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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16018/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 29 maggio 2018 dal Tribunale di Palmi, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In data 23 dicembre 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso.

Ritenuto che i primi tre motivi sollevati (Violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 e vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento della prova; violazione degli artt. 76 e 95 del medesimo decreto; inosservanza della legge e vizio della motivazione; prescrizione del reato maturata il 27 marzo 2024) non sono consentiti in sede di legittimità.

I primi tre perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 3 e 4 sent. app.); Considerato che l'inamrnissibilità del ricorso originario investe i motivi nuovi, i quali pertanto devono essere dichiarati inammissibili; Considerato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (invocata con il quarto motivo di ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere etens ure DEPOSITATA Il idente..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 29 maggio 2018 dal Tribunale di Palmi, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In data 23 dicembre 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso. Ritenuto che i primi tre motivi sollevati (Violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 e vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento della prova; violazione degli artt. 76 e 95 del medesimo decreto; inosservanza della legge e vizio della motivazione; prescrizione del reato maturata il 27 marzo 2024) non sono consentiti in sede di legittimità. I primi tre perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 3 e 4 sent. app.); Considerato che l'inamrnissibilità del ricorso originario investe i motivi nuovi, i quali pertanto devono essere dichiarati inammissibili; Considerato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (invocata con il quarto motivo di ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere etens ure DEPOSITATA Il idente..
Decreto Cassazione n. 16018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris