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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 51177/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di: CORTE APPELLO TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ertftto-ititFéfeeseme Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste, in relazione all'istanza ad essa avanzata, quale giudice dell'esecuzione, da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era chiesta l'unificazione in executivis per continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, dichiarava la propria incompetenza funzionale e trasmetteva gli atti al Tribunale di Pordenone ritenuto competente.

Detto Tribunale, rilevato - sulla base di una nota ad esso trasmessa dal Pubblico ministero presso lo stesso - che alla data di presentazione dell'istanza da parte del difensore (25/08/2022) era divenuta irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 21/12/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 19/06/2018 (diversa, quindi, da quella della stessa Corte di appello in data 15/07/2020, confermativa della sentenza del Tribunale di Pordenone del 23/01/2019, irrevocabile il 17/03/2021, indicata da detta Corte per declinare la propria competenza), ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza della Corte di appello di Trieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, della Corte di appello di Trieste.

Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".

Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello".

Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc.

Cuneo, Rv. 262987).

E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259600).

2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione in oggetto risulta essere della Corte di appello di Trieste, essendosi pronunciata per ultima (avuto riguardo alla data dell'istanza) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 19/06/2018.

P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di: CORTE APPELLO TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ertftto-ititFéfeeseme Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, in relazione all'istanza ad essa avanzata, quale giudice dell'esecuzione, da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era chiesta l'unificazione in executivis per continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, dichiarava la propria incompetenza funzionale e trasmetteva gli atti al Tribunale di Pordenone ritenuto competente. Detto Tribunale, rilevato - sulla base di una nota ad esso trasmessa dal Pubblico ministero presso lo stesso - che alla data di presentazione dell'istanza da parte del difensore (25/08/2022) era divenuta irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 21/12/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 19/06/2018 (diversa, quindi, da quella della stessa Corte di appello in data 15/07/2020, confermativa della sentenza del Tribunale di Pordenone del 23/01/2019, irrevocabile il 17/03/2021, indicata da detta Corte per declinare la propria competenza), ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza della Corte di appello di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, della Corte di appello di Trieste. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv. 262987). E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600). 2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione in oggetto risulta essere della Corte di appello di Trieste, essendosi pronunciata per ultima (avuto riguardo alla data dell'istanza) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 19/06/2018. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti. Cos
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