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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24169/2026

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io della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di3310 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimate -avverso la sentenza n. 300/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 1011/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 24169/2026Dat a pubblicazione 28/07/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] C. ha impugnatodavanti al Tribunale di Agrigento una cartella di pagamentonotificata dall’INPS, con la quale l’istituto previdenziale avevaintimato il pagamento della somma di € 49.493,17 a titolo dicontributi dovuti per il dipendente [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1°giugno 2002-15 luglio 2006, a seguito di accertamento ispettivoche aveva rilevato la natura subordinata del rapporto di lavorointercorso tra la società e il predetto lavoratore.2.- Il Tribunale di Agrigento ha rigettato l’opposizione.3.- La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 170/2013del 5 luglio 2013 ha rigettato il gravame proposto dalla società,rilevando che era in primo luogo inutilizzabile il documentoprodotto per la prima volta dall'appellante in secondo gradoconsistente in un certificato di servizio del suddetto [OSCURATO:PERSONA] dipendente di un istituto scolastico con sede in Lampedusaa decorrere da settembre 2004, ritenendo per il resto inattendibilela deposizione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso delgiudizio, pressoché incompatibile con quanto da costui dichiaratoin sede ispettiva circa le retribuzioni a suo tempo percepite, oltreagli utili della società di cui era accomandante al 25%.4.- Con ordinanza n. 15808/2020 questa Corte ha accolto ilricorso della società relativamente alla mancata ammissione deldocumento sopra indicato, ritenendolo indispensabile ai fini delladecisione, cassando con rinvio la sentenza.5.- In sede di giudizio di rinvio la Corte di appello di Palermoha parzialmente accolto l’appello proposto dalla società, ritenendosì sussistente un rapporto di lavoro subordinato dal 1° giugno2002, ma limitando temporalmente lo stesso al settembre 2004,Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026dichiarando così non dovuti i contributi previdenziali ricNhuimeesrot id i praeccro ltial generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026periodo settembre 2004-15 luglio 2006.La Corte di appello perviene a tale conclusione valorizzandoda un lato le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, VincenzoLuca, in sede ispettiva, da ritenersi maggiormente attendibilirispetto alle dichiarazioni dallo stesso rese in sede testimoniale,dall’altro il certificato di servizio presso l’istituto scolastico,incompatibile con la contemporanea sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato con la società ricorrente.La Corte di appello, infine, in ragione della riduzione dellapretesa creditoria, ha compensato per la metà le spese dell’interogiudizio tra la società e l’INPS, condannando la prima alpagamento in favore dell’istituto previdenziale della restante metà.6.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna percassazione la sentenza della Corte di appello di Palermoformulando tre censure.7.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.8.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte.9.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4c.p.c. per motivazione manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Cortedi appello ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] in sede ispettiva, piuttosto che quelle rese ingiudizio, seppure le prime risultassero contrastanti con il certificatodi servizio su cui la stessa Corte si è basata ai fini della decisione.Numero registro generale 23956/20222.- Con il secondo motivo deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 24169/2026applicazione dell’art. 91 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e nullitàData pubblicazione 28/07/2026della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4c.p.c. per motivazione manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Cortedi appello, dopo avere compensato per la metà le spese di tutti igradi del giudizio, condannato la società al pagamento dellarestante metà delle spese nonostante il parziale accoglimento delricorso.3.- Si deve premettere che la censura di cui al secondomotivo sottende la questione se in caso di accoglimento parzialedell’opposizione ad avviso di addebito o cartella di pagamento sipossa configurare una ipotesi di soccombenza parziale, chelegittima la compensazione anche parziale e, quindi,eventualmente, la condanna del contribuente al pagamento dellarestante parte delle spese, ovvero se in tal caso il contribuente, inquanto vittorioso rispetto all’opposizione, non possa essere innessun caso destinatario di una condanna alle spese.4.- Identica questione, nell’ambito del giudizio RG n.31400/2021, con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.11210/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, stante larilevanza nomofilattica, con le seguenti argomentazioni.«Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui ilprincipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata -nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; neconsegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio,esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) siaNumero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceNudmae roid i lriamccoiltai generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, cherestano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 9860/2025).4.1.- Sulla specifica questione relativa ai poteri del giudice inordine alla determinazione delle spese nell’ipotesi di accoglimentosolo in parte delle sue pretese si sono formati due orientamenti.Un primo orientamento ha affermato che in caso diaccoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensidell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio dicausalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla partevittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anchecondannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spesesostenute dalla controparte, indipendentemente dallasoccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamentosolo per l'ipotesi eccezionale (la cui ricorrenza richiede unaspecifica ed espressa motivazione) in cui tali spese siano statecausate all'altra parte attraverso la trasgressione del dovere di cuiall'art. 88 c.p.c.; ne consegue che, qualora la parte attrice siarimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiorerispetto all'entità del bene che attraverso il processo e in forzadella pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e laparte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o diparziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi(secondo il discrezionale apprezzamento, ad opera del giudice, delloro vario atteggiarsi) i giusti motivi atti a legittimare lacompensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti enon anche un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. ex plurimis,Cass., Sez.

III, 19/10/2015, n. 21083; 21/03/1994, n. 2653;Cass., Sez.

I, 23/01/2012, n. 901; Cass., Sez. lav., 9/04/1986, n.2493).Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Secondo altro orientamento la soccombenza recNipumroerco adi ,r accholtea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. giustifica lacompensazione totale o parziale delle spese processuali, puòessere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti,ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domandaproposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi,alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cuisia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardatola misura meramente quantitativa del suo accoglimento: pertanto,laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite,è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneriprocessuali, e alla quale quindi questi ultimi siano in maggiormisura imputabili, quella che può essere condannata al pagamentodi tale corrispondente maggior misura (cfr. Cass., Sez.

III,15/01/2020, n. 516; 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez.

I, 24/04/2018, n. 10113; Cass., Sez.

VI, 23/09/2013, n. 21089).4.2.- Sulla questione sono intervenute le Sezioni unite consentenza n. 32061/2022 stabilendo il seguente principio di diritto:“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo nondà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamentein presenza di una pluralità di domande contrapposte formulatenel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondocomma, c.p.c.”.Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Si legge nella sentenza che il fondamento della conNudmaerno ndiara cacollltea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026spese va individuato “in un principio più generale, quello dicausalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fattigravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la litee che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criteriodella soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o unindice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenutadalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine diverificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfattaun pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza oazionando una pretesa della quale sia stata riconosciutal'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi informe o con argomenti non conformi al diritto”.Le Sezioni Unite nel ritenere non condivisibile l’orientamentoche ritiene ammissibile la condanna al pagamento delle spese delsoggetto ritenuto, in parte, vincitore, ne criticano “la stessanozione di soccombenza reciproca, ritenuta comprensiva non solodell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domandecontrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralitàdi capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unicadomanda, accolta in misura sensibilmente ridotta: e ciò sia inconsiderazione della valenza semantica generalmente attribuitaall'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte dellegislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione oppostatra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà diaccomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza chegiustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parteall'impugnazione della decisione”.In conclusione, secondo le Sezioni Unite “preferibile apparedunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive lafattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità diNumero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026domande contrapposte formulate nel medesimo procNeusmseoro dfi raacc olltea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza diun'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcunisiano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stataproposta una domanda articolata in un unico capo, il cuiaccoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consentela condanna della parte risultata comunque vittoriosa alpagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più,la compensazione totale o parziale”.5.- Una volta ricostruita la questione che ha portato allapronuncia delle Sezioni Unite, occorre calare i principi dalla stessaenunciati nella specifica materia delle opposizioni a cartelle dipagamento e/o avvisi di addebito riportanti crediti previdenziali,all’esito delle quali il credito contributivo viene riconosciuto solo inparte.In tal caso, infatti, seppure formalmente l’azione giudiziariasia promossa dal debitore che contesta il diritto dell’istitutoprevidenziale a recuperare un credito, da punto di vista sostanzialel’azione è avviata da quest’ultimo che attraverso la notifica di unacartella di pagamento e/o avviso di addebito chiede al contribuenteil pagamento di contributi previdenziali.In secondo luogo, appare essenziale valutare se, nell’ipotesiin cui vi siano una pluralità di cartelle di pagamento e/o avvisi diaddebito ovvero nell’ipotesi in cui vi sia una sola cartella dipagamento o un unico avviso di addebito che riporti distinteposizioni previdenziali, come nella fattispecie in esame, sussistequella situazione di pluralità di domande che, in caso diaccoglimento solo di alcune e non di altre pretese, determini lasoccombenza reciproca, ovvero si sia, per il solo fattodell’unitarietà della richiesta, in presenza di una unica domanda, ilcui accoglimento solo in parte, secondo la ricostruzione delleNumero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Sezioni Unite, preclude la possibilità di condannareNu,m esroedpi rpacucorltea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026parzialmente, colui che sia risultato parzialmente vincitore.6.- Attesa la complessità e la rilevanza nomofilattica dellaquestione relativa all’individuazione della parte (parzialmente)vincitrice e della configurabilità di una ipotesi di soccombenzareciproca nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartelle dipagamento e/o avvisi di addebito definito con l’accertamentoparziale della pretesa contributiva vantata dall’istitutoprevidenziale, si ritiene opportuno rinviare la decisione dellapresente causa in sede di pubblica udienza».5.- In considerazione della citata ordinanza interlocutoria n.11210/2026, il Collegio ritiene che non sussistano, allo stato, ipresupposti per la trattazione del presente giudizio nell’udienzacamerale.

P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, non sussistendo i presupposti per latrattazione all’udienza camerale.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di3310 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimate -avverso la sentenza n. 300/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 1011/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 24169/2026Dat a pubblicazione 28/07/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] C. ha impugnatodavanti al Tribunale di Agrigento una cartella di pagamentonotificata dall’INPS, con la quale l’istituto previdenziale avevaintimato il pagamento della somma di € 49.493,17 a titolo dicontributi dovuti per il dipendente [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1°giugno 2002-15 luglio 2006, a seguito di accertamento ispettivoche aveva rilevato la natura subordinata del rapporto di lavorointercorso tra la società e il predetto lavoratore.2.- Il Tribunale di Agrigento ha rigettato l’opposizione.3.- La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 170/2013del 5 luglio 2013 ha rigettato il gravame proposto dalla società,rilevando che era in primo luogo inutilizzabile il documentoprodotto per la prima volta dall'appellante in secondo gradoconsistente in un certificato di servizio del suddetto [OSCURATO:PERSONA] dipendente di un istituto scolastico con sede in Lampedusaa decorrere da settembre 2004, ritenendo per il resto inattendibilela deposizione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso delgiudizio, pressoché incompatibile con quanto da costui dichiaratoin sede ispettiva circa le retribuzioni a suo tempo percepite, oltreagli utili della società di cui era accomandante al 25%.4.- Con ordinanza n. 15808/2020 questa Corte ha accolto ilricorso della società relativamente alla mancata ammissione deldocumento sopra indicato, ritenendolo indispensabile ai fini delladecisione, cassando con rinvio la sentenza.5.- In sede di giudizio di rinvio la Corte di appello di Palermoha parzialmente accolto l’appello proposto dalla società, ritenendosì sussistente un rapporto di lavoro subordinato dal 1° giugno2002, ma limitando temporalmente lo stesso al settembre 2004,Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026dichiarando così non dovuti i contributi previdenziali ricNhuimeesrot id i praeccro ltial generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026periodo settembre 2004-15 luglio 2006.La Corte di appello perviene a tale conclusione valorizzandoda un lato le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, VincenzoLuca, in sede ispettiva, da ritenersi maggiormente attendibilirispetto alle dichiarazioni dallo stesso rese in sede testimoniale,dall’altro il certificato di servizio presso l’istituto scolastico,incompatibile con la contemporanea sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato con la società ricorrente.La Corte di appello, infine, in ragione della riduzione dellapretesa creditoria, ha compensato per la metà le spese dell’interogiudizio tra la società e l’INPS, condannando la prima alpagamento in favore dell’istituto previdenziale della restante metà.6.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna percassazione la sentenza della Corte di appello di Palermoformulando tre censure.7.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.8.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte.9.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4c.p.c. per motivazione manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Cortedi appello ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] in sede ispettiva, piuttosto che quelle rese ingiudizio, seppure le prime risultassero contrastanti con il certificatodi servizio su cui la stessa Corte si è basata ai fini della decisione.Numero registro generale 23956/20222.- Con il secondo motivo deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 24169/2026applicazione dell’art. 91 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e nullitàData pubblicazione 28/07/2026della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4c.p.c. per motivazione manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Cortedi appello, dopo avere compensato per la metà le spese di tutti igradi del giudizio, condannato la società al pagamento dellarestante metà delle spese nonostante il parziale accoglimento delricorso.3.- Si deve premettere che la censura di cui al secondomotivo sottende la questione se in caso di accoglimento parzialedell’opposizione ad avviso di addebito o cartella di pagamento sipossa configurare una ipotesi di soccombenza parziale, chelegittima la compensazione anche parziale e, quindi,eventualmente, la condanna del contribuente al pagamento dellarestante parte delle spese, ovvero se in tal caso il contribuente, inquanto vittorioso rispetto all’opposizione, non possa essere innessun caso destinatario di una condanna alle spese.4.- Identica questione, nell’ambito del giudizio RG n.31400/2021, con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.11210/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, stante larilevanza nomofilattica, con le seguenti argomentazioni.«Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui ilprincipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata -nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; neconsegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio,esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) siaNumero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceNudmae roid i lriamccoiltai generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, cherestano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 9860/2025).4.1.- Sulla specifica questione relativa ai poteri del giudice inordine alla determinazione delle spese nell’ipotesi di accoglimentosolo in parte delle sue pretese si sono formati due orientamenti.Un primo orientamento ha affermato che in caso diaccoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensidell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio dicausalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla partevittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anchecondannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spesesostenute dalla controparte, indipendentemente dallasoccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamentosolo per l'ipotesi eccezionale (la cui ricorrenza richiede unaspecifica ed espressa motivazione) in cui tali spese siano statecausate all'altra parte attraverso la trasgressione del dovere di cuiall'art. 88 c.p.c.; ne consegue che, qualora la parte attrice siarimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiorerispetto all'entità del bene che attraverso il processo e in forzadella pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e laparte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o diparziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi(secondo il discrezionale apprezzamento, ad opera del giudice, delloro vario atteggiarsi) i giusti motivi atti a legittimare lacompensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti enon anche un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. ex plurimis,Cass., Sez. III, 19/10/2015, n. 21083; 21/03/1994, n. 2653;Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 901; Cass., Sez. lav., 9/04/1986, n.2493).Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Secondo altro orientamento la soccombenza recNipumroerco adi ,r accholtea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. giustifica lacompensazione totale o parziale delle spese processuali, puòessere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti,ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domandaproposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi,alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cuisia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardatola misura meramente quantitativa del suo accoglimento: pertanto,laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite,è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneriprocessuali, e alla quale quindi questi ultimi siano in maggiormisura imputabili, quella che può essere condannata al pagamentodi tale corrispondente maggior misura (cfr. Cass., Sez. III,15/01/2020, n. 516; 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10113; Cass., Sez. VI, 23/09/2013, n. 21089).4.2.- Sulla questione sono intervenute le Sezioni unite consentenza n. 32061/2022 stabilendo il seguente principio di diritto:“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo nondà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamentein presenza di una pluralità di domande contrapposte formulatenel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondocomma, c.p.c.”.Numero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Si legge nella sentenza che il fondamento della conNudmaerno ndiara cacollltea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026spese va individuato “in un principio più generale, quello dicausalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fattigravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la litee che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criteriodella soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o unindice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenutadalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine diverificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfattaun pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza oazionando una pretesa della quale sia stata riconosciutal'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi informe o con argomenti non conformi al diritto”.Le Sezioni Unite nel ritenere non condivisibile l’orientamentoche ritiene ammissibile la condanna al pagamento delle spese delsoggetto ritenuto, in parte, vincitore, ne criticano “la stessanozione di soccombenza reciproca, ritenuta comprensiva non solodell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domandecontrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralitàdi capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unicadomanda, accolta in misura sensibilmente ridotta: e ciò sia inconsiderazione della valenza semantica generalmente attribuitaall'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte dellegislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione oppostatra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà diaccomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza chegiustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parteall'impugnazione della decisione”.In conclusione, secondo le Sezioni Unite “preferibile apparedunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive lafattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità diNumero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026domande contrapposte formulate nel medesimo procNeusmseoro dfi raacc olltea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza diun'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcunisiano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stataproposta una domanda articolata in un unico capo, il cuiaccoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consentela condanna della parte risultata comunque vittoriosa alpagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più,la compensazione totale o parziale”.5.- Una volta ricostruita la questione che ha portato allapronuncia delle Sezioni Unite, occorre calare i principi dalla stessaenunciati nella specifica materia delle opposizioni a cartelle dipagamento e/o avvisi di addebito riportanti crediti previdenziali,all’esito delle quali il credito contributivo viene riconosciuto solo inparte.In tal caso, infatti, seppure formalmente l’azione giudiziariasia promossa dal debitore che contesta il diritto dell’istitutoprevidenziale a recuperare un credito, da punto di vista sostanzialel’azione è avviata da quest’ultimo che attraverso la notifica di unacartella di pagamento e/o avviso di addebito chiede al contribuenteil pagamento di contributi previdenziali.In secondo luogo, appare essenziale valutare se, nell’ipotesiin cui vi siano una pluralità di cartelle di pagamento e/o avvisi diaddebito ovvero nell’ipotesi in cui vi sia una sola cartella dipagamento o un unico avviso di addebito che riporti distinteposizioni previdenziali, come nella fattispecie in esame, sussistequella situazione di pluralità di domande che, in caso diaccoglimento solo di alcune e non di altre pretese, determini lasoccombenza reciproca, ovvero si sia, per il solo fattodell’unitarietà della richiesta, in presenza di una unica domanda, ilcui accoglimento solo in parte, secondo la ricostruzione delleNumero registro generale 23956/2022Numero sezionale 3310/2026Sezioni Unite, preclude la possibilità di condannareNu,m esroedpi rpacucorltea generale 24169/2026Data pubblicazione 28/07/2026parzialmente, colui che sia risultato parzialmente vincitore.6.- Attesa la complessità e la rilevanza nomofilattica dellaquestione relativa all’individuazione della parte (parzialmente)vincitrice e della configurabilità di una ipotesi di soccombenzareciproca nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartelle dipagamento e/o avvisi di addebito definito con l’accertamentoparziale della pretesa contributiva vantata dall’istitutoprevidenziale, si ritiene opportuno rinviare la decisione dellapresente causa in sede di pubblica udienza».5.- In considerazione della citata ordinanza interlocutoria n.11210/2026, il Collegio ritiene che non sussistano, allo stato, ipresupposti per la trattazione del presente giudizio nell’udienzacamerale. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, non sussistendo i presupposti per latrattazione all’udienza camerale.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 24169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris