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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14879/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in data 16/11/1989; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza ma nessuno è comparso; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 5/5/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Cagliari del 7/2/2018 che lo ha condannato alla pena 'ritenuta di giustizia, per il delitto di ricettazione di una macchina fotografica marca NIKON e di numerosi accessori, 2_ chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza di elementi indiziari relativi al delitto presupposto, che non potrebbero ricavarsi, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni da lui rese in merito.

Assume altresì che la Corte d'appello nel valutare dette dichiarazioni, sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett.b) ed e) cod. proc. pen), per non avere derubricato il reato di ricettazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Quanto alla prima doglianza, va subito osservato che, per quanto concerne la consistenza degli elementi incliziari posti alla base della ritenuta sussistenza del delitto presupposto, questa Suprema Corte deve limitarsi a verificare che i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la conducenza del quadro probatorio e che la motivazione così fornita risulti congrua, alla stregua dei canoni della logica e dei principi di diritto che regolano la valutazione del materiale probatorio in atti.

In particolare in materia di delitto di ricettazione, la Corte di legittimità ha stabilito che, per l'affermazione della responsabilità, rion è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101/2009,Rv. 243305; Sez. 1, n. 29486/2013, v. 256108; Sez. 1, n. 46419/2019, Rv. 277334).

Nella fattispecie, la Corte di appello ha argomentato la provenienza delittuosa della macchina fotografica e della relativa attrezzatura, dal fatto che la stessa aveva particolare pregio, era detenuta tutta insieme in un borsone all'interno dell'autovettura del padre dell'imputato ed era implausibile che questi l'avesse acquistata al prezzo di euro 40 o 50 euro.

Ebbene, ritiene il Eollegio che questi sono elementi neutri che non consentono di desumere con certezza la sussistenza del delitto presupposto, posto che la natura del bene ( una macchina fotografica) e le sue caratteristiche ( il bene non presentava segni di alterazione ed era detenuto in un borsone con l'attrezzatura normalmente in dotazione e non era occultata), non sono oggettivamente indicative della sua provenienza illecita. .21 Né tale elemento può essere ragionevole ricavato dalle dichiarazioni rese dall'imputato che ha riferito di avere acquistato il bene al prezzo di euro 40/50 quando invece il costo è di molto superiore.

Detto elemento, infatti, riguarda l'elemento soggettivo del reato.

In simile evenienza non può richiamarsi in guisa concludente il consolidato principio che in tema di dolo ritiene integrata la prova dell'elemento psicologico in assenza di attendibile giustificazione circa la provenienza della res, giacchè lo stesso assume come acclarato il reato presupposto che nella specie invece è controverso.

Le suesposte considerazioni impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste Roma, 23/2/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• Agostinacchio LaGI,UtA '[OSCURATO:PERSONA]> SECONDA S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in data 16/11/1989; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza ma nessuno è comparso; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 5/5/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Cagliari del 7/2/2018 che lo ha condannato alla pena 'ritenuta di giustizia, per il delitto di ricettazione di una macchina fotografica marca NIKON e di numerosi accessori, 2_ chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza di elementi indiziari relativi al delitto presupposto, che non potrebbero ricavarsi, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni da lui rese in merito. Assume altresì che la Corte d'appello nel valutare dette dichiarazioni, sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett.b) ed e) cod. proc. pen), per non avere derubricato il reato di ricettazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Quanto alla prima doglianza, va subito osservato che, per quanto concerne la consistenza degli elementi incliziari posti alla base della ritenuta sussistenza del delitto presupposto, questa Suprema Corte deve limitarsi a verificare che i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la conducenza del quadro probatorio e che la motivazione così fornita risulti congrua, alla stregua dei canoni della logica e dei principi di diritto che regolano la valutazione del materiale probatorio in atti. In particolare in materia di delitto di ricettazione, la Corte di legittimità ha stabilito che, per l'affermazione della responsabilità, rion è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101/2009,Rv. 243305; Sez. 1, n. 29486/2013, v. 256108; Sez. 1, n. 46419/2019, Rv. 277334). Nella fattispecie, la Corte di appello ha argomentato la provenienza delittuosa della macchina fotografica e della relativa attrezzatura, dal fatto che la stessa aveva particolare pregio, era detenuta tutta insieme in un borsone all'interno dell'autovettura del padre dell'imputato ed era implausibile che questi l'avesse acquistata al prezzo di euro 40 o 50 euro. Ebbene, ritiene il Eollegio che questi sono elementi neutri che non consentono di desumere con certezza la sussistenza del delitto presupposto, posto che la natura del bene ( una macchina fotografica) e le sue caratteristiche ( il bene non presentava segni di alterazione ed era detenuto in un borsone con l'attrezzatura normalmente in dotazione e non era occultata), non sono oggettivamente indicative della sua provenienza illecita. .21 Né tale elemento può essere ragionevole ricavato dalle dichiarazioni rese dall'imputato che ha riferito di avere acquistato il bene al prezzo di euro 40/50 quando invece il costo è di molto superiore. Detto elemento, infatti, riguarda l'elemento soggettivo del reato. In simile evenienza non può richiamarsi in guisa concludente il consolidato principio che in tema di dolo ritiene integrata la prova dell'elemento psicologico in assenza di attendibile giustificazione circa la provenienza della res, giacchè lo stesso assume come acclarato il reato presupposto che nella specie invece è controverso. Le suesposte considerazioni impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste Roma, 23/2/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• Agostinacchio LaGI,UtA '[OSCURATO:PERSONA]> SECONDA S
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