CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da assoluta genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domicilíari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità per la ritenuta inverosimile giustificazione dell'allontanamento riferita in modo non credibile alla necessità di provvedere all'assistenza del figlio disabile; ritenuto che il terzo motivo riferito al trattamento sanzionatorio essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti non può essere preso in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così dec