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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04511/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso del 05/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli art.444 cod. proc. pen. e ss., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt.61, n.5, 423, 425 n.2, 611 cod. pen., riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta la illogicità della motivazione in relazione agli artt.132 e 133 cod. pen. e la eccessività della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.

Infatti, sulla base del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Ne consegue che è inammissibile l'unico motivo con cui si deduce violazione di legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della pena della quale non si lamenta l'illegalità (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso del 05/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli art.444 cod. proc. pen. e ss., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt.61, n.5, 423, 425 n.2, 611 cod. pen., riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta la illogicità della motivazione in relazione agli artt.132 e 133 cod. pen. e la eccessività della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Infatti, sulla base del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne consegue che è inammissibile l'unico motivo con cui si deduce violazione di legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della pena della quale non si lamenta l'illegalità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 04511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris