CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 23159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 5758/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza C avour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 2170/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 19/05/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue; considerato che -il Tribunale di Bergamo ha rigettato, con sentenza n. 2170 del 8/08/2017, l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso un’ordinanza di assegnazione di credito in esito a procedimento incidentale di accertamento di obbligo di terzo, con cui era stato accertato il credito del debitore senza riconoscere diversi fatti estintivi parziali; Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 5758/2018; estensore: C. Valle -avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -resistono con controricorso Sergio e [OSCURATO:PERSONA]. - l a c ausa è stata trattenuta in decisione all ’ udienza del 19/05/2022, per la quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso; - l a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto notificato al difensore della controparte in data 23/09/2018; - è pervenuta in cancelleria, addì 12/05/2022, dichiarazione di accettazione della rinuncia al ricorso da parte dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Susanna, con atto autenticato dal loro difensore; -la rinunzia e l ’ accettazione recano riferimento alla sentenza n. 1705 del 2017 del Tribunale di Bargano, che non è il numero della sentenza qui impugnata, ma che si tratti della sentenza n. 2170 del 8/08/2017 è confermato dall’esatto riferimento, nei detti due atti, al numero di registro generale del relativo fascicolo di merito, che è il n. 5779 del 2015; - l a rinuncia, e la relativa accettazione soddisfano, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui a norma dell’art. 391cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; - l’esito della lite esclude la necessità di integrare preventivamente il contraddittorio anche nel presente giudizio di legittimità nei confronti della debit rice esecutat a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del resto rimasta contumace nella fase di merito; - d eve pertant o essere dichiarata l ’ estinzione del processo , mentre sulle spese, attesi i termini di rinuncia e accettazione, può non emettersi pronuncia, ai sensi del capoverso dell’art. 391 c.p.c.; Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 5758/2018; estensore: C. Valle -q uanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co