CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 17/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 11 gennaio 2023;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 25febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne la Regione Marche innanzi il Giudice dipace di Macerata per sentirla condannare al risarcimento dei danniriportati dall’autovettura di sua proprietà a seguito dell’impatto con unNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026cinghiale avvenuto il giorno 19 novembre 2019 lungo la stradaprovinciale S.P. 78, in territorio di [OSCURATO:PERSONA].All’esito del giudizio di primo grado, l’adito giudice, in accoglimentodella domanda attorea, condannò la convenuta al risarcimento deidanni, quantificati in euro 1.942,57, ravvisando integrata la fattispeciedi responsabilità contemplata dall’art. 2052 cod. civ..2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodalla Regione Marche.Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale maceratese, affermatala legittimazione passiva dell’ente regionale e ricondotta la vicendanell’ambito della fattispecie di responsabilità ex art. 2052 cod. civ., ha:(i) ritenuto provato il nesso eziologico tra il comportamentodell’animale e i danni al veicolo attoreo;(ii) valutato non offerta dall’ente convenuto la prova del fortuito(ovvero «dell’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestionee controllo del patrimonio faunistico»);(iii) escluso la operatività della presunzione di cui all’art. 2054 cod.civ. ed altresì negato il concorso causale ex art. 1227, primo comma,cod. civ., «in quanto nessuna prova è stata fornita sul puntodall’appellante né emerge dagli atti che la condotta di guida dellasuperasse il limite di velocità».3. Ricorre per cassazione la Regione Marche, per quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Logicamente preliminare è la disamina del terzo motivo diricorso, con cui si contesta l’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. ai dannir.g. n. 14620/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026causati da fauna selvatica, invocando l’operatività della diversafattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2043 cod. civ., conconseguente necessità di accertare un comportamento colposodell’ente; deduce inoltre di non essere né proprietaria né utilizzatricedegli animali selvatici, da considerarsi facenti parte del patrimonioindisponibile dello Stato.1.1. Il motivo è infondato.Per radicato convincimento di nomofilachia, i danni cagionati dallafauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod.civ., per una duplice ragione: (i) da un lato, il criterio di imputazionedella responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non suldovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazionedell’animale; (ii) dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibiledello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubbliciin funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spettadunque in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare dellacompetenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchédelle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento edi controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica,anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass.20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848;Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass.23/05/2022, n. 16550).2. Il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., denuncia la «mancataapplicazione della presunzione di colpa gravante sul conducente er.g. n. 14620/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026conseguente inversione dell’onere della prova in merito alla diligenza,o meno, della condotta della conducente».Assume, in sintesi, che il Tribunale «ha omesso ogni verifica inmerito alla condotta di guida dell’attrice»; sostiene, in contrario, cheanche nei casi di danni causati da fauna selvatica il conducente è tenutoa dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; rilevacome, nel caso, «nel corso dei due gradi di giudizio la controparte nonha allegato elementi idonei a dimostrare la propria diligente condottadi guida» né quest’ultima «è mai stata effettivamente valutata daalcuno dei giudici» di merito.3. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 1227, 2052 e 2054 cod. civ., parte impugnante assume che ilgiudice territoriale ha erroneamente posto a carico dell’ente convenutol’onere di dimostrare la condotta colposa del conducente danneggiato,ai fini dell’eventuale concorso di colpa, mentre spettava al pretesodanneggiato dimostrare di aver tenuto un contegno diligente: e lamancata prova in tal senso doveva condurre a una riduzione delrisarcimento, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., ocomunque al riconoscimento di una presunzione di pari responsabilità.4. I motivi – da scrutinare congiuntamente, dacché avvinti daintrinseca connessione – sono fondati, nei sensi in appresso chiariti.4.1. Onde dar conto della enunciata conclusione, è doverosopremettere che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528del 05/02/2026, ha compiuto un’opera di sistemazione organica dellamateria della responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di faunaselvatica nella circolazione dei veicoli, componendo diacronichedisarmonie sul tema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: adessi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto quiintegrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..r.g. n. 14620/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità,questa Corte ha definitivamente chiarito che «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietariodell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, ilconducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenutadal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma,cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misuradell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pursenza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completae sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siastata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce – qui daribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione –possono schematizzarsi come di seguito:(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., non va inteso come un «concorso fra presunzioni»,dal momento che l’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione,tanto meno di «condotta colposa dell’animale», applicabile nel caso incui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, mar.g. n. 14620/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilitàal proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali;(ii) l’onere di provare che il danno è stato cagionato dall’animaleselvatico gravante sul danneggiato si risolve nella dimostrazione dellaesatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, non limitata cioèalla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l’animale, maestesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale daricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamentodell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nellasua produzione, alla condotta di guida del conducente;(iii) in mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamicadell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi,al giudice di compiere detta valutazione «in modo positivo, senzaautomatismi presuntivi e senza incertezze», la domanda risarcitoria delconducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventualiterzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamentecausato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condottacolposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto diapplicazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod.civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superatala presunzione stabilita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.;(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunquedevoluto al giudice l’apprezzamento dell’incidenza della condotta diguida del conducente il veicolo, da compiersi – in ogni caso e anche diufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo diindividuare l’eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primocomma, cod. civ. nella produzione dell’evento.4.2. Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza gravata.r.g. n. 14620/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026Invero, il Tribunale maceratese, dopo aver ritenuta raggiunta laprova del nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’eventolesivo sulla scorta della circostanza dell’improvviso attraversamentodella sede stradale ad opera dell’ungulato (desunta presuntivamentedagli elementi istruttori acquisiti), ha escluso un concorso causale exart. 1227, primo comma, cod. civ. del conducente il veicolo «in quantonessuna prova è stata fornita sul punto dall’appellante [i.e.: laRegione] né emerge dagli atti (e segnatamente dall’annotazione diservizio dei carabinieri che la condotta di guida della Francia non fosseadeguata alle condizioni di tempo e di luogo ovvero superasse il limitedi velocità».Duplice l’error iuris in cui è incorso il giudice territoriale.In primo luogo, per aver gravato il convenuto ente regionaledell’onere di provare l’esistenza di un fatto colposo del conducente ilveicolo che abbia contribuito al verificarsi dell’evento: per contro, ed incoerenza con la rilevabilità di ufficio della condotta rilevante ai sensidell’art. 1227, primo comma, cod. civ., il riscontro di un tale fattocolposo (nonché della sua incidenza causale nella produzione delsinistro) deve essere sempre operato dal giudice sulla scorta dellacompiuta disamina delle risultanze istruttorie del giudizio.In secondo luogo, per aver escluso qualsivoglia responsabilitànell’occorso del conducente il veicolo sul mero rilievo dell’assenza diprove di una sua condotta inadeguata allo stato dei luoghi.Come si è precisato sopra, invece, incombe sul danneggiato laprova positiva e completa delle concrete modalità dell’accaduto (e,quindi: delle condizioni, di tempo e di luogo, di sua verificazione; dellaposizione e dell’andatura del veicolo; del punto di collisione tra il mezzoe l’animale; di tracce o altri indizi dell’urto; della situazione finale – odi quiete – successiva all’impatto) nonché della condotta di guida delconducente (e, in specie, dell’osservanza delle regole di prudenza er.g. n. 14620/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14620/2023Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 11751/2026Data pubblicazione 29/04/2026diligenza prescritte dalla legge regolante la circolazione stradale, quali,ex aliis, gli artt. 140 e 141 codice della strada, e dell’adozione di misure– anche di emergenza – idonee ad impedire il sinistro), non essendosufficiente la sola evenienza dell’impatto o la mancanza di prove certedell’inadeguatezza del contegno del conducente.In mancanza di un accertamento del genere, non è conforme adiritto l’affermazione di responsabilità dell’ente regionale.4.3. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, lasentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esamedella causa al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato.5. Rimane assorbita la disamina del quarto motivo, lamentantel’omesso esame, ai fini della prova del fortuito, dei provvedimentiadottati dalla Regione in materia di fauna selvatica.6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondomotivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Macerata, in persona di diversomagistrato, al quale demanda di provvedere alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 14620/2023 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]