CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20166/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità degli altri due ricorsi. Sentiti gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che insistevano entrambi per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in rapina pluriaggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 62, n.6) cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava la legittimità del diniego della attenuante del "ravvedimento operoso" che avrebbe dovuto essere concessa in ragione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da Ariani. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si limita a riproporre gli argomenti contenuti nell'atto di appello, invocando una diversa valutazione delle prove poste a sostegno del diniego dell'attenuante. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale svalutava il contributo fornito da Ariani, rilevando che le dichiarazioni rese fossero illogiche con riguardo al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il che rendeva evidente il fine utilitaristico delle parziali ammissioni del ricorrente, rese senza che vi fosse alcun ravvedimento, né alcun decisivo apporto alle indagini (pag. 13 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in relazione al comportamento processuale tenuto. 2.2.1.11 motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, in quanto coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le prove raccolte, confermava la pena inflitta in primo grado, ritenendo che la stessa fosse congrua e proporzionata sia alla gravità oggettiva del delitto - commesso con armi e da più persone riunite -, che alla capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente (pag. 14 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta a nessuna censura in questa sede. 3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 628, commi 1, e 3 n.1), cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità. Si deduceva che le intercettazioni riguarderebbero un periodo ristretto, e che sarebbe illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni di Ariani. 3.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, invero accuratamente, e conformemente, valutate dai giudici di entrambi i gradi di merito. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] tracciando un percorso argomentativo ineccepibile, che evidenziava la sussistenza di indizi di straordinaria gravità, precisione e concordanza, non contrastati da alcun elemento di segno contrario. Il contenuto delle intercettazioni dava ampia dimostrazione della partecipazione del ricorrente alla rapina ed ostava alla assegnazione di qualsiasi credibilità alle dichiarazioni protettive fornite da Ariani e Taco (pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni di Ariani, che sarebbero state acquisite in violazione del diritto di matrice convenzionale e costituzionale di interrogare e far interrogare i testimoni a carico. 3.2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il diritto al contraddittorio, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani è pacificamente rinunciabile (sulla facoltà di rinunciare ai diritti previsti dall'art. 6 della Convenzione, tra le altre, Corte EDu, Grande Camera, Hermi v. Italia, del 18 ottobre 20006), sicché, quando viene espresso dalla parte il consenso all'acquisizione di atti formati in modo unilaterale, gli stessi sono pienamente utilizzabili. 4.Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 4.1. violazione di legge (artt. 603 cod. proc. pen., art. 513 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si contestava la legittimità del rigetto dei rinnovazione dibattimentale, con specifico riferimento alla richiesta di acquisizione delle registrazioni delle telefonate intercorse tra Iozzelli e Barbieri; si contestava, altresì, la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni di Autieri, che sarebbe stata effettuata in violazione del diritto al contraddittorio, dichiarazioni che sarebbero decisive per la valutazione in ordine alla responsabilità del ricorrente. 4.1.1. Il motivo propone argomenti manifestamente infondati. La Corte territoriale, nel pieno rispetto delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione per orientare l'esercizio della discrezionalità del giudice d'appello nell'ammissione della rinnovazione dibattimentale, riteneva che la prova della quale si chiedeva l'acquisizione risultava formata dall'imputato in vista della richiesta di rinnovazione e, dunque,non rivestiva le caratteristiche della prova scoperta o sopravvenuta successivamente alla decisione. A ciò si aggiungeva che il quadro probatorio veniva ritenuto completo e non necessitante di ulteriori approfondimenti istruttori (pag. 16 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta a nessuna censura in questa sede. 4.2. Violazione di legge (artt. 72-bis, 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stata considerata la consulenza tecnica allegata dalla difesa che, contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe stata decisiva per valutazione dello stato di capacità del ricorrente. 4.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto reitera argomenti già proposti con l'appello e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale che la Corte territoriale ha tracciato per ritenere non necessario l'accertamento in ordine uno stato di capacità di intendere di volere del ricorrente. La Corte di merito ha rilevato infatti, che la consulenza tecnica alla base della richiesta di rinnovazione veniva allegata a distanza di sette anni dalla consumazione delle reato contestato e che, nel corso del processo, i difensori del ricorrente non avevano sollevato alcuna questione. Tale emergenza, unitamente al fatto che non erano emersi nel corso dei processo elementi di dubbio o incertezza in ordine al coinvolgimento pieno, diretto e consapevole del ricorrente al delitto contestato, induceva la Corte d'appello a ritenere superfluo l'accertamento istruttorio richiesto (pag. 16 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de