società cancellata prima della loro notifica-, per quanto qui di interesse è esclusa ogni possibilità di prosecuzione dell'azione per il difetto di legittimazione attiva del Barisano e per la conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo.

L'improcedibilità per difetto originario di legittimazione processuale in capo al ricorrente travolge i motivi di ricorso, per l'effetto inammissibili.

All'esito del giudizio, definito sulla rilevazione d'ufficio della improcedibilità del ricorso introduttivo, si ritiene corretta la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M. dichiara che l'originario ricorso introduttivo non poteva essere proposto e cassa la sentenza senza rinvio.

Compensa le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13339-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. BRSGRD47B13G6110, nella qualità di ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in Roma, via A. Vespucci n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 148/12/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 3.04.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dal ricorso si evince che l'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] -quale ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- due avvisi d'accertamento, relativi all'anno d'imposta 2003, rideterminando la base RGN 13339/2014 Consti&e rel. Federici imponibile della società ai fini Irpeg, Irap e Iva. Gli accertamenti erano basati sulla contestazione della partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, mediante la cd. frode carosello. Avverso gli atti impositivi la società, nella persona dell'ex amministratore ed ex liquidatore, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, che con sentenza n. 216/01/2010 lo rigettò. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, fu accolto in parte. Il giudice regionale affermò che, pur in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi recuperati a imponibile, stante la loro effettività, dovevano essere riconosciuti quanto alle imposte dirette. Al contrario, con riguardo all'Iva, tenuto conto degli obblighi formali e documentali prescritti dalla disciplina, negò la loro deducibilità, confermando dunque in parte gli atti impositivi. Il ricorrente, nella qualità di ex amministratore della società, ha censurato la decisione e ne ha chiesto la cassazione -nei limiti della soccombenza-, affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. All'esito dell'udienza camerale del 26 febbraio 2021 è stata emessa l'ordinanza interlocutoria con cui le parti sono state invitate a prendere posizione sulla questione, pregiudiziale, della legittimazione attiva del Barisano, che ha introdotto il giudizio quale "ex amministratore e legale rappresentante della società". Il ricorrente ha altresì depositato memorie difensive. Nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c.: Errores in iudicando-omessa pronuncia-» per aver confermato la indeducibilità dell'Iva a credito senza alcuna valutazione in ordine alla partecipazione del ricorrente o comunque della consapevolezza del meccanismo frodatorio alla base delle operazioni soggettivamente inesistenti; con il secondo motivo ha denunciato l'«omessa pronuncia. Sulla contraddittorietà della sentenza in contrasto con altra emessa dal medesimo giudice nella medesima formazione collegiale». RGN 13339/2014 Consi e rel. [OSCURATO:PERSONA] pregiudizialmente esaminarsi la questione della legittimazione processuale del ricorrente, sollevata d'ufficio e sulla quale questa Corte ha sollecitato il contraddittorio con ordinanza interlocutoria del 26 febbraio 2021. Con la memoria autorizzata il ricorrente ha chiarito che già alla data della notificazione degli avvisi di accertamento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) la società risultava cancellata dal registro delle imprese (19.04.2007). Ha specificato di aver promosso il giudizio nella qualità di ex liquidatore della società, e ciò perché «data la notevole consistenza degli importi oggetto di accertamento, riteneva opportuno impugnare gli avvisi per cui è causa». Emerge dunque che la società risultava cancellata dal registro delle imprese dal 25.05.2007 (cfr. la visura storica della società allegata dal ricorrente alla memoria). Gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 28.04.2008 ed indirizzati nei riguardi della società. È peraltro incontestato che il ricorso avverso di essi fu proposto dalla società, e per essa dal Barisano nella qualità di "ex amministratore pro tempore" della medesima. Quest'ultimo dato trova conferma nella memoria illustrativa da ultimo depositata, datata 24 gennaio 2022, in cui il ricorrente sostiene di aver proceduto nella qualità (questa volta) di "ex liquidatore della società cancellata". Ciò che in ogni caso rileva oggettivamente è l'introduzione del presente giudizio come ex amministratore unico e legale rappresentante. A tal fine del tutto irrilevante è quanto riferito nella memoria autorizzata, in ordine alla proposizione del ricorso introduttivo anche in proprio, atteso che, se anche ciò rispondesse al vero, risulta poi che solo nella specifica qualità di amministratore unico (e/o liquidatore) il Barisano ha introdotto il presente giudizio. Dunque, dal racconto dei fatti e dagli atti disponibili -per quanto qui di interesse- emerge senza equivoci che agli avvisi di accertamento notificati alla società (ormai cancellata) sono seguiti i ricorsi per cui è causa, introdotti dal Barisano nella esplicitata qualità di legale rappresentante della società medesima, che a tal fine e in tale veste ha conferito procura al proprio difensore. RGN 13339/2014 Consig e re . [OSCURATO:PERSONA] i dati oggettivi utili al giudizio, la cancellazione, anche volontaria, della società dal registro delle imprese e la sua estinzione è regolamentata dall'art. 2495 cod. civ. La norma ratione temporis vigente prevede che «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società». L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che della norma del codice costituisce una integrazione nei limiti della sua area applicativa, prescrive inoltre che «ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui a quest'articolo ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese». In ordine all'applicazione temporale della disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società questa Corte ha chiarito che essa opera nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nonché degli altri enti creditori o di riscossione indicati, limitatamente a tributi o contributi. Ciò tuttavia afferisce esclusivamente alle ipotesi nelle quali la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto a partire dal 13 dicembre 2014. La norma infatti reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n. 4536). Ebbene nel caso di specie risulta incontestato che la cancellazione della società avvenne il 25 maggio 2007, così che il differimento quinquennale sarebbe inapplicabile. Sennonché emerge ex actis un motivo di improcedibilità dell'intero processo introdotto dal ricorrente, rilevabile d'ufficio anche in questa sede. RGN 13339/2014 Consig rei,. Federici ;` Se infatti la società era stata cancellata e si era estinta in epoca anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, neppure il suo ex rappresentante legale, o il suo liquidatore, aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo (cfr. Cass., 29 novembre 2021 n. 37256). Questa Corte ha infatti avvertito che nel contenzioso tributario la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la sua conseguente estinzione, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale e dunque il difetto di legittimazione del suo rappresentante (Cass., 19 settembre 2019, n. 23365; 21 dicembre 2018, n. 33278). Tirando le fila delle considerazioni riportate, a prescindere dall'efficacia della notifica dell'avviso d'accertamento a società cancellata -che potrà essere oggetto di approfondimento nell'ipotesi di esecuzione degli atti impositivi nei riguardi di una società cancellata prima della loro notifica-, per quanto qui di interesse è esclusa ogni possibilità di prosecuzione dell'azione per il difetto di legittimazione attiva del Barisano e per la conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo. L'improcedibilità per difetto originario di legittimazione processuale in capo al ricorrente travolge i motivi di ricorso, per l'effetto inammissibili. All'esito del giudizio, definito sulla rilevazione d'ufficio della improcedibilità del ricorso introduttivo, si ritiene corretta la compensazione delle spese di causa. P.Q.M. dichiara che l'originario ricorso introduttivo non poteva essere proposto e cassa la sentenza senza rinvio. Compensa le spese processuali del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a qu
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