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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13554/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i. 17-44181/2023 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (violazione della legge penale incriminatrice, sub specie di tentativo, violazione della legge processuale per difetto di indici della ritenuta responsabilità) sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di accertamento della responsabilità per il tentativo di truffa in concorso, attesa la stimata idoneità ed univocità degli artifizi (situazionali e soggettivi) volti a raggirare la vittima ed indurla a partecipare, con il versamento immediato della somma contante di euro 3.000,00, all'acquisto di pietre preziose offerte in vendita con modalità clandestine.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato (capo A) di cui agli artt. 110, 56, 640 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla ipotesi descritta in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente sulla base dell'artifizio creato ad hoc, e consistente nella rappresentazione di un affare commerciale (vendita di diamanti sfusi) da concludere rapidamente, sulla pubblica via, previa consegna della somma contante di euro tremila.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito (con argomenti peraltro tardivamente rappresentati) e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

1.2. La condotta, valutata ex ante, risultava altresì in concreto idonea ad indurre l'acquirente in errore sulla serietà del proposto acquisto, che non si perfezionò (a tentativo compiuto) solo per il rifiuto dell'agente di rilasciare fattura con quietanza.

Anche su tale motivo, tardivamente proposto al giudice di appello è intervenuta logica e congruente argomentazione della Corte territoriale. 17-44181/2023

1.3. La Corte ha dato.altresì atto dell'immediato riconoscimento degli autori del raggiro e.delle successive violenze da parte della persona offesa.

Anche in questo caso, dunque, il motivo di ricorso scivola verso la censura appuntata su apprezzamento di merito, non censurabile nella sede di legittimità.

1.4. Il terzo motivo sviluppato nell'interesse del Billeci partecipa della medesima sorte processuale.

La Corte territoriale, a pag. 7 (punto sub 6.2.) ha esplicitamente argomentato circa la consistenza ontologica e giuridica della aggravante contestata al capo B (lesioni personali commesse da più persone riunite, art. 585, comma primo, ult. periodo, cod. pen.), giacché la lesione subita dall'offeso fu portata da aggressori contemporaneamente presenti all'ingiuria in corpore.

2. La medesima sorte processuale avvince il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il Procuratore generale presso questa Corte (come segnalato dal difensore del ricorrente a mezzo p.e.c.) non ha rassegnato le proprie conclusioni scritte.

Sul punto il Collegio intende offrire continuità al recente orientamento espresso da questa stessa sezione della Corte (Sez. 2, n. 44017 del 19/9/2023, Rv. 285346), che qualifica la mancata formulazione, da parte del Pubblico ministero, delle conclusioni scritte nel giudizio di impugnazione (art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137) come ipotesi di nullità generale a regime c.d. intermedio; tale vizio, tuttavia, non può essere dedotto dalla difesa dell'imputato, per la evidente carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.

2.1. Quanto ai vizi dedotti con i motivi di ricorso: la Corte ha ben spiegato che difetta di diligenza il difensore che, trasmessa istanza di differimento della udienza pubblica di trattazione a mezzo p.e.c., non si attivi (anche tramite interlocuzioni con la cancelleria) per assicurarsi che l'istanza sia tempestivamente trasmessa al giudice che procede (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 - 01; Sez. 2, n. 14258, del 8/2/2022, in motivazione; Sez. 2, n. 24738 del 3/5/2023, in motivazione).

In ogni caso, la Corte di merito ha esplicitamente argomentato in ordine alla non meritevolezza del richiesto differimento, spendendo sul punto logica motivazione, ancorata ai dati processuali.

2.2. Del pari è a dirsi per il computo effettuato dal giudice di primo grado in tema di misura sanzionatoria, tenuto conto, argomenta la Corte di merito, della apprezzata gravità del fatto in riferimento alla forma tentata del delitto ritenuto più grave e posto a base della piramide sanzionatoria.

3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 17-44181/2023 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i. 17-44181/2023 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (violazione della legge penale incriminatrice, sub specie di tentativo, violazione della legge processuale per difetto di indici della ritenuta responsabilità) sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di accertamento della responsabilità per il tentativo di truffa in concorso, attesa la stimata idoneità ed univocità degli artifizi (situazionali e soggettivi) volti a raggirare la vittima ed indurla a partecipare, con il versamento immediato della somma contante di euro 3.000,00, all'acquisto di pietre preziose offerte in vendita con modalità clandestine. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato (capo A) di cui agli artt. 110, 56, 640 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla ipotesi descritta in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente sulla base dell'artifizio creato ad hoc, e consistente nella rappresentazione di un affare commerciale (vendita di diamanti sfusi) da concludere rapidamente, sulla pubblica via, previa consegna della somma contante di euro tremila. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito (con argomenti peraltro tardivamente rappresentati) e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. La condotta, valutata ex ante, risultava altresì in concreto idonea ad indurre l'acquirente in errore sulla serietà del proposto acquisto, che non si perfezionò (a tentativo compiuto) solo per il rifiuto dell'agente di rilasciare fattura con quietanza. Anche su tale motivo, tardivamente proposto al giudice di appello è intervenuta logica e congruente argomentazione della Corte territoriale. 17-44181/2023 1.3. La Corte ha dato.altresì atto dell'immediato riconoscimento degli autori del raggiro e.delle successive violenze da parte della persona offesa. Anche in questo caso, dunque, il motivo di ricorso scivola verso la censura appuntata su apprezzamento di merito, non censurabile nella sede di legittimità. 1.4. Il terzo motivo sviluppato nell'interesse del Billeci partecipa della medesima sorte processuale. La Corte territoriale, a pag. 7 (punto sub 6.2.) ha esplicitamente argomentato circa la consistenza ontologica e giuridica della aggravante contestata al capo B (lesioni personali commesse da più persone riunite, art. 585, comma primo, ult. periodo, cod. pen.), giacché la lesione subita dall'offeso fu portata da aggressori contemporaneamente presenti all'ingiuria in corpore. 2. La medesima sorte processuale avvince il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il Procuratore generale presso questa Corte (come segnalato dal difensore del ricorrente a mezzo p.e.c.) non ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. Sul punto il Collegio intende offrire continuità al recente orientamento espresso da questa stessa sezione della Corte (Sez. 2, n. 44017 del 19/9/2023, Rv. 285346), che qualifica la mancata formulazione, da parte del Pubblico ministero, delle conclusioni scritte nel giudizio di impugnazione (art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137) come ipotesi di nullità generale a regime c.d. intermedio; tale vizio, tuttavia, non può essere dedotto dalla difesa dell'imputato, per la evidente carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata. 2.1. Quanto ai vizi dedotti con i motivi di ricorso: la Corte ha ben spiegato che difetta di diligenza il difensore che, trasmessa istanza di differimento della udienza pubblica di trattazione a mezzo p.e.c., non si attivi (anche tramite interlocuzioni con la cancelleria) per assicurarsi che l'istanza sia tempestivamente trasmessa al giudice che procede (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 - 01; Sez. 2, n. 14258, del 8/2/2022, in motivazione; Sez. 2, n. 24738 del 3/5/2023, in motivazione). In ogni caso, la Corte di merito ha esplicitamente argomentato in ordine alla non meritevolezza del richiesto differimento, spendendo sul punto logica motivazione, ancorata ai dati processuali. 2.2. Del pari è a dirsi per il computo effettuato dal giudice di primo grado in tema di misura sanzionatoria, tenuto conto, argomenta la Corte di merito, della apprezzata gravità del fatto in riferimento alla forma tentata del delitto ritenuto più grave e posto a base della piramide sanzionatoria. 3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 17-44181/2023 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera d
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