CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18638/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 2805/5/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, pubblicata il 25 ottobre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia notificava alla società (allora [OSCURATO:PERSONA].ci.ma s.p.a.) avviso di accertamento (ed altro ne notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di consolidante) con riferimento all’anno d’imposta 2004, nell’ambito di una verifica relativa agli anni 2000-2007, riprendendo a tassazione assunti oneri per “prestazioni di servizio”, cioè consulenze infragruppo rese da [OSCURATO:SOCIETA], riferite a “strategia Oggetto:motivazione apparente commerciale, organizzazione, pianificazione, logistica e acquisti, affari finanziari e controllo direzionale, prestazioni ritenute non dettagliate e nelle cui fatture non erano presenti parametri per la relativa valorizzazione. Analogo avviso era notificato alla consolidante [OSCURATO:SOCIETA], odierna intimata. La CTP accoglieva i ricorsi. In sede d’appello la CTR, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza di primo grado. Propone l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. essendo la motivazione del tutto apodittica. In particolare con l’appello era stata contestata la valutazione oggettiva dell’onere, mentre l’accordo quadro del 2002, sulla cui base gli oneri erano stati sostenuti, e così nelle successive lettere del 2004, non si rinvenivano tali elementi a dire dell’agenzia: nel primo erano indicate le caratteristiche dei servizi, la loro durata, l’entità dei compensi, rinviando tutto a successivi accordi e scambi di corrispondenza; nelle seconde erano indicate le già riportate descrizioni “generiche”; in entrambe era contenuta una quantificazione forfettaria dei compensi. Neppure dalle causali delle fatture si potevano trarre, sempre a dire dell’agenzia, migliori specificazioni. 2. Il motivo è fondato. Nella motivazione della sentenza, in ordine alle riportate doglianze che fondano l’appello, come sopra riportate, nulla è detto, limitandosi la CTR ad elencare gli stessi elementi documentali che l’Agenzia indica come generici e dunque insufficienti, senza fornire alcuna argomentazione o tracciare un benché minimo percorso logico seguito per contrastare la critica mossa dall’Agenzia alla prima decisione sul punto. La motivazione quindi, pur graficamente esistente, risulta solo parvente e non soddisfa quindi il minimo costituzionale, ponendosi allora in contrasto con il disposto dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., determinandosi così la nullità della pronuncia stessa. 3. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza e, assorbito l’ulteriore motivo, il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito l’altro, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spe