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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 20650/2026

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ndria il 02/07/1978avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa in data 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Trani neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 110-648 cod. pen.(entrambi) e 337 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.2.1.

Ricorso di Leonetti2.1.1.

Con il primo motivo, si eccepisce la mancata risposta alle censure con cui ci sidoleva dell’applicazione della recidiva sulla sola base dell’indifferenziato dato formaledell’esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti.2.1.2.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamentosanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze2.2.

Ricorso di Fortunato2.2.1.

Con il primo motivo, si deduce l’insussistenza dell’elemento materiale epsicologico del delitto di ricettazione.

Non emergerebbe alcuna prova a carico del ricorrente,mero passeggero nell’autovettura provento di furto, di una sua condotta direttaall’occultamento della res, né di un suo contributo alla condotta di ricettazione.

Il tentativo disottrarsi al controllo degli operanti ben potrebbe essere ricollegato alla volontà di non esseresorpreso in compagnia di pregiudicati.2.2.2.

Con il secondo motivo, si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto diresistenza, sottolineando come l’imputato non avesse avuto alcuna contezza che le personearmate che lo inseguivano, in abiti borghesi, fossero pubblici ufficiali e come la pretesacondotta violenta dovesse ritenersi del tutto casuale, derivando dall’improvviso porsidell’operante sulla traiettoria del ricorrente in fuga.2.2.3.

Con il terzo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamentosanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze3.

I ricorsi sono inammissibili.3.1.

Le deduzioni relative alla responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], per quantomerito (pp. 5-8), che avevano sottolineato come il ricorrente e i due còrrei avessero utilizzatoil mezzo (recante segni inequivoci di manomissione dell’impianto di accensione) per un altrotentativo di furto, senza che le dichiarazioni degli imputati ovvero comunque altri elementidella piattaforma istruttoria consentissero di separarne le rispettive posizioni, alla luce dellacomplessiva condotta (cfr. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 2, n.52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è quindi consentito in quanto reiterativo diquestioni ricostruttive schiettamente fattuali ed evidentemente congetturali.3.2.

Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’affermazione di responsabilità ex art. 337cod. pen. risultano del tutto generiche, poiché non si confrontano minimamente con l’effettivodiscorso giustificativo espresso dalla Corte territoriale, che chiarisce puntualmente come glioperanti si fossero espressamente qualificati e come la violenza posta in esseredall’imputato nei confronti dell’appuntato [OSCURATO:PERSONA] risultasse del tutto intenzionale, ondeliberare la via di fuga per sé e per l’altro complice rimasto ignoto (pp. 5, 8).3.3.

Parimenti aspecifici i profili di censura articolati da entrambi i ricorrenti in tema direcidiva, in presenza di un’ampia motivazione (totalmente pretermessa negli atti diimpugnazione), ove, dopo avere preliminarmente richiamato i precedenti – anche specifici eanche recenti – e la continuità nei delitti di tipo predatorio, si descrive una chiara pregnanzadelle due sequenze recidivanti (distintamente esaminate; cfr. pp. 9-10), senza dubbioespressive di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza, data latipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale dei reati precedenti(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).3.4.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consiste in una mera enunciazione diprincipi di diritto, privi di correlazione concreta con la vicenda che qui occupa (salvo un labileaccenno alle «particolari modalità di svolgimento» dei fatti) e non evidenzia, dunque, alcunaspecifica portata censoria, in violazione di quanto imposto, a pena di inammissibilità, dall’art.581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.4.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndria il 02/07/1978avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa in data 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Trani neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 110-648 cod. pen.(entrambi) e 337 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.2.1. Ricorso di Leonetti2.1.1. Con il primo motivo, si eccepisce la mancata risposta alle censure con cui ci sidoleva dell’applicazione della recidiva sulla sola base dell’indifferenziato dato formaledell’esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti.2.1.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamentosanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze2.2. Ricorso di Fortunato2.2.1. Con il primo motivo, si deduce l’insussistenza dell’elemento materiale epsicologico del delitto di ricettazione. Non emergerebbe alcuna prova a carico del ricorrente,mero passeggero nell’autovettura provento di furto, di una sua condotta direttaall’occultamento della res, né di un suo contributo alla condotta di ricettazione. Il tentativo disottrarsi al controllo degli operanti ben potrebbe essere ricollegato alla volontà di non esseresorpreso in compagnia di pregiudicati.2.2.2. Con il secondo motivo, si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto diresistenza, sottolineando come l’imputato non avesse avuto alcuna contezza che le personearmate che lo inseguivano, in abiti borghesi, fossero pubblici ufficiali e come la pretesacondotta violenta dovesse ritenersi del tutto casuale, derivando dall’improvviso porsidell’operante sulla traiettoria del ricorrente in fuga.2.2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamentosanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze3. I ricorsi sono inammissibili.3.1. Le deduzioni relative alla responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], per quantomerito (pp. 5-8), che avevano sottolineato come il ricorrente e i due còrrei avessero utilizzatoil mezzo (recante segni inequivoci di manomissione dell’impianto di accensione) per un altrotentativo di furto, senza che le dichiarazioni degli imputati ovvero comunque altri elementidella piattaforma istruttoria consentissero di separarne le rispettive posizioni, alla luce dellacomplessiva condotta (cfr. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 2, n.52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è quindi consentito in quanto reiterativo diquestioni ricostruttive schiettamente fattuali ed evidentemente congetturali.3.2. Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’affermazione di responsabilità ex art. 337cod. pen. risultano del tutto generiche, poiché non si confrontano minimamente con l’effettivodiscorso giustificativo espresso dalla Corte territoriale, che chiarisce puntualmente come glioperanti si fossero espressamente qualificati e come la violenza posta in esseredall’imputato nei confronti dell’appuntato [OSCURATO:PERSONA] risultasse del tutto intenzionale, ondeliberare la via di fuga per sé e per l’altro complice rimasto ignoto (pp. 5, 8).3.3. Parimenti aspecifici i profili di censura articolati da entrambi i ricorrenti in tema direcidiva, in presenza di un’ampia motivazione (totalmente pretermessa negli atti diimpugnazione), ove, dopo avere preliminarmente richiamato i precedenti – anche specifici eanche recenti – e la continuità nei delitti di tipo predatorio, si descrive una chiara pregnanzadelle due sequenze recidivanti (distintamente esaminate; cfr. pp. 9-10), senza dubbioespressive di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza, data latipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale dei reati precedenti(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).3.4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consiste in una mera enunciazione diprincipi di diritto, privi di correlazione concreta con la vicenda che qui occupa (salvo un labileaccenno alle «particolari modalità di svolgimento» dei fatti) e non evidenzia, dunque, alcunaspecifica portata censoria, in violazione di quanto imposto, a pena di inammissibilità, dall’art.581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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