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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 21672/2026

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orso e il provvedimento impugnato;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso lasentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha applicato,ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 4.000 di multa, concordata tra le parti, previa rinuncia delladifesa a tutti i motivi di appello;ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazionedi legge e il difetto di motivazione in relazione: a) all’art. 129 cod. proc. pen.,nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01); b) al trattamentosanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n.32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01);ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorsocon conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edi una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinarein euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso e il provvedimento impugnato;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso lasentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha applicato,ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 4.000 di multa, concordata tra le parti, previa rinuncia delladifesa a tutti i motivi di appello;ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazionedi legge e il difetto di motivazione in relazione: a) all’art. 129 cod. proc. pen.,nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01); b) al trattamentosanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n.32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01);ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorsocon conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edi una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinarein euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21672/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris