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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22473/2026

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rlo Pucci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], Regione Lazio inpersona del legale rappresentante pro tempore, Curatore SpecialeCollettivita' [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Generale Repubblica CorteAppello Roma-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3909/2020depositata il 04/08/2020.Numero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba, che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadini di [OSCURATO:SOCIETA], adivanoil Commissario per gli usi civici di Roma, deducendo l’esistenza didiritti di uso civico su terreni che erano stati originariamente concessiin affitto dal Comune a [OSCURATO:PERSONA], che li aveva poi trasferiti al figlioClaudio [OSCURATO:PERSONA], al quale il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] li aveva poi concessi inenfiteusi perpetua con contratto del 5 febbraio 1991, e infineaffrancati con contratto dell’11 aprile 1997.Rigettata la domanda, la sentenza commissariale è stata dichiaratanulla dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 10 del 14 marzo2012, a causa della mancata nomina della “rappresentanza speciale”ai sensi dell’art. 75 del r.d. n. 221 del 1928, necessaria, nel caso inesame, in considerazione delle contestazioni del Comune, il quale,costituendosi, aveva negato l’esistenza dell’uso civico.Essendo la nomina di competenza regionale, nel giudizio riassunto ilCommissario sollecitava l’ente a provvedere, ma la Regione non davaseguito alla richiesta. [OSCURATO:PERSONA] nominava allora un curatorespeciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., che si è costituito ingiudizio personalmente.[OSCURATO:PERSONA], definendo il giudizio, disconosceva l’esistenza dell’usocivico affermato dai ricorrenti.

La decisione, nel contraddittorio conLoreti [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, chefaceva proprie le considerazioni del primo giudice sulla valenza delNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026giudicato commissariale n. 455 del 1933, seguito dal giudicato n. 661del 1936, che aveva omologato il progetto di liquidazione perscorporo stabilito dal primo.La Corte d’appello ha riformato invece la sentenza di primo gradorelativamente alle spese di lite, che compensava nei confronti delcuratore, lasciando ferma la condanna dei ricorrenti in favore delLoreti.

Ha regolato inoltre le spese del grado, disponendone laliquidazione in favore del [OSCURATO:PERSONA] e la compensazione nei confronti delcuratore.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e LoiaconoCorrado hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Gli altri soggetti, destinatari della notifica del ricorso, restano intimati.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo, indicato a pag. 10 del ricorso con i numeri 1-2,denunzia nullità della sentenza e del procedimento, perché il curatorespeciale, nominato dal Commissario liquidatore in luogo della“speciale rappresentanza” prevista dall’art. 75, comma 2, r.d. n. 332del 1928, non poteva difendersi di persona, in quanto non abilitatoall’esercizio della professione forense.

Tale censura è proposta sia inrelazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., quale denunzia di un error inprocedendo, sia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., quale error iniudicando: da qui la duplice numerazione indicata nel ricorso.Il secondo motivo, indicato a pag. 54 del ricorso con i numeri 3-4,denunzia la nullità della sentenza, perché la nomina della “specialerappresentanza” dei comunisti, prevista dall’art. 75, comma 2, r.d. n.332 del 1928, è di competenza della Regione, alla cui inerzia ilNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026Commissario non avrebbe potuto supplire con la nomina di curatorespeciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., consentita solo qualoranon vi sia una disciplina specifica.

Anche con riguardo a tale censura,i ricorrenti hanno seguito la medesima tecnica già usata nel motivoprecedente, spiegandosi così la doppia numerazione.Il terzo motivo, identificato a pag. 57 del ricorso con il numero 5,denunzia l’interpretazione dei giudicati commissariali del 1933 e del1936, i quali, diversamente da quanto sostenuto dalla Corted’appello, non consentivano di disconoscere la persistenza dell’usocivico sul terreno oggetto di affrancazione in favore del [OSCURATO:PERSONA].Il quarto motivo censura la decisione nella parte relativa alregolamento delle spese di lite liquidate in favore del [OSCURATO:PERSONA], cheandavano poste in solido anche a carico della Regione Lazio e delcuratore speciale, i quali avevano assunto nel giudizio la medesimaposizione degli attuali ricorrenti, condannati invece da soli.

Ladistinzione proposta dalla Corte d’appello, la quale ha escluso lasoccombenza sul rilievo che l’iniziativa del giudizio fu presa dai soliricorrenti non vale a giustificare, sul piano delle spese, una diversaconsiderazione.È fondato il secondo motivo, il cui accoglimento comportal’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.Ai sensi dell’art. 75 r.d. 323 del 1928: «Quando il commissarioravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversid'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione otra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata giàcostituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presenteregolamento, ne darà notizia alla giunta provinciale amministrativa, laNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominandocommissioni di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti.Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comunela qualità demaniale del suolo o comunque l'esistenza degli usi civici,sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed occorranominare a questi ultimi la speciale rappresentanza».Con riguardo a tale norma, è stato chiarito che «la ratio del comma 2dell'articolo sopra trascritto è quella di apprestare alla collettività deicittadini, che normalmente è rappresentata dal comune, una propriaautonoma rappresentanza in quelle situazioni nelle quali, nell'ambitodi un procedimento commissariale, sia in concreto riscontrabile unadivaricazione tra gli interessi di detta collettività e quelladell'Amministrazione comunale.

Deve quindi giudicarsi conforme alegge il principio, già emerso nella giurisprudenza di merito, che, neicasi in cui il comune, agendo o resistendo in giudizio per ottenere unprovvedimento per sé vantaggioso, ma pregiudizievole per lacollettività dei cittadini (che il comune rappresenta quale enteesponenziale), contesti la qualità demaniale del suolo o, comunque,l'esistenza di usi civici, viene a sorgere un'opposizione di interessi tracomune e comunisti che impone la nomina della specialerappresentanza prevista dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 75 e64; con la conseguenza che la mancata nomina di un rappresentantedetermina la nullità della sentenza che sia stata emessa senza lapartecipazione dello stesso al giudizio» (Cass. n. 22616/2018).Nello stesso tempo, deve essere richiamato il principio, consolidatonella giurisprudenza della Corte, che la provvidenza, prevista dall’art.78, comma 2, c.p.c., soccorre quando non vi siano disposizionispeciali per i singoli casi (ad esempio gli artt. 320, 360 c.c.): «IlNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026comma 2 dell’art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflittodi interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimentidisciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la partenon può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono,dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cuimancata nomina attiene all’esercizio dei poteri processuali e non alcontraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il qualele ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelletassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell’art. 354 c.p.c. (oltre aquelle di cui al precedente art. 353), il giudice di appello, in difettodella suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell’indicatoconflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovandoeventualmente gli atti nulli» (Cass. n. 6020/2017; n. 20659/2009).Nel caso in esame, non solo esiste una disciplina specifica per porrerimedio al conflitto, ma la nomina della “speciale rappresentanza” è dicompetenza dell’autorità amministrativa, il che esclude che all’inerziadella Regione si potesse sopperire con la nomina del curatore specialeai sensi dell’art. 82, comma 2, c.p.c. da parte del Commissario.

Sisegnala, per completezza di esame, che con delibera della Giuntaregionale del Lazio 26/07/2016, n. 438, la Regione Lazio haapprovato le procedure per la nomina delle speciali rappresentanze aisensi dell’art. 75 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332.La sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Roma che provvederà nel senso sopra indicato,rinnovando eventualmente gli atti nulli, e liquiderà le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo (indicato con i numeri 3-4 nel ricorso);dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, Sezione Usicivici, in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 23 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rlo Pucci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], Regione Lazio inpersona del legale rappresentante pro tempore, Curatore SpecialeCollettivita' [OSCURATO:PERSONA], Procuratore Generale Repubblica CorteAppello Roma-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3909/2020depositata il 04/08/2020.Numero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba, che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadini di [OSCURATO:SOCIETA], adivanoil Commissario per gli usi civici di Roma, deducendo l’esistenza didiritti di uso civico su terreni che erano stati originariamente concessiin affitto dal Comune a [OSCURATO:PERSONA], che li aveva poi trasferiti al figlioClaudio [OSCURATO:PERSONA], al quale il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] li aveva poi concessi inenfiteusi perpetua con contratto del 5 febbraio 1991, e infineaffrancati con contratto dell’11 aprile 1997.Rigettata la domanda, la sentenza commissariale è stata dichiaratanulla dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 10 del 14 marzo2012, a causa della mancata nomina della “rappresentanza speciale”ai sensi dell’art. 75 del r.d. n. 221 del 1928, necessaria, nel caso inesame, in considerazione delle contestazioni del Comune, il quale,costituendosi, aveva negato l’esistenza dell’uso civico.Essendo la nomina di competenza regionale, nel giudizio riassunto ilCommissario sollecitava l’ente a provvedere, ma la Regione non davaseguito alla richiesta. [OSCURATO:PERSONA] nominava allora un curatorespeciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., che si è costituito ingiudizio personalmente.[OSCURATO:PERSONA], definendo il giudizio, disconosceva l’esistenza dell’usocivico affermato dai ricorrenti. La decisione, nel contraddittorio conLoreti [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, chefaceva proprie le considerazioni del primo giudice sulla valenza delNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026giudicato commissariale n. 455 del 1933, seguito dal giudicato n. 661del 1936, che aveva omologato il progetto di liquidazione perscorporo stabilito dal primo.La Corte d’appello ha riformato invece la sentenza di primo gradorelativamente alle spese di lite, che compensava nei confronti delcuratore, lasciando ferma la condanna dei ricorrenti in favore delLoreti. Ha regolato inoltre le spese del grado, disponendone laliquidazione in favore del [OSCURATO:PERSONA] e la compensazione nei confronti delcuratore.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e LoiaconoCorrado hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Gli altri soggetti, destinatari della notifica del ricorso, restano intimati.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo, indicato a pag. 10 del ricorso con i numeri 1-2,denunzia nullità della sentenza e del procedimento, perché il curatorespeciale, nominato dal Commissario liquidatore in luogo della“speciale rappresentanza” prevista dall’art. 75, comma 2, r.d. n. 332del 1928, non poteva difendersi di persona, in quanto non abilitatoall’esercizio della professione forense. Tale censura è proposta sia inrelazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., quale denunzia di un error inprocedendo, sia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., quale error iniudicando: da qui la duplice numerazione indicata nel ricorso.Il secondo motivo, indicato a pag. 54 del ricorso con i numeri 3-4,denunzia la nullità della sentenza, perché la nomina della “specialerappresentanza” dei comunisti, prevista dall’art. 75, comma 2, r.d. n.332 del 1928, è di competenza della Regione, alla cui inerzia ilNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026Commissario non avrebbe potuto supplire con la nomina di curatorespeciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., consentita solo qualoranon vi sia una disciplina specifica. Anche con riguardo a tale censura,i ricorrenti hanno seguito la medesima tecnica già usata nel motivoprecedente, spiegandosi così la doppia numerazione.Il terzo motivo, identificato a pag. 57 del ricorso con il numero 5,denunzia l’interpretazione dei giudicati commissariali del 1933 e del1936, i quali, diversamente da quanto sostenuto dalla Corted’appello, non consentivano di disconoscere la persistenza dell’usocivico sul terreno oggetto di affrancazione in favore del [OSCURATO:PERSONA].Il quarto motivo censura la decisione nella parte relativa alregolamento delle spese di lite liquidate in favore del [OSCURATO:PERSONA], cheandavano poste in solido anche a carico della Regione Lazio e delcuratore speciale, i quali avevano assunto nel giudizio la medesimaposizione degli attuali ricorrenti, condannati invece da soli. Ladistinzione proposta dalla Corte d’appello, la quale ha escluso lasoccombenza sul rilievo che l’iniziativa del giudizio fu presa dai soliricorrenti non vale a giustificare, sul piano delle spese, una diversaconsiderazione.È fondato il secondo motivo, il cui accoglimento comportal’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.Ai sensi dell’art. 75 r.d. 323 del 1928: «Quando il commissarioravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversid'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione otra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata giàcostituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presenteregolamento, ne darà notizia alla giunta provinciale amministrativa, laNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominandocommissioni di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti.Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comunela qualità demaniale del suolo o comunque l'esistenza degli usi civici,sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed occorranominare a questi ultimi la speciale rappresentanza».Con riguardo a tale norma, è stato chiarito che «la ratio del comma 2dell'articolo sopra trascritto è quella di apprestare alla collettività deicittadini, che normalmente è rappresentata dal comune, una propriaautonoma rappresentanza in quelle situazioni nelle quali, nell'ambitodi un procedimento commissariale, sia in concreto riscontrabile unadivaricazione tra gli interessi di detta collettività e quelladell'Amministrazione comunale. Deve quindi giudicarsi conforme alegge il principio, già emerso nella giurisprudenza di merito, che, neicasi in cui il comune, agendo o resistendo in giudizio per ottenere unprovvedimento per sé vantaggioso, ma pregiudizievole per lacollettività dei cittadini (che il comune rappresenta quale enteesponenziale), contesti la qualità demaniale del suolo o, comunque,l'esistenza di usi civici, viene a sorgere un'opposizione di interessi tracomune e comunisti che impone la nomina della specialerappresentanza prevista dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 75 e64; con la conseguenza che la mancata nomina di un rappresentantedetermina la nullità della sentenza che sia stata emessa senza lapartecipazione dello stesso al giudizio» (Cass. n. 22616/2018).Nello stesso tempo, deve essere richiamato il principio, consolidatonella giurisprudenza della Corte, che la provvidenza, prevista dall’art.78, comma 2, c.p.c., soccorre quando non vi siano disposizionispeciali per i singoli casi (ad esempio gli artt. 320, 360 c.c.): «IlNumero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026comma 2 dell’art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflittodi interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimentidisciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la partenon può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono,dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cuimancata nomina attiene all’esercizio dei poteri processuali e non alcontraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il qualele ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelletassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell’art. 354 c.p.c. (oltre aquelle di cui al precedente art. 353), il giudice di appello, in difettodella suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell’indicatoconflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovandoeventualmente gli atti nulli» (Cass. n. 6020/2017; n. 20659/2009).Nel caso in esame, non solo esiste una disciplina specifica per porrerimedio al conflitto, ma la nomina della “speciale rappresentanza” è dicompetenza dell’autorità amministrativa, il che esclude che all’inerziadella Regione si potesse sopperire con la nomina del curatore specialeai sensi dell’art. 82, comma 2, c.p.c. da parte del Commissario. Sisegnala, per completezza di esame, che con delibera della Giuntaregionale del Lazio 26/07/2016, n. 438, la Regione Lazio haapprovato le procedure per la nomina delle speciali rappresentanze aisensi dell’art. 75 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332.La sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Roma che provvederà nel senso sopra indicato,rinnovando eventualmente gli atti nulli, e liquiderà le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 27548/2020Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 22473/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo (indicato con i numeri 3-4 nel ricorso);dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, Sezione Usicivici, in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 23 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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