CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 16086 / 20 17 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana; –ricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dal l’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 8494/06/2016, depositata in data 15 dicembre2016; sulricorso iscritt o al n. 29153 / 2019 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana; [OSCURATO:PERSONA] di capitali a ristretta base -Avviso di accertamento societario notificato a società estinta- Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Revocazione-Rinvio a nuovo ruolo –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1039/07/2019, depositata in data 25 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.L’Agenzia delle entrate notificava agli odierni ricorrenti gli avvisidi accertamento nn. TK301810520 e TK301810527, con i quali veniva loro imputato, nella veste di soci al 33 % delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2008, reddito di capitale ex art. 47, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Gli attiimpositivi t raeva no origine dall’avviso di accertamento n. TK3036702410/2013, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base, per maggior reddito non dichiarato pari ad Euro 850.000,00, considerato qual e util e extracontabil e oggetto di distribuzione a favore dei soci. I contribuenti impugnavano gli atti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendo: a) la nullità degli atti perché l’avviso societario era stato emesso quando l’ente era già stato cancellato dal registro delle imprese e, pertanto, doveva ritenersi inesistente; b) l’erronea ripartizione tra i soci degli utili, nella misura del 33% in luogo del 10%. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate sostenendo la legittimità del suo operato. La CTP di Romarigettava il ricorso confermando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancioe la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società, una volta estinta. Rilevava, infine, che la partecipazione nella misura inferiore del 10% non trovava riscontro nella documentazione prodotta dalle parti. 2. I contribuenti proponeva no distinti appell i innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio deducendo i l vizio di motivazione dell’impugnata sentenza e riproponendo le censure già sollevate in primo grado. Resisteva l’Ufficio contestando le impugnazionie ribadendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , riuniti gli appelli,confermava la sentenza di primo grado: dopo aver premesso che l’avviso societario era stato notificato in data successiva alla cancellazione dell’ente al legale rappresentante, nelle more deceduto, e doveva ritenersi, perciò, nullo, rilevava che lo stesso non risultava notificato ai soci ma allegato agli avvisi di accertamento personali dei soci; di qui la legittimità di questi ultimi, fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società a ristretta base, presunzione non superata dagli appellanti. Inoltre, riteneva corretta l’esclusione della limitazione della tassazione al 40% della base imponibile, ed infondata la tesi, comunque non riproposta nei motivi di appello, della erronea ripartizione delle quote societarie. Riteneva, infine, l’inammissibilità, per genericità, del motivo relativo alla mancata considerazione dei costi sostenuti dalla società a fronte dei ricavi accertati. 3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (affidandosi a sei motivi) sia, successivamente, l’altro contribuente (affidandosi a sei motivi). L’Ufficio ha, altresì, depositato due controricors i (per contestare gli avvers i ricors i ) contenent i ricors i incidental i condizionati, affidati ad un unico motivo.Il giudizio fu iscritto al n.r.g. 16086/2017. 4. [OSCURATO:PERSONA] nelle more propose, altresì, domanda di revocazione avverso la sentenza della CTR, affidandosi a 4 motivi, due ai sensi del n. 4 dell’art. 395c.p.c., uno ai sensi del n. 3 e l’ultimo ai sensi del n. 2 della citata norma. La CTR dichiarò inammissibile la revocazione poiché carente di domanda (e motivi) con riguardo alla eventuale fase rescissoria. 5. Avverso detta decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.Il giudizio è stato iscritto al n.r.g. 29153/2019. 6. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. Il contribuente Cicchetti ha depositato(due volte) la medesima memoria ex art. 380bis1 c.p.c.nel fascicolo n. 16086/2017. Considerato che 1. Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei due ricorsi in simultaneus processus, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., in quanto il n. 29153/2019 ha ad oggetto la sentenza pronunciata sul ricorso per revocazione ex art. 395 n.2, 3 e 4 c.p.c. della sentenza d’appello oggetto del ricorso n. 16086/2017. Ancora in via preliminare il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in seno al giudizio n. 16086/2017 va qualificato come incidentale. 2. Ciò posto, con il primo motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 29153/2019 la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 345 COMMA 3 C.P.C., DELL’ART.222 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti». Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 65 DEL D.LGS 546/1992, erronea e falsa applicazione degli artt. 24 e 65 e degli artt. 221 e 222 c.p.c.». 3. I ricorsi proposti dai contribu en ti e rubricati al n.r.g. 16086/2017 sono affidati parzialmente agli stessi motivi (i primi quattro ed il sesto). 4. Con il primo motivo deduc ono, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.,la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 345 COMMA 3 C.P.C., DELL’ART. 2495 C.C., ART. 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 112 C.P.C., ART. 39, [OSCURATO:PERSONA]. “D” D.P.R. 600/1973, ART. 7 L., 27/07/2000 n° 212 [OSCURATO:PERSONA]. Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla possibilità per l’Ufficio di emettere un atto di accertamento ai soci sul principio della ristretta base societaria a fronte della inesistenza dell’atto emesso nei confronti della società in quanto estinta». 5. Con il secondo motivo lamentano, sempre con riferimento all’articolo 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 39, [OSCURATO:PERSONA]. “D” D.P.R. 600/1973. Omessa ed erronea motivazione della sussistenza dei requisiti di ristrettezza della base societaria». 6. Con il terzo motivo i contribuenti lamentano, ancora riguardo all’articolo 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 2727 c.c., ART. 53 COST., ART 39, [OSCURATO:PERSONA]. “D” D.P.R. 600/1973, ART. 324 C.P.C., ART. 2909 C.C.».Sostengono che il giudicato interno formatosi o, recte, in via di formazione, sulla nullità dell’avviso di accertamento societario elimini il presupposto degli accertamenti nei confronti dei soci sia sotto il profilo della determinazione dei ricavi contestati sia sotto il profilo della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. 7. Con il quarto motivo deducono, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 47 E 59 D.P.R. 917/1986. Nullità dell’atto per erronea tassazione degli utili di partecipazione» per avere la CTR erroneamente escluso la tassazione, nella specie, degli utili nella minore misura del 40% (come previsto dall’art. 59 cit.) sol perché la società non aveva provveduto al pagamento dell’imposta sul reddito su di essa gravante. 8.Con il sesto motivo (l’ultimo comune) i ricorrenti deducono, sempre sotto il profilo dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 31 DEL D.LGS 546/1992, ART. 24 COST., ARTT 101 (“principio del contraddittorio”) E 156, comma 2 (“rilevanza della nullità”), c.p.c., ART. 1, comma 2, del D.LGS. n. 546 del 1992. Omessa comunicazione dell’Avviso di trattazione». Lamentano che l’avviso di trattazione del ricorso non sarebbe stato comunicato in violazione dell’art. 31 d.lgs. 546/1992; di qui, la nullità della sentenza. 9. Con il quinto motivo la contribuentelamenta, ancora sotto il profilo dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 2697 C.C.. Erronea motivazione della sentenza in relazione alla prova fornita dal contribuente in ordine alla proprietà delle quote sociali» per avere la CTR erroneamente, da un lato, affermato che i ricorrenti non aveva riproposto la relativa questione con gli atti di appello e, dall’altro, attribuito valore probatorio alla visura camerale, senza considerare l’atto notarile di scioglimento della compagine sociale. 10. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 60 lett “a” D.P.R. 600/1973, ALL’ART. 57 del D.P.R. n. 633/72, [OSCURATO:PERSONA]. 3 E 4 DELLA L. 890/1982. Decadenza dell’Ufficio dal diritto impositivo». Da un lato, sostiene che la CTR avrebbe errato nel ritenere tempestivo l’avviso di accertamento in quanto spedito il 30 dicembre 2013, mentre in quella data fu compilata esclusivamente la relata di notificazione da parte del messo speciale. Dall’altro, eccepisce l’inesistenza della notifica in quanto eseguita dal messo speciale, privo di poteri, poiché incaricato da un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) inserito nell’elenco dei dirigenti decaduti in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015. 11. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso dei contribuenti, l’Ufficio lamenta la «violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92 e dell’art.115 c.p.c. anche in riferimento all’art. 2945 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 12. Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione delle doglianze esposte nel ricors o rubricato al n.r.g. 16086/2017 (in particolare, del sesto motivo), e considerato l’accesso solo parziale ai fascicoli nel PTT,dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado (del giudizio definito con la sentenza CTR Lazio n. 8494/06/2016). P.Q.M La Corte dispone la riunione del giudizio rubricato al n.r.g. 29153/2019 a quello iscritto al n.r.g. 16086/2017 e rinvia a nuovo ruolo, one