CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Udine, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche già concesse equivalenti alla recidiva, ha ridotto la pena inflitta in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. commesso in Udine il 5 gennaio 2016 a mesi 8 di reclusione e euro 300 di multa. Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso, volti a contestare l'identificazione dell'imputato quale autore del reato e la mancata derubricazione nel delitto tentato, sono fondati su doglianze in punto di fatto e sollecitano la Corte di legittimità ad una inammissibile rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. Detti motivi sono altresì meramente riproduttivi degli stessi profili di censura già dedotti in sede di impugnazione e adeguatamente disattesi dalla Corte di Appello con una motivazione, che in quanto logica e coerente, non si presta a censure (pagg. 4-5 ove si dà atto che Donnarumma era stato immortalato dall'impianto di videosorveglianza del bar ove il reato era stato commesso, era stato riconosciuto da alcuni avventori, era poi stato inseguito e trovato in possesso della refurtiva ed era stato riconosciuto dall'app. Imperatori che già lo conosceva per vicende pregresse; pagg 6 e 7 ove si dà atto che l'imputato, fuggendo dal bar, aveva consolidato il possesso del bene sottratto dalla borsa della vittima in conformità all'indirizzo per cui il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva ( ex plurimis Sez 5, n. 26749 del 11/04/2016, Oureghi, Rv. 267266). Considerato che il terzo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è anch'esso riproduttivo dello stesso profilo di censura già dedotto in sede di impugnazione ed adeguatamente disatteso dalla Corte di Appello attraverso argomenti non censurabili in questa sede (pag. 9 ove si richiama il valore economico di un telefono cellulare che non può essere considerato "lievissimo").Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro