CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 14574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29740/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 381/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMOdepositata il 26/04/2018 R.G.N.731/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29740/18 Rilevato che: Con sentenza del 26.4.2018 n. 381, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Marsala che aveva respinto la domanda di quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volta a chiedere l’applicazione della disciplina delle cd. “finestre mobili”, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n. 122/10, per l’accesso alla pensione anticipata, in quanto invalido in misura non inferiore all’80%, sulla base dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92. Il tribunale ha respinto la domanda, sulla base del ragionamento che il meccanismo delle cc.dd. “finestre” di accesso al trattamento pensionistico, di cui all’art. 12 della legge n. 122/10 è di applicazione generalizzata perché fa riferimento a tutte le ipotesi di accesso alla pensione, comprese quelle –con clausola estensiva – “previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”, quindi anche nei confronti di chi possedeva i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata. La Corte d’appello invece, nel riformare integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza –ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo, l’Istituto previdenziale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sull’applicabilità alle pensioni di che trattasi del meccanismo dell’incremento del requisito anagrafico per le aspettative di vita, di cui al medesimo art. 12 comma 12 bis del DL n. 78/10, censura che era stata espressamente dedotta dall’Inps fin dalla memoria di primo grado ed era stata oggetto di positiva valutazione da parte del tribunale di Marsala. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art.22 ter, secondo comma, del DL 78/09 e dell’art. 12 commi 12 bis e 12 quater del DL n. 78/10, perché erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che la posizione del pensionatonon era incisa neanche dall’incremento del requisito anagrafico per le aspettative di vita. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il primo motivo è da respingere, non sussistendo nessuna omessa pronuncia della Corte distrettuale, perché la Corte di appello nel rigettare il gravame dell’Inps ha implicitamente rigettato anche quella parte che era relativa alla richiesta di differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata del pensionato dovuta all’incremento delle aspettative di vita, essendo, in tal modo, insussistente, la deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,” Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass.n. 31001/19). Il terzo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020). A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il secondo e terzo motivo di ricorso debbono essere accolti, con rigetto del primo e con cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del