Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19747/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

peciali allegate al ricorso;– ricorrenti –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 1310/13/2024, depositata il 23.02.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che avevaNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026accolto parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] eCosta Marcello avverso l’avviso di accertamento n.

M17150008136Urelativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, oltre adinteressi e sanzioni;- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa inquesta sede, che:- la Corte di Giustizia, con sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti;- nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costantegiurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi, sicché gli Stati membri nonhanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi ditassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenzafiscale;- i contribuenti non potevano dolersi della sottoposizione ad impostastabilita per legge o della sua entità, avendo scelto di operare al di fuoridel totalizzatore nazionale, non rendendo disponibile la propriadocumentazione;- la nuova disciplina sulla determinazione della base imponibile edell’imposta di cui all’art. 1, comma 926 della l. n. 208 del 2015 si applicasolo ai soggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura diregolarizzazione e non anche ai soggetti che non l'hanno fatto come laparte resistente;Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026- non è ravvisabile alcuna violazione dei precetti costituzionali diuguaglianza, capacità contributiva e diritto alla difesa in quanto tali profilisono stati già respinti dalla Corte costituzionale con la sentenza n.27/2018;- i contribuenti impugnavano la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrato con memoria;- l’ADM resisteva con controricorso;- formulata dal consigliere delegato istanza di definizione anticipata ex art.380bis cod. proc. civ., i contribuenti depositavano tempestiva istanza didecisione;[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e perviolazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specificoriferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, per non averela CGT di secondo grado rilevato che tale normativa non poteva essereapplicata nei confronti del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], in quantola stessa svolgeva attività lecita e l’intento del legislatore era quello disanzionare esclusivamente l’attività di gioco illecita;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art.1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10,del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, per avere laCGT-2 errato nell’avallare le modalità di calcolo dell’imposta seguitedall’Ufficio, senza considerare che anche per l’anno 2015 andava applicatoil metodo di calcolo previsto dall’art. 24 comma 10, d.l. n. 98 del 2011,posto che il nuovo criterio di calcolo previsto dall’art. 1, comma 644, lett.Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026g) della l. n. 190 del 2014 e successive modifiche si applica dal 1° gennaio2016;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, conriferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1,commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché con riferimento all’art 1,comma 644 L. 190/2014; al riguardo propone o invita a sollevare d’ufficioil rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezioneex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, incombinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all’imposta unica delbookmaker comunitario Stanleybet che è già gravata da imposizionespecifica in altro Paese membro dell’Unione (Malta), essendo tale doppiaimposizione diretta ed incolpevole conseguenza delle discriminazionisubite ad opera dello Stato italiano che le ha precluso il diritto distabilimento in Italia; contesta anche la soggettività passiva all’impostaunica del CTD che non è parte del contratto di scommessa e non fissa lequote applicate allo scommettitore italiano, per cui non è in grado ditraslare l’onere su quest’ultimo rimanendo definitivamente incisa; chiede,altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare lal. n. 220 del 1010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli attialla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguentiquesiti: «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed iprincipi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionaledel tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, comeNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 che prevedel’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agliartt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett. b),della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati digioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membrodell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet MaltaLtd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i lorointermediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino aduna normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lettg) L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di giocoper conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’UnioneEuropea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed invia eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediarinazionali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 sudi un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»;chiede, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degliartt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g),l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- il primo e il terzo motivo, che sono connessi, vanno esaminaticongiuntamente e sono infondati, con esclusione del rilievo riguardante laviolazione dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014, che rimaneassorbito nell’accoglimento del secondo motivo come più avanti precisato;- occorre premettere che il quadro normativo di riferimento (art. 1,comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n.504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del2014) è stato già sottoposto all’esame della Corte costituzionale e dellaCorte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiutamente esaminato lacompatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionaleNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn.9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n.9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass.,12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022,n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n.6761);- in particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decretolegislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizioneinterpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositivasi potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al difuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso discommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorieoperanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate alversamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo haescluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia albookmaker) fosse irragionevole.

Entrambi i soggetti, secondo la Cortecostituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diversemodalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione edesercizio» delle scommesse soggette a imposizione;- il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale;- la Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciòperché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmakerper conto del quale opera.

La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativadel principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in variomodo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;- sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione.

In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;- il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della naturainterpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, maNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base allacombinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale;- a diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e conriferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto ilprofilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010».

A fondamento,dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione dellagià avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, indata antecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo alfatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

La suddettaragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma.

In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.

In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione);- la Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo;- la CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il presuppostodi imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avviso diaccertamento riguarda l’anno 2015), con la conseguenza che entrambi isoggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva in viasolidale paritetica, avendo la Corte costituzionale, diversamente da quantoaffermato dai ricorrenti, chiaramente riferito il presupposto oggettivodell’imposta ad entrambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sonotenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazione tributaria;- deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte(Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanzapenale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse,esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccoltasia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di unbookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia statoillegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni.

Ilfatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sullaNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 deld.

Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce iconcorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021);- ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e disospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] diCantarelli Pietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli;- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 eNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026C‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nelsettore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace checonsentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopodi prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinarese sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazionianaloghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diversenon fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazionenon fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. ea., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativa all’attivitàdi raccolta di scommesse in Italia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 66,lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui,in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essaera soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che,allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membrigodevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale(vedi, per analogia, sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale.

Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse.

Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica.

Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italiaassolvevano anch’essi l’imposta unica.

Secondo il giudice del rinvio, i loroNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026CTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro.

Essanon si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011,in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermatoche, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochid'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, inassenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochid'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce dellapropria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questioneimplica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»;sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» edè per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suointermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761del 2023);- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronuncedella Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche iprecedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimocontenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti nè per unadisapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg.

Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del2017 e Cass. Sez.

U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte diGiustizia escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato;- il secondo motivo è, invece, fondato;- l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origine che:"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati alNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inconsiderazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che ilcontratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentementeregolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare lapropria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 isoggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con ladomanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testounico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] conil contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima ratadi cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolaredell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cuiall'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembreNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/20262014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con lapresentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e).

Ilprovvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio…”;- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, perconto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegatial totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei "soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643"ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti".

Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma"l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni" (ossia le sanzioni penalipreviste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), haimposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, diobblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, didivieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell'Agenzia delledogane e dei monopoli e di scommesse che consentono vincite superiori aeuro 10.000, in tema di misure di contrasto alla ludopatia, etc.);Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che “g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun eserciziooperante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaroovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplodella media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento,nonchè con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, letterab), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

Per iperiodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111”;- l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità dicalcolo dell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate altotalizzatore nazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, che: “10.

Nel caso discommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nelcaso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsipronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementidocumentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cuiemerge l'ammontare delle giocate effettuate.

In mancanza di tali elementiovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agliinviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato ilpunto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai datiNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026registrati nel totalizzatore nazionale.

Ai fini della determinazionedell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”;- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbe dovutopiù applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata in vigoredell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;- successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui almedesimo comma, nonchè a quelli attivi successivamente alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro inItalia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle letteree) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».”;- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta ora così formulatoNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026nella parte che qui interessa: “644.

Nei riguardi dei soggetti di cui alcomma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui almedesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendoaderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione diquanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, peresigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta'e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e'dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale incui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccoltain Italia collegatovi telematicamente.

L'imposta si applica su di unimponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato decreto legislativo n. 504 del 1998.

Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”;- la disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha,dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014;- al riguardo va, quindi, ribadito il principio recentemente enunciato daquesta Corte, secondo il quale «in tema di imposta unica sullescommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario,coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratiNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ilperiodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquotamassima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati al totalizzatore nazionale,che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall’art. 1,comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, nesono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine cosìprorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, essendo per iprecedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggetti nonregolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011» (Cass.n. 5924 del 2026);- per i precedenti periodi d’imposta continua, dunque, ad essere applicato,anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011;- non avendo la CGT-2 seguito il richiamato principio, nonostante l’annooggetto di accertamento sia il 2015, l’imposta dovrà essere ricalcolatasecondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10, cit.;- va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito inparte, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo e rigettato per ilresto, nonché le restanti censure; la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ricorso; dichiara assorbito in parte, neilimiti di cui in motivazione, il terzo motivo che rigetta per il resto; rigettale restanti censure; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivoaccolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciali allegate al ricorso;– ricorrenti –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 1310/13/2024, depositata il 23.02.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che avevaNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026accolto parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] eCosta Marcello avverso l’avviso di accertamento n. M17150008136Urelativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, oltre adinteressi e sanzioni;- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa inquesta sede, che:- la Corte di Giustizia, con sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti;- nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costantegiurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi, sicché gli Stati membri nonhanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi ditassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenzafiscale;- i contribuenti non potevano dolersi della sottoposizione ad impostastabilita per legge o della sua entità, avendo scelto di operare al di fuoridel totalizzatore nazionale, non rendendo disponibile la propriadocumentazione;- la nuova disciplina sulla determinazione della base imponibile edell’imposta di cui all’art. 1, comma 926 della l. n. 208 del 2015 si applicasolo ai soggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura diregolarizzazione e non anche ai soggetti che non l'hanno fatto come laparte resistente;Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026- non è ravvisabile alcuna violazione dei precetti costituzionali diuguaglianza, capacità contributiva e diritto alla difesa in quanto tali profilisono stati già respinti dalla Corte costituzionale con la sentenza n.27/2018;- i contribuenti impugnavano la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrato con memoria;- l’ADM resisteva con controricorso;- formulata dal consigliere delegato istanza di definizione anticipata ex art.380bis cod. proc. civ., i contribuenti depositavano tempestiva istanza didecisione;[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e perviolazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specificoriferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, per non averela CGT di secondo grado rilevato che tale normativa non poteva essereapplicata nei confronti del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], in quantola stessa svolgeva attività lecita e l’intento del legislatore era quello disanzionare esclusivamente l’attività di gioco illecita;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art.1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10,del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, per avere laCGT-2 errato nell’avallare le modalità di calcolo dell’imposta seguitedall’Ufficio, senza considerare che anche per l’anno 2015 andava applicatoil metodo di calcolo previsto dall’art. 24 comma 10, d.l. n. 98 del 2011,posto che il nuovo criterio di calcolo previsto dall’art. 1, comma 644, lett.Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026g) della l. n. 190 del 2014 e successive modifiche si applica dal 1° gennaio2016;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, conriferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1,commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché con riferimento all’art 1,comma 644 L. 190/2014; al riguardo propone o invita a sollevare d’ufficioil rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezioneex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, incombinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all’imposta unica delbookmaker comunitario Stanleybet che è già gravata da imposizionespecifica in altro Paese membro dell’Unione (Malta), essendo tale doppiaimposizione diretta ed incolpevole conseguenza delle discriminazionisubite ad opera dello Stato italiano che le ha precluso il diritto distabilimento in Italia; contesta anche la soggettività passiva all’impostaunica del CTD che non è parte del contratto di scommessa e non fissa lequote applicate allo scommettitore italiano, per cui non è in grado ditraslare l’onere su quest’ultimo rimanendo definitivamente incisa; chiede,altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare lal. n. 220 del 1010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli attialla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguentiquesiti: «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed iprincipi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionaledel tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, comeNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 che prevedel’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agliartt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett. b),della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati digioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membrodell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet MaltaLtd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i lorointermediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino aduna normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lettg) L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di giocoper conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’UnioneEuropea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed invia eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediarinazionali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 sudi un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»;chiede, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degliartt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g),l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- il primo e il terzo motivo, che sono connessi, vanno esaminaticongiuntamente e sono infondati, con esclusione del rilievo riguardante laviolazione dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014, che rimaneassorbito nell’accoglimento del secondo motivo come più avanti precisato;- occorre premettere che il quadro normativo di riferimento (art. 1,comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n.504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del2014) è stato già sottoposto all’esame della Corte costituzionale e dellaCorte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiutamente esaminato lacompatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionaleNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn.9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n.9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass.,12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022,n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n.6761);- in particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decretolegislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizioneinterpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositivasi potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al difuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso discommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorieoperanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate alversamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo haescluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia albookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo la Cortecostituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diversemodalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione edesercizio» delle scommesse soggette a imposizione;- il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale;- la Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciòperché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmakerper conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativadel principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in variomodo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;- sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;- il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della naturainterpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, maNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base allacombinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale;- a diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e conriferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto ilprofilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento,dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione dellagià avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, indata antecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo alfatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddettaragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione);- la Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo;- la CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il presuppostodi imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avviso diaccertamento riguarda l’anno 2015), con la conseguenza che entrambi isoggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva in viasolidale paritetica, avendo la Corte costituzionale, diversamente da quantoaffermato dai ricorrenti, chiaramente riferito il presupposto oggettivodell’imposta ad entrambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sonotenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazione tributaria;- deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte(Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanzapenale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse,esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccoltasia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di unbookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia statoillegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Ilfatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sullaNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 deld. Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce iconcorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021);- ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e disospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] diCantarelli Pietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli;- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 eNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026C‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nelsettore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace checonsentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopodi prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinarese sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazionianaloghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diversenon fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazionenon fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. ea., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativa all’attivitàdi raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1, comma 66,lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui,in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essaera soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che,allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membrigodevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale(vedi, per analogia, sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italiaassolvevano anch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loroNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026CTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro. Essanon si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011,in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermatoche, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochid'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, inassenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochid'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce dellapropria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questioneimplica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»;sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» edè per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suointermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761del 2023);- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronuncedella Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche iprecedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimocontenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti nè per unadisapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del2017 e Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte diGiustizia escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato;- il secondo motivo è, invece, fondato;- l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origine che:"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati alNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inconsiderazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che ilcontratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentementeregolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare lapropria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 isoggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con ladomanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testounico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] conil contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima ratadi cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolaredell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cuiall'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembreNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/20262014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con lapresentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Ilprovvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio…”;- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, perconto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegatial totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei "soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643"ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti". Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma"l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni" (ossia le sanzioni penalipreviste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), haimposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, diobblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, didivieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell'Agenzia delledogane e dei monopoli e di scommesse che consentono vincite superiori aeuro 10.000, in tema di misure di contrasto alla ludopatia, etc.);Numero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che “g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun eserciziooperante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaroovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplodella media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento,nonchè con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, letterab), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per iperiodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111”;- l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità dicalcolo dell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate altotalizzatore nazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, che: “10. Nel caso discommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nelcaso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsipronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementidocumentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cuiemerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementiovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agliinviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato ilpunto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai datiNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazionedell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”;- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbe dovutopiù applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata in vigoredell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;- successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui almedesimo comma, nonchè a quelli attivi successivamente alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro inItalia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle letteree) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».”;- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta ora così formulatoNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026nella parte che qui interessa: “644. Nei riguardi dei soggetti di cui alcomma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui almedesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendoaderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione diquanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, peresigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta'e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g)l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e'dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale incui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccoltain Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di unimponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquotamassima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), delcitato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”;- la disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha,dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014;- al riguardo va, quindi, ribadito il principio recentemente enunciato daquesta Corte, secondo il quale «in tema di imposta unica sullescommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario,coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratiNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ilperiodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquotamassima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati al totalizzatore nazionale,che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall’art. 1,comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, nesono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine cosìprorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, essendo per iprecedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggetti nonregolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011» (Cass.n. 5924 del 2026);- per i precedenti periodi d’imposta continua, dunque, ad essere applicato,anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011;- non avendo la CGT-2 seguito il richiamato principio, nonostante l’annooggetto di accertamento sia il 2015, l’imposta dovrà essere ricalcolatasecondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10, cit.;- va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito inparte, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo e rigettato per ilresto, nonché le restanti censure; la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ricorso; dichiara assorbito in parte, neilimiti di cui in motivazione, il terzo motivo che rigetta per il resto; rigettale restanti censure; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivoaccolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delNumero registro generale 21201/2024Numero sezionale 4541/2026Numero di raccolta generale 19747/2026Data pubblicazione 14/06/2026Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris