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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:T:2010:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑516/08) «Ricorso per risarcimento danni – Conseguenze per la sanità pubblica dell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia) – Direttiva 96/29/Euratom – Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti nei confronti di uno Stato membro – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno di tali presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 288, secondo comma, CE; art. 188, secondo comma, EA) (v. punto 24)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Artt. 226 CE e 288, secondo comma, CE; art. 141 EA) (v. punti 29‑30) Oggetto Ricorso per il risarcimento del danno subito a causa dell’asserita mancata adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per imporre al Regno di Danimarca di adottare le disposizioni legislative e amministrative che gli consentissero di conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), e di applicare tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑516/08) «Ricorso per risarcimento danni – Conseguenze per la sanità pubblica dell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia) – Direttiva 96/29/Euratom – Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti nei confronti di uno Stato membro – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno di tali presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 288, secondo comma, CE; art. 188, secondo comma, EA) (v. punto 24) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Artt. 226 CE e 288, secondo comma, CE; art. 141 EA) (v. punti 29‑30) Oggetto Ricorso per il risarcimento del danno subito a causa dell’asserita mancata adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per imporre al Regno di Danimarca di adottare le disposizioni legislative e amministrative che gli consentissero di conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), e di applicare tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell’incidente nucleare di Thule (Groenlandia). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris