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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28615/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2735/39/16 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia notificava avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un maggior reddito pari ad € 1.434.516,00 relativamente all’anno d’imposta 2006.

La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre la contribuente in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., asserendosi in particolare che la stessa abbia erroneamente considerato come la parte non ebbe a produrre documentazione giustificativa in realtà depositata con memoria in appello in data 15 gennaio 2016.

1.1. Sebbene in effetti emerga che la parte ebbe a produrre documentazione in allegato ad una “relazione tecnico finanziaria”, va osservato come in ogni caso tale documentazione non poteva essere esaminata in quanto collegata ad una domanda del tutto nuova.

Invero in primo grado, come emerge dal riportato testo del ricorso introduttivo, vennero proposte diverse difese ma nessuna nel merito.

Anche il motivo che si riferisce ad un’asserita “violazione dell’onere probatorio” (secondo motivo) attiene in realtà alla ritenuta inapplicabilità delle disposizioni in tema di presunzione derivante dalle risultanze delle indagini bancarie in caso di contribuente che non sia né professionista né imprenditore.

Pertanto, anche se l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo ratione temporis applicabile, consente di produrre documenti anche in appello, il precedente art. 57 vieta alle parti di introdurre in secondo grado domande od eccezioni nuove.

Invero “Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.” (Cass. 15730/2020).

Nella specie il tema d’indagine (cioè le prove circa la giustificazione della movimentazione bancaria) risulta del tutto avulso rispetto a quello proposto in primo grado (motivazione dell’atto per relationem; sussistenza dell’autorizzazione alle indagini; inapplicabilità dell’art. 32 d.p.r. n. 602/73 a contribuenti che non siano né imprenditori né professionisti; eccesso di potere per avere l’amministrazione irrogato le sanzioni nello stesso avviso di accertamento anziché in separato ed apposito atto).

Sotto tale profilo, dunque, la pronuncia non può essere riformata, sebbene la relativa motivazione debba essere conseguenzialmente corretta a mente dell’art. 384 cod. proc. civ.

2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

2.1. Poiché l’omesso esame riguarda la documentazione di cui al punto precedente, il motivo è assorbito dal rigetto dello stesso.

3. Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente soccombente Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.000,00, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2735/39/16 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia notificava avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un maggior reddito pari ad € 1.434.516,00 relativamente all’anno d’imposta 2006. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre la contribuente in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., asserendosi in particolare che la stessa abbia erroneamente considerato come la parte non ebbe a produrre documentazione giustificativa in realtà depositata con memoria in appello in data 15 gennaio 2016. 1.1. Sebbene in effetti emerga che la parte ebbe a produrre documentazione in allegato ad una “relazione tecnico finanziaria”, va osservato come in ogni caso tale documentazione non poteva essere esaminata in quanto collegata ad una domanda del tutto nuova. Invero in primo grado, come emerge dal riportato testo del ricorso introduttivo, vennero proposte diverse difese ma nessuna nel merito. Anche il motivo che si riferisce ad un’asserita “violazione dell’onere probatorio” (secondo motivo) attiene in realtà alla ritenuta inapplicabilità delle disposizioni in tema di presunzione derivante dalle risultanze delle indagini bancarie in caso di contribuente che non sia né professionista né imprenditore. Pertanto, anche se l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo ratione temporis applicabile, consente di produrre documenti anche in appello, il precedente art. 57 vieta alle parti di introdurre in secondo grado domande od eccezioni nuove. Invero “Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.” (Cass. 15730/2020). Nella specie il tema d’indagine (cioè le prove circa la giustificazione della movimentazione bancaria) risulta del tutto avulso rispetto a quello proposto in primo grado (motivazione dell’atto per relationem; sussistenza dell’autorizzazione alle indagini; inapplicabilità dell’art. 32 d.p.r. n. 602/73 a contribuenti che non siano né imprenditori né professionisti; eccesso di potere per avere l’amministrazione irrogato le sanzioni nello stesso avviso di accertamento anziché in separato ed apposito atto). Sotto tale profilo, dunque, la pronuncia non può essere riformata, sebbene la relativa motivazione debba essere conseguenzialmente corretta a mente dell’art. 384 cod. proc. civ. 2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 2.1. Poiché l’omesso esame riguarda la documentazione di cui al punto precedente, il motivo è assorbito dal rigetto dello stesso. 3. Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente soccombente Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.000,00, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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