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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31799/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta 1'8 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Enna il 30 ottobre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-qual-er, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con iéquali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, nonché in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto dopo le ore 22:00.

Il ricorso è manifestamente infondato, in guanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), rappresentati dall'accertamento dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e dall'orario in cui l'esame medesimo è stato eseguito.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta 1'8 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Enna il 30 ottobre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-qual-er, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con iéquali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, nonché in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto dopo le ore 22:00. Il ricorso è manifestamente infondato, in guanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), rappresentati dall'accertamento dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e dall'orario in cui l'esame medesimo è stato eseguito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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