CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –2690avverso la sentenza n. 4695/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/01/2023 R.G.N. 2878/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 19954/20261. Con sentenza n. 4695/2022, depositata il 27 gennaDioat a pubblicazione 15/06/20262023, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diNola del 13 aprile 2021, che aveva respinto la domanda dellavoratore volta a ottenere la declaratoria di nullità del termineapposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 16 agosto 2016, con scadenza al16 febbraio 2017, e la conseguente conversione del rapporto incontratto a tempo indeterminato.Il contratto individuale, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, prevedeva l'assunzione a tempodeterminato con la qualifica di autista, livello 3S, «senzaindicazione di ragioni giustificatrici in quanto tra le parti non èmai intercorso in passato alcun rapporto di lavoro subordinato».Il contratto richiamava espressamente il CCNL Logistica,Trasporto merci e Spedizione e rinviava, per tutto quanto nonprevisto, «alle norme di legge e del CCNL richiamato».2. Avverso tale sentenza il Rokvic ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi. Resiste, con controricorso laNew [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazionedell'art. 39 Cost., in relazione ai principi che regolano il rapportotra legge e contratto collettivo, nonché la conseguente falsaapplicazione dell'art. 55 del CCNL, assumendosi che il conflittotra norma legale e norma collettiva non possa essere risoltomediante i criteri cronologico e di specialità - propri Nudmeerlol are gistro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026successione tra fonti legali - ma debba esserlo sulla bNausmeer od dei ral ccolta generale 19954/2026principio del favor per il lavoratore, di derivazionDeat a pubblicazione 15/06/2026costituzionale.1.1.Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, sidenuncia la violazione dei medesimi criteri nonché del D.L. n.34 del 2014, art. 1, comma 1, lett. a), convertito con L. n. 78del 2014, per non aver la Corte territoriale considerato che giàal momento della stipula del CCNL (luglio 2014, e non 2013come erroneamente indicato nella sentenza impugnata) era invigore il regime di acausalità introdotto dal D.L. n. 34 del 2014.2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico-sistematiche, sono infondati.Va premesso che l'art. 55 del CCNL Logistica, Trasporto merci eSpedizione, stipulato il 3 luglio 2014, dispone che «è consentital'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavorosubordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo», elencandoanaliticamente le fattispecie (intensificazione dell'attivitàlavorativa, commesse improvvise, manutenzione straordinaria,incrementi di attività, esecuzione di particolari lavori,sostituzione di lavoratori assenti, esecuzione di servizi definitinel tempo, fase di avvio di nuove attività, ed altre) e precisa che«l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sonospecificate le ragioni di cui al comma 2».3. La Corte territoriale - premesso che «il contratto collettivo èstato pienamente integrato dal legislatore nel sistema delle fontiregolatrici del rapporto di lavoro» - ha ritenuto che il conflittotra disciplina legale e disciplina collettiva andasse risoltomediante i criteri cronologico e di specialità di cui all'art. 15 delleDisposizioni sulla legge in generale, e non mediante il crNiutmeerroio re gistro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026gerarchico o il principio del favor. Su tali basi, ha affermNumaetroo dli ara ccolta generale 19954/2026prevalenza del D.Lgs. n. 81 del 2015 sull'art. 55 del CCNLDa,t a pubblicazione 15/06/2026argomentando che: a) sotto il profilo cronologico, il CCNL del 3luglio 2014 è anteriore al D.Lgs. n. 81 del 2015, entrato invigore nel giugno 2015; b) sotto il profilo della specialità, illegislatore delegato, in attuazione della legge delega n. 183 del2014, ha inteso «disciplinare ex novo e con carattere diesaustività la materia dell'apposizione del termine», sostituendo«il requisito legittimante della causa con quello del numeropercentuale di contratti a tempo determinato»; c) l'art. 23 delD.Lgs. n. 81 del 2015 consente alla contrattazione collettiva diderogare unicamente con riferimento alla clausola dicontingentamento, mentre «non è contemplata alcuna salvezzadi disposizioni pattizie anteriori anche se più favorevoli allavoratore»; d) la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] è «posteriore especiale» e prevale su quella «anteriore e generale» del CCNL;e) la circostanza che all'epoca della sottoscrizione del CCNLfosse già vigente il D.L. n. 34 del 2014 (c.d. Decreto Poletti),convertito con L. n. 78 del 2014, che aveva introdotto il regimedi acausalità per il primo contratto a termine, «non puòassumere rilievo dirimente», non potendo «ragionevolmentesostenersi che le parti collettive, nel sottoscrivere l'accordo dirinnovo del luglio 2013, abbiano voluto o potuto scientementederogare ad un sistema assolutamente estraneo allalegislazione fino ad allora vigente».4. Orbene, la Corte territoriale ha esaminato la questionerelativa alla legittimità dell’apposizione del termine al contrattodi lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 16 agosto2016, rilevando che il contratto individuale era stato conclusosenza indicazione di ragioni giustificatrici ed escludendo che ladisciplina di cui all’art. 55 del c.c.n.l. Logistica, [OSCURATO:PERSONA] rie gistro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026e Spedizioni - che subordina la legittimità del termiNnuem eroa dlli ara ccolta generale 19954/2026sussistenza di specifiche causali - potesse operare quaDleat a pubblicazione 15/06/2026parametro di validità del contratto in luogo della normativadettata dal d.lgs. n. 81 del 2015 vigente ratione temporis.I motivi di ricorso censurano tale ricostruzione prospettando, insostanza, che la contrattazione collettiva, quale espressionedell’autonomia sindacale garantita dall’art. 39 Cost., dovrebbeprevalere sulla disciplina legale sopravvenuta ove più favorevoleal lavoratore e che, comunque, il conflitto tra legge e contrattocollettivo non potrebbe essere risolto mediante i critericronologico e di specialità di cui all’art. 15 disp. prel. c.c., i qualisenza poter trovare applicazione nei rapporti tra fonte legale efonte negoziale collettiva.Le censure non meritano accoglimento.5.Va, anzitutto, chiarito che il principio del miglior favore, purcostituendo criterio cardine nel rapporto tra contratto collettivoe contratto individuale ai sensi dell’art. 2077 cod. civ., non siestende fino a disciplinare i presupposti di validità del rapporto,né consente di introdurre, per via pattizia, requisiti che illegislatore abbia espressamente escluso.Come più volte affermato da questa Corte, il favor operaall’interno del medesimo livello regolativo - e segnatamente nelrapporto tra disciplina collettiva e rapporto individuale - ma nonconsente di attribuire alla contrattazione collettiva una funzionesostitutiva della disciplina legale quanto alla conformazionedell’istituto, né di introdurre condizioni ulteriori di validità inpresenza di una disciplina normativa compiuta (Cass. n.20006/2015; Cass. n. 25063/2017; Cass. n. 15411/2020).Deve, pertanto, escludersi che il richiamo al caratterNeu meproiù re gistro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026favorevole della disciplina pattizia possa assumere Nurmielireo dvi ora ccolta generale 19954/2026decisivo in una fattispecie, come quella in esame, in cui non Dèat a pubblicazione 15/06/2026in discussione il trattamento del lavoratore all’internodell’istituto, bensì la stessa configurazione dei requisiti divalidità del contratto.La distinzione, lungi dall’essere meramente teorica, assumerilievo dirimente, poiché impedisce di utilizzare il criterio delmiglior favore come strumento di riscrittura dell’assettonormativo di un istituto, attraverso l’introduzione di condizionidi validità che il legislatore ha consapevolmente espunto.5.1.In particolare, nella specie, la disciplina dettata dal d.lgs. n.81 del 2015 - adottata in attuazione della legge delega n. 183del 2014 con finalità dichiarata di riordino, semplificazione erazionalizzazione delle tipologie contrattuali - ha configurato,nella versione applicabile ratione temporis, un modellonormativo del contratto a tempo determinato caratterizzatodall’assenza del requisito della causale, sostituito da un sistemadi garanzie fondato su limiti oggettivi, quali la duratacomplessiva dei rapporti e il contingentamento percentuale.Questa Corte ha già chiarito che la disciplina originaria del cd.[OSCURATO:PERSONA] ha segnato il superamento del modello causale delcontratto a termine, fondato sulla necessità di specifiche ragionigiustificatrici, per approdare ad un sistema imperniato sulla cd.acausalità, temperata da strumenti alternativi di regolazione econtenimento (Cass. n. 10435/2018; Cass. n. 17155/2019).La trasformazione non si esaurisce in una mera modificaquantitativa o procedurale, ma investe la stessa strutturadell’istituto, giacché il legislatore ha sostituito al controllo exante fondato sulla causale un diverso meccanismo di selezionee contenimento, affidato a limiti temporali e quantitativi.Numero registro generale 16500/20236.In tale contesto sistematico, il ruolo della contrattazioneN umero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 19954/2026collettiva risulta espressamente circoscritto agli ambiDtait a pubblicazione 15/06/2026individuati dal legislatore, tra i quali assume rilievo la disciplinadei limiti quantitativi dei contratti a termine, mentre non ècontemplata la possibilità per le parti sociali di incidere suipresupposti strutturali di validità dell’istituto, introducendocondizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.Ne discende che una previsione collettiva – nella specie,antecedente - che subordini l’apposizione del termine allasussistenza di specifiche causali si pone in contrasto con ladisciplina legale, in quanto incide su un elemento qualificantedell’istituto che il legislatore ha inteso eliminare e sostituire condiversi meccanismi di tutela.La diversa prospettazione del ricorrente condurrebbe, invero, addell’istituto non previsto dall’ordinamento, attraverso lareintroduzione, per via negoziale, di un requisito legale divalidità espunto dal legislatore, con conseguente alterazionedell’equilibrio normativo delineato da quest’ultimo.7. Sotto distinto e concorrente profilo, deve essere esaminatala censura fondata sull’art. 39 Cost.Anche tale doglianza non è fondata.L’art. 39 Cost., pur garantendo la libertà sindacale ericonoscendo l’autonomia negoziale collettiva, non attribuisce aquest’ultima un potere normativo generale, idoneo a sostituirsio a prevalere sulla disciplina legislativa nella regolazione degliistituti del diritto del lavoro.Nel sistema vigente, la contrattazione collettiva opera comeespressione di autonomia privata e, come tale, incontra i limitiderivanti dalle norme imperative e dalla disciplina legale degliNumero registro generale 16500/2023istituti, che il legislatore può legittimamente conformare inN umero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 19954/2026funzione di obiettivi di politica economica e sociale. Data pubblicazione 15/06/2026Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’autonomiacollettiva non è sottratta a limiti legali e che il legislatore puòdettare discipline compiute, anche restringendo gli spazi diintervento della contrattazione, ove ciò risponda a esigenze disistema e non comporti una compressione irragionevole dellafunzione negoziale (Cass. n. 27013/2016; Cass. n.32158/2018).Nel caso in esame, la disciplina del contratto a termine non silimita a fissare standard minimi di tutela, ma ridefiniscecomplessivamente il modello regolativo dell’istituto, sostituendoal controllo causale un sistema alternativo di garanzie; essa,pertanto, non lascia spazio all’applicazione di discipline pattizieincompatibili con tale assetto.Va inoltre osservato che la giurisprudenza costituzionale ravvisauna lesione dell’art. 39 Cost. nelle sole ipotesi in cui l’interventolegislativo si traduca in una compressione irragionevole osostanzialmente ablativa della funzione negoziale, come accadein presenza di blocchi generalizzati e prolungati dellacontrattazione (Corte cost. n. 178/2015), ipotesi del tuttodiversa da quella in esame, nella quale il legislatore haesercitato la propria competenza a disciplinare un istituto deldiritto del lavoro, lasciando spazi di intervento allacontrattazione collettiva nei limiti ritenuti compatibili con ilnuovo assetto normativo.Non viene, dunque, in rilievo una limitazione dell’autonomiacollettiva quale libertà di negoziazione, ma soltanto ladelimitazione, propria del sistema delle fonti, degli ambiti neiquali tale autonomia può legittimamente esplicarsi, senzaincidere su elementi strutturali dell’istituto definiti dalla legge.Numero registro generale 16500/2023In tale prospettiva, l’argomento fondato sull’autonomiaN umero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 19954/2026sindacale si rivela non decisivo, poiché non individua unDaat a pubblicazione 15/06/2026compressione della libertà negoziale, ma prospetta un uso dellacontrattazione collettiva in funzione sostitutiva della disciplinalegale, che non trova fondamento nell’ordinamento.8. Né la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale risultavulnerata dal profilo eurounitario evocato dal ricorrente, avutoriguardo alla direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola8, punto 3, dell’accordo quadro allegato alla direttiva, recantela cd. clausola di non regresso.Tale clausola, infatti, – la quale stabilisce che l’applicazionedell’accordo quadro non può costituire motivo valido per ridurreil livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambitocoperto dall’accordo – è stata costantemente interpretata dallaCorte di giustizia nel senso di non vietare ogni modifica in sensomeno favorevole della disciplina nazionale, ma soltanto quelleche siano causalmente collegate all’attuazione dell’accordostesso.In particolare, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola8.3 non osta a una reformatio in peius quando la modificanormativa non sia giustificata dall’esigenza di dare attuazioneall’accordo quadro, ma risponda a obiettivi diversi di politicalegislativa (sentenza 22 novembre 2005, C‑144/04, Mangold),e ha ulteriormente precisato che non sussiste violazione dellaclausola di non regresso quando la disciplina peggiorativa siainserita in un complessivo riassetto normativo e risultiaccompagnata da misure idonee a prevenire l’abuso del ricorsoai contratti a termine (sentenza 23 aprile 2009, cause riuniteC‑378/07, C‑379/07 e C‑380/07, Angelidaki).Con l’ordinanza 11 novembre 2010, C‑20/10, Vino, la Corte hapoi puntualizzato che l’applicazione della clausola è esclusaallorché la normativa nazionale persegua un obiettivo diNsutminertoo re gistro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026rispetto a quello dell’accordo quadro, senza che sia richiNeusmteoro udi nra ccolta generale 19954/2026giudizio comparativo tra i rispettivi livelli di tutela. Data pubblicazione 15/06/2026Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la disciplina dettatadal d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione applicabile rationetemporis, non si ponga in contrasto con l’ordinamentodell’Unione, atteso che essa si inserisce in un riordinocomplessivo delle tipologie contrattuali e in una scelta di politicadel lavoro orientata a favorire l’accesso all’occupazionemediante la semplificazione delle modalità di utilizzo delcontratto a termine.Né può sostenersi che tale disciplina comporti una riduzione nonconsentita del livello di tutela, giacché la soppressione delrequisito della causale risulta compensata dall’introduzione dipresidi alternativi - quali i limiti di durata massima e ilcontingentamento percentuale - funzionalmente diretti a evitareun uso abusivo del contratto a tempo determinato.9. Parimenti infondata è la censura proposta in via subordinata.Anche a voler ritenere che, già alla data di stipula del contrattocollettivo, fosse vigente un regime di acausalità del contratto atermine, resta comunque assorbente il rilievo che il contrattoindividuale controverso è stato concluso nel 2016 e deve esserevalutato alla luce della disciplina vigente a tale data, costituitadal d.lgs. n. 81 del 2015.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso lanullità del termine e la conseguente conversione del rapporto atempo indeterminato.Resta assorbita ogni ulteriore questione afferente all’aspettosanzionatorio.10. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.La peculiarità della vicenda con riferimento alla speNcumifeircoa re gistro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026questione in diritto affrontata, concernente il rapportoN umtrerao dli ara ccolta generale 19954/2026contrattazione collettiva previgente e la disciplina dettata dal dDa.t a pubblicazione 15/06/2026lgs. n. 81/2015 con riguardo al profilo della acausalità delcontratto a termine, giustifica la integrale compensazione dellespese di lite.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.La Corte rigetta il ricorso . Compensa le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 16500/2023Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 19954/2026Data pubblicazione 15/06/2026