CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 14/11/2022 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 27/9/2022, che applicava la misura cautelare intramuraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo dei suoi difensori, ha interposto ricorso per cessazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo B), rispetto alla quale per il Daniele la difesa ritiene si sia in presenza di un tentativo. Evidenzia che, a fronte della richiesta difensiva di riconoscere l'ipotesi del delitto tentato, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, pur essendosi estrinsecata la condotta in plurime azioni minacciose poste in essere da diversi soggetti, si tratta comunque di un'unica estorsione consumata posta in essere con il contributo causale di ciascuno degli indagati, che segue al sequestro del carico di t.l.e. ed al mancato pagamento dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che il delitto è consumato e non tentato, in quanto il Toscano ha comunque versato nelle mani degli indagati settemila euro a titolo di estorsione, impegnandosi a versare il resto della somma in un secondo momento. Contesta una siffatta ricostruzione, rilevando che il versamento di detta somma nulla ha a che fare con il pagamento del carico di t.l.e. sequestrato, in quanto è una parte della richiesta di quindicimila euro avanzata dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale tangente per poter esercitare l'attività di contrabbando nel comune di Portici; che detta richiesta, effettuata dai coindagati, fu del tutto estemporanea ed autonoma, dunque del tutto slegata dal mandato di recuperare la somma di centocinquantamila euro, costituente il prezzo del carico di t.l.e. sequestrato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione, quando con essi l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità. Del resto, difetta l'utilità quando il mutamento invocato non incide sulla possibilità di adottare o mantenere la misura; ciò anche quando la diversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla durata dei termini di custodia cautelare, atteso che l'interesse al gravame deve essere attuale e concreto. Va, altresì, tenuto presente che, comunque, il potere di riqualificazione giuridica riconosciuto al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale del riesame non produce effetti oltre il procedimento incidentale in corso (Sez. 6, n. 17527 del 22/2/2018, Spasari, Rv. 272897 - 01; Sez. 5, ordinanza n. 45940 del 9/11/2005, Oberto, Rv. 233219 - 01). Nel caso in esame, la diversa qualificazione del fatto quale tentata estorsione non comporta alcuna utilità per il ricorrente, atteso che non incide sulla possibilità di mantenere la misura custodiale in esecuzione (comunque consentendolo la pena prevista per l'estorsione tentata), anche in considerazione del fatto che è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Rom