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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 00870/2026

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3060/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 2981/19/20 depositata il 18/06/2020; sul ricorso iscritto al n. 21477/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Fiore (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 1059/11/21 depositata il 29/01/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] riconvocato il Collegio in data 12/01/2026 Fatti di causa Nel giudizio iscritto al n.

R.G. 3060/2021 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per il periodo d’imposta 2010 con il quale l’Ufficio recuperava in capo al medesimo – ritenendolo amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e coautore del meccanismo fraudolento accertato a seguito di PVC della GdF di Afragola e di indagini in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli – maggiori IRES, IRAP e IVA derivanti dalla inesistenza oggettiva di una serie di operazioni solo Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] cartolarmente poste in essere dalla ridetta società [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., rispetto alla quale il contribuente era ritenuto dall’Ufficio coobbligato solidale.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate; con la sentenza qui gravata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello e confermato la pronuncia di primo grado escludendo che sussistessero in atti elementi idonei a qualificarlo come amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quindi a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di doglianza; il contribuente resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

Parallelamente alla vicenda processuale di cui si è detto, nell’autonomo giudizio (iscritto al n.

R.G. 21477/2021), il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni , con il quale l’Ufficio – qualificandolo amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. - irrogava allo stesso contribuente persona fisica, per il periodo d’imposta 2010, sanzioni ex art. 8 c. 2 del d.l. n. 16 del 2012.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto di irrogazione delle sanzioni; appellava l’Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza qui gravata la CTR della Campania ha confermato la statuizione della CTP; ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con atto affidato a una sola censura.

Ragioni della decisione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al n.

R.G. 21477/2021 al ricorso iscritto al n.

R.G. 3060/2021 , stante la connessione soggettiva e oggettiva che li avvince; ancora preliminarmente, va poi disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso principale iscritto al n.

R.G. n. 3060/2021, proposta dal contribuente; l’impugnazione in argomento contiene una rappresentazione dei fatti processuali che, per quanto sintetica, è nel concreto idonea a rappresentare alla Corte gli elementi essenziali ai fini del decidere.

Venendo quindi al primo motivo di ricorso principale proposto nel giudizio n.

R.G. 3060/2021, che pure risulta ammissibile in quanto non contenente alcuna richiesta di decisione di natura accertativa, rileva la Corte che esso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.; denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente il giudice del merito ha erroneamente pronunciato –negando la qualifica di amministratore di fatto in capo al Grassia –finendo per annullare totalmente l’avviso di accertamento e quindi rendendolo privo di efficacia anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. che pure aveva impugnato tale atto in autonomo giudizio.

Il motivo, alla decisione del quale l’Amministrazione finanziaria, diversamente da quanto si eccepisce in controricorso, ha interesse in quanto soggetto che ha emesso l’avviso di accertamento, è infondato.

Invero, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato rinvenire in essa alcun riferimento né quindi alcuna statuizione o comando giudiziale che riguardi la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., e ciò risulta corretto in quanto il giudizio di merito ha avuto quali parti sostanziali Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] e processuali unicamente l’Ufficio e il Grassia, al quale nel presente giudizio l’atto impugnato risulta esser stato diretto.

Il secondo motivo del medesimo ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la pronuncia impugnata meramente richiamato la sentenza della CTP senza illustrare minimamente le ragioni per le quali ha ritenuto di condividerla.

Il motivo, che propone una censura di tipo motivazionale, come tale ammissibile in quanto non costituente richiesta di rivalutazione del merito, come eccepisce il Grassia, è invece fondato.

Nella fattispecie, la CTR si limita a sottolineare come: “…l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito alcuna prova a sostegno delle proprie tesi”, per poi ancora scrivere che “…non risultano emergere elementi neppure indiziari a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e nemmeno risultano depositati i documenti richiamati nell’atto di appello”; in disparte il riferimento al mancato deposito del PVC –che la sentenza ritiene non versato agli atti di causa e che invece la pronuncia di primo grado dimostra di avere esaminato, come sottolineato nel terzo motivo di ricorso – tali affermazioni motivazionali della pronuncia del giudice campano dimostrano che questi non si è confrontato con alcuno dei motivi di appello.

Per quanto, infatti, la parte dello “svolgimento del processo” vada letta – ai fini di valutare la presenza o meno della motivazione della sentenza - unitamente ai “motivi della decisione”, va ricordato che nella valutazione complessiva del significato e contenuto decisorio della pronuncia di merito, la presenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel caso in esame in alcun modo utilmente Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] integrare l’assenza di parte decisoria, al fine di rendere chiaramente percepibili le ragioni della decisione; con il che la motivazione resta quindi meramente apparente.

In argomento, questa Corte è del tutto ferma e costante nella propria giurisprudenza nel ritenere (tra molte, Cass. n.20883/2019; Cass.n.2397/2021; Cass. n. 21443 /2022) che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma inrelazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate inappello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Questa Corte ha più volte affermato che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Cass. Sez.

Un., n. 22232/2016; cfr. anche Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022).

In sede di gravame, in specifico, non è viziata la decisione quando motivata per relationem solo ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 14786/2016; Cass. n. 9105/2017).

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019).

Pertanto, in accoglimento del motivo in oggetto, la sentenza va cassata.

Alla luce delle superiori considerazioni, il terzo motivo del ricorso in esame, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR della Campania erroneamente omesso la valutazione del PVC, che – diversamente da quanto ritenuto in sentenza –era invece stato prodotto nel giudizio, è assorbito; analogo assorbimento si verifica con riguardo ai motivi di ricorso incidentale(primo motivo: violazione art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; secondo motivo: carenza di legittimazione passiva del Grassia; terzo motivo: violazione degli artt. 2462 e 2476 c.c., 7 del d.l. n. 269 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; quarto motivo: violazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; quinto motivo: violazione artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.), in quanto gli stessi – di fronte alla sussistenza di un vizio radicale nullità della decisione – sono privi di rilevanza ai fini del decidere.

In conclusione, quindi, nel giudizio n.

R.G. 3060/2021 va rigettato il primo motivo del ricorso principale; il secondo motivo del ridetto ricorso è invece accolto e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame; il terzo motivo di ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale rimangono assorbiti.

Venendo ora al giudizio n.

R.G. 21477/2021, rileva la Corte che la prima censura proposta nel ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto la CTR non ha sospeso il giudizio in attesa della decisione definitiva sull’accertamento delle imposte dovute da [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e richieste in via solidale al Grassia, da cui – secondo essa – dipenderebbero le sanzioni oggetto del presente giudizio.

Va ricordato sul punto che oggetto del giudizio n.

R.G. 21477/2021 è l’atto di irrogazione delle sanzioni consequenziale alle pretese manifestate dall’Ufficio nell’autonomo avviso di accertamento oggetto del giudizio n.

R.G. 3060/2021.

Di qui l’evidente connessione oggettiva e soggettiva che legittima la riunione dei giudizi.

Il motivo è fondato.

Questa Corte costantemente afferma (Cass. n.331/2021; Cass.n.26596/2024) che va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l'avviso di irrogazione dellesanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'indebita Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] detrazione d'imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto dellesanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato exart. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive.

Pertanto, avendo pronunciato e deciso senza disporre, come dovevasi in applicazione dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, la sentenza resa dalla Commissione Tributaria regionale della Campania n. 1059/11/21 depositata il 29/01/2021 ha commesso l’errore di diritto denunciato in ricorso; anch’essa va quindi cassata con rinvio al giudice del merito.

I restanti motivi di ricorso principale, proposti il secondo con riguardo alla asserita pronuncia ultra petita da parte del giudice del merito in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., il terzo con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 7 del d.L. n. 269 del 2003 come convertito in Legge, il quarto con riguardo alla denuncia violazione dell’art. 2369 c.c. in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. e all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., sono – ancora in forza della statuizione di cui si è detto –evidentemente assorbiti.

Analogamente, alla luce della statuizione che precede, il solo motivo di ricorso incidentale proposto, incentrato sulla violazione dell’art. 49 e dell’art. 54 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. che denuncia la illegittimità della sentenza impugnata perché le questioni pregiudiziali dichiarate assorbite, sono state, invece, rigettate implicitamente dalla CTP e pertanto, l’appello incidentale era ammissibile e la CTR avrebbe dovuto esaminarlo, risulta parimenti assorbito in quanto divenuto anch’esso irrilevante ai fini del decidere.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M riunisce il ricorso n.

R.G. 21477/2021 al ricorso n. 3060/2021 ; nel ricorso n.

R.G. 3060/2021 rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale; nel giudizio n. 21477/2021 R.G. accoglie il primo motivo di ricorso principale , dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa entrambe l e sentenza impugnat e nei giudizi di cui sopra, in relazione ai motivi rispettivamente accolti, e rinvia , per nuovo esame,alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3060/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 2981/19/20 depositata il 18/06/2020; sul ricorso iscritto al n. 21477/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Fiore (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 1059/11/21 depositata il 29/01/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] riconvocato il Collegio in data 12/01/2026 Fatti di causa Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3060/2021 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per il periodo d’imposta 2010 con il quale l’Ufficio recuperava in capo al medesimo – ritenendolo amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e coautore del meccanismo fraudolento accertato a seguito di PVC della GdF di Afragola e di indagini in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli – maggiori IRES, IRAP e IVA derivanti dalla inesistenza oggettiva di una serie di operazioni solo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] cartolarmente poste in essere dalla ridetta società [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., rispetto alla quale il contribuente era ritenuto dall’Ufficio coobbligato solidale. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate; con la sentenza qui gravata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello e confermato la pronuncia di primo grado escludendo che sussistessero in atti elementi idonei a qualificarlo come amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quindi a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di doglianza; il contribuente resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale articolato in cinque motivi. Parallelamente alla vicenda processuale di cui si è detto, nell’autonomo giudizio (iscritto al n. R.G. 21477/2021), il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni , con il quale l’Ufficio – qualificandolo amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. - irrogava allo stesso contribuente persona fisica, per il periodo d’imposta 2010, sanzioni ex art. 8 c. 2 del d.l. n. 16 del 2012. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto di irrogazione delle sanzioni; appellava l’Agenzia delle Entrate. Con la sentenza qui gravata la CTR della Campania ha confermato la statuizione della CTP; ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con atto affidato a una sola censura. Ragioni della decisione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al n. R.G. 21477/2021 al ricorso iscritto al n. R.G. 3060/2021 , stante la connessione soggettiva e oggettiva che li avvince; ancora preliminarmente, va poi disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso principale iscritto al n. R.G. n. 3060/2021, proposta dal contribuente; l’impugnazione in argomento contiene una rappresentazione dei fatti processuali che, per quanto sintetica, è nel concreto idonea a rappresentare alla Corte gli elementi essenziali ai fini del decidere. Venendo quindi al primo motivo di ricorso principale proposto nel giudizio n. R.G. 3060/2021, che pure risulta ammissibile in quanto non contenente alcuna richiesta di decisione di natura accertativa, rileva la Corte che esso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.; denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente il giudice del merito ha erroneamente pronunciato –negando la qualifica di amministratore di fatto in capo al Grassia –finendo per annullare totalmente l’avviso di accertamento e quindi rendendolo privo di efficacia anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. che pure aveva impugnato tale atto in autonomo giudizio. Il motivo, alla decisione del quale l’Amministrazione finanziaria, diversamente da quanto si eccepisce in controricorso, ha interesse in quanto soggetto che ha emesso l’avviso di accertamento, è infondato. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato rinvenire in essa alcun riferimento né quindi alcuna statuizione o comando giudiziale che riguardi la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., e ciò risulta corretto in quanto il giudizio di merito ha avuto quali parti sostanziali Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] e processuali unicamente l’Ufficio e il Grassia, al quale nel presente giudizio l’atto impugnato risulta esser stato diretto. Il secondo motivo del medesimo ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la pronuncia impugnata meramente richiamato la sentenza della CTP senza illustrare minimamente le ragioni per le quali ha ritenuto di condividerla. Il motivo, che propone una censura di tipo motivazionale, come tale ammissibile in quanto non costituente richiesta di rivalutazione del merito, come eccepisce il Grassia, è invece fondato. Nella fattispecie, la CTR si limita a sottolineare come: “…l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito alcuna prova a sostegno delle proprie tesi”, per poi ancora scrivere che “…non risultano emergere elementi neppure indiziari a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e nemmeno risultano depositati i documenti richiamati nell’atto di appello”; in disparte il riferimento al mancato deposito del PVC –che la sentenza ritiene non versato agli atti di causa e che invece la pronuncia di primo grado dimostra di avere esaminato, come sottolineato nel terzo motivo di ricorso – tali affermazioni motivazionali della pronuncia del giudice campano dimostrano che questi non si è confrontato con alcuno dei motivi di appello. Per quanto, infatti, la parte dello “svolgimento del processo” vada letta – ai fini di valutare la presenza o meno della motivazione della sentenza - unitamente ai “motivi della decisione”, va ricordato che nella valutazione complessiva del significato e contenuto decisorio della pronuncia di merito, la presenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel caso in esame in alcun modo utilmente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] integrare l’assenza di parte decisoria, al fine di rendere chiaramente percepibili le ragioni della decisione; con il che la motivazione resta quindi meramente apparente. In argomento, questa Corte è del tutto ferma e costante nella propria giurisprudenza nel ritenere (tra molte, Cass. n.20883/2019; Cass.n.2397/2021; Cass. n. 21443 /2022) che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma inrelazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate inappello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Questa Corte ha più volte affermato che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Cass. Sez. Un., n. 22232/2016; cfr. anche Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022). In sede di gravame, in specifico, non è viziata la decisione quando motivata per relationem solo ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 14786/2016; Cass. n. 9105/2017). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019). Pertanto, in accoglimento del motivo in oggetto, la sentenza va cassata. Alla luce delle superiori considerazioni, il terzo motivo del ricorso in esame, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR della Campania erroneamente omesso la valutazione del PVC, che – diversamente da quanto ritenuto in sentenza –era invece stato prodotto nel giudizio, è assorbito; analogo assorbimento si verifica con riguardo ai motivi di ricorso incidentale(primo motivo: violazione art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; secondo motivo: carenza di legittimazione passiva del Grassia; terzo motivo: violazione degli artt. 2462 e 2476 c.c., 7 del d.l. n. 269 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; quarto motivo: violazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; quinto motivo: violazione artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.), in quanto gli stessi – di fronte alla sussistenza di un vizio radicale nullità della decisione – sono privi di rilevanza ai fini del decidere. In conclusione, quindi, nel giudizio n. R.G. 3060/2021 va rigettato il primo motivo del ricorso principale; il secondo motivo del ridetto ricorso è invece accolto e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame; il terzo motivo di ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale rimangono assorbiti. Venendo ora al giudizio n. R.G. 21477/2021, rileva la Corte che la prima censura proposta nel ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto la CTR non ha sospeso il giudizio in attesa della decisione definitiva sull’accertamento delle imposte dovute da [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e richieste in via solidale al Grassia, da cui – secondo essa – dipenderebbero le sanzioni oggetto del presente giudizio. Va ricordato sul punto che oggetto del giudizio n. R.G. 21477/2021 è l’atto di irrogazione delle sanzioni consequenziale alle pretese manifestate dall’Ufficio nell’autonomo avviso di accertamento oggetto del giudizio n. R.G. 3060/2021. Di qui l’evidente connessione oggettiva e soggettiva che legittima la riunione dei giudizi. Il motivo è fondato. Questa Corte costantemente afferma (Cass. n.331/2021; Cass.n.26596/2024) che va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l'avviso di irrogazione dellesanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'indebita Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] detrazione d'imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto dellesanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato exart. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive. Pertanto, avendo pronunciato e deciso senza disporre, come dovevasi in applicazione dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, la sentenza resa dalla Commissione Tributaria regionale della Campania n. 1059/11/21 depositata il 29/01/2021 ha commesso l’errore di diritto denunciato in ricorso; anch’essa va quindi cassata con rinvio al giudice del merito. I restanti motivi di ricorso principale, proposti il secondo con riguardo alla asserita pronuncia ultra petita da parte del giudice del merito in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., il terzo con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 7 del d.L. n. 269 del 2003 come convertito in Legge, il quarto con riguardo alla denuncia violazione dell’art. 2369 c.c. in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. e all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., sono – ancora in forza della statuizione di cui si è detto –evidentemente assorbiti. Analogamente, alla luce della statuizione che precede, il solo motivo di ricorso incidentale proposto, incentrato sulla violazione dell’art. 49 e dell’art. 54 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. che denuncia la illegittimità della sentenza impugnata perché le questioni pregiudiziali dichiarate assorbite, sono state, invece, rigettate implicitamente dalla CTP e pertanto, l’appello incidentale era ammissibile e la CTR avrebbe dovuto esaminarlo, risulta parimenti assorbito in quanto divenuto anch’esso irrilevante ai fini del decidere. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M riunisce il ricorso n. R.G. 21477/2021 al ricorso n. 3060/2021 ; nel ricorso n. R.G. 3060/2021 rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale; nel giudizio n. 21477/2021 R.G. accoglie il primo motivo di ricorso principale , dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa entrambe l e sentenza impugnat e nei giudizi di cui sopra, in relazione ai motivi rispettivamente accolti, e rinvia , per nuovo esame,alla Cor