CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato istanza di permesso premio - 2 - o 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un solo motivo, per violazione di legge e carenza di motivazione. Censura, in particolare, l'estensione e le conseguenze attribuite, a seguito della sentenza della (6de costituzionale n. 253 del 2019 all'onere di allegazione gravante sul detenuto in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame. 4. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in pendenza del presente giudizio, il difensore, munito di procura speciale, rii nell'esprimere valida rinuncia all'impugnazione, ha altresì documentato che il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, con provvedimento in data 18 ottobre 2022, aveva accolto istanza del ricorrente di permesso premio, rendendo, in tal modo, inutile la coltivazione del presente ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di intere