CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]- renc in relazione alle condotte di cessione di stupefacenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e riqualificati i reati nell'ipotesi di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro nnilledue- cento di multa la pena inflittagli in relazione ai predetti reati. 2. L'Ahmetcenaj, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità eccessiva dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chia- rito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trat- tamento sanzionatori. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i cri- teri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)". Ciò posto, l'entità dell'aumento di pena, peraltro contenuto, appare adeguata- mente giustificato in ragione del numero degli episodi criminosi, dell'indole, dell'epoca e del luogo di commissione dei reati. Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]