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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38705/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.

Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Milano del 26/03/2019, irrevocabile il 10/12/2019, avendo la Corte reggina determinato l'aumento, per il capo a), di mesi 8 di reclusione (attesa la pericolosità della condotta, tenuta in pieno giorno e mediante l'utilizzo di arma, e per avere inferto più d'una ferita con conseguenze non minimali), e, per il capo b), di mesi 2 di reclusione (in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui avveniva la condotta, in luoghi frequentati ed in orario di maggior frequentazione, utilizzando l'arma per compiere un delitto).

Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Milano del 26/03/2019, irrevocabile il 10/12/2019, avendo la Corte reggina determinato l'aumento, per il capo a), di mesi 8 di reclusione (attesa la pericolosità della condotta, tenuta in pieno giorno e mediante l'utilizzo di arma, e per avere inferto più d'una ferita con conseguenze non minimali), e, per il capo b), di mesi 2 di reclusione (in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui avveniva la condotta, in luoghi frequentati ed in orario di maggior frequentazione, utilizzando l'arma per compiere un delitto). Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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