Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20599/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35327/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, i n difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliata ivi presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ A RESPONSABILITE’ LIMITEE –intimata – Avverso la sentenza n. 27 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 8 gennaio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 35327/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] socièté à responsabilitè limitèe (già Ecoforest socièté à responsabilitè limitèe), società di diritto lussemburghese, convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (lite pendente divenuta, per mutamento di denominazione sociale, [OSCURATO:SOCIETA].) invocando la risoluzione di un contratto di fornitura di un impianto per la produzione di bricchetti di pellet e la restituzione della somma versata in acconto alla venditrice.

Resistette attivamente alla lite la società convenuta, domandando, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice all’adempimento del contratto, in specie alla presa in consegna dell’impianto ed al pagamento del residuo prezzo.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Vicenza, accolta la domandaattorea, dichiarò risolto il contratto e condannò la convenuta a restituire la somma di euro 83.400 (oltre accessori), rigettando la riconvenzionale.

3. L’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarat a inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza ex art. 348 ter del codice di ritocomunicata il 16 settembre 2019.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando un motivo illustrato da memoria; alcuna attività ha espletatoin questo grado di giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49.1 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Assume, in sintesi, il ricorrente che il Tribunale di Vicenza, dopo aver (correttamente) qualificato come non essenziale il ritardo nella consegna dell’impianto oggetto di contratto ad opera della venditrice, ha poi, «illogicamente econtra legem» applicato il rimedio risolutorio di cui all’art. 49 della Convenzione di Vienna, in difetto dell’ineludibile r.g. n. 35327/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposto dell’assegnazione al venditore di un ragionevole periodo di tempo supplementare per effettuare la consegna.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio.

I plurimi tentativi di notificazione dell’atto, tutti eseguiti secondo le forme del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 (disciplinante la notificazione e la comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale), hanno infatti sortito esito negativo.

Più specificamente, la domanda di notificazione, avviata il giorno 14 novembre 2019, diretta alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. presso la sede ubicata in Lussemburgo, Z.I.

Riesenhaff, n. 8/e, Koetschette, è stata restituita (ai sensi dell’art. 6, par. 3, del citato Regolamento) dall’organo ricevente ([OSCURATO:PERSONA], Huissier de Justice del Tribunal de Diekirch del Granducato di Lussemburgo) per l’impossibilità di notifica dell’atto alla società, siccome dichiarata fallita con procedura chiusa per insufficienza di attivo («en faillite cloturée»).

Analogo risultato hanno prodotto i due esperimenti di notificazione del ricorso provati (nel giugno e nell’agosto del 2020) nei confronti della legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA] – Kruithoff, nel luogo di sua residenza, sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Monaco: in ambedue i casi, l’organo ricevente ([OSCURATO:PERSONA], agente di polizia giudiziaria del Principato di Monaco) ha restituito la domanda per impossibilità di esecuzione della notifica secondo le leggi dello Stato in ragione della irreperibilità della destinataria («constat de carence»).

In ragione degli infruttuosi tentativi di notifica ora descritti si impone declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza necessità di indagare sulla concreta imputabilità degli esiti negativi al notificante e sulla tempestività della operata riattivazione dell’attività notificatoria (sull’argomento, cfr. Cass., Sez.

U., 15/07/2016, n. 14594, cfr. Cass.r.g. n. 35327/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 11/06/2018, n. 15056; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577).

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.

4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U , 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35327/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, i n difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliata ivi presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ A RESPONSABILITE’ LIMITEE –intimata – Avverso la sentenza n. 27 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 8 gennaio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 35327/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] socièté à responsabilitè limitèe (già Ecoforest socièté à responsabilitè limitèe), società di diritto lussemburghese, convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (lite pendente divenuta, per mutamento di denominazione sociale, [OSCURATO:SOCIETA].) invocando la risoluzione di un contratto di fornitura di un impianto per la produzione di bricchetti di pellet e la restituzione della somma versata in acconto alla venditrice. Resistette attivamente alla lite la società convenuta, domandando, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice all’adempimento del contratto, in specie alla presa in consegna dell’impianto ed al pagamento del residuo prezzo. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Vicenza, accolta la domandaattorea, dichiarò risolto il contratto e condannò la convenuta a restituire la somma di euro 83.400 (oltre accessori), rigettando la riconvenzionale. 3. L’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarat a inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza ex art. 348 ter del codice di ritocomunicata il 16 settembre 2019. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando un motivo illustrato da memoria; alcuna attività ha espletatoin questo grado di giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49.1 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume, in sintesi, il ricorrente che il Tribunale di Vicenza, dopo aver (correttamente) qualificato come non essenziale il ritardo nella consegna dell’impianto oggetto di contratto ad opera della venditrice, ha poi, «illogicamente econtra legem» applicato il rimedio risolutorio di cui all’art. 49 della Convenzione di Vienna, in difetto dell’ineludibile r.g. n. 35327/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposto dell’assegnazione al venditore di un ragionevole periodo di tempo supplementare per effettuare la consegna. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio. I plurimi tentativi di notificazione dell’atto, tutti eseguiti secondo le forme del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 (disciplinante la notificazione e la comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale), hanno infatti sortito esito negativo. Più specificamente, la domanda di notificazione, avviata il giorno 14 novembre 2019, diretta alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. presso la sede ubicata in Lussemburgo, Z.I. Riesenhaff, n. 8/e, Koetschette, è stata restituita (ai sensi dell’art. 6, par. 3, del citato Regolamento) dall’organo ricevente ([OSCURATO:PERSONA], Huissier de Justice del Tribunal de Diekirch del Granducato di Lussemburgo) per l’impossibilità di notifica dell’atto alla società, siccome dichiarata fallita con procedura chiusa per insufficienza di attivo («en faillite cloturée»). Analogo risultato hanno prodotto i due esperimenti di notificazione del ricorso provati (nel giugno e nell’agosto del 2020) nei confronti della legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA] – Kruithoff, nel luogo di sua residenza, sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 8 di Monaco: in ambedue i casi, l’organo ricevente ([OSCURATO:PERSONA], agente di polizia giudiziaria del Principato di Monaco) ha restituito la domanda per impossibilità di esecuzione della notifica secondo le leggi dello Stato in ragione della irreperibilità della destinataria («constat de carence»). In ragione degli infruttuosi tentativi di notifica ora descritti si impone declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza necessità di indagare sulla concreta imputabilità degli esiti negativi al notificante e sulla tempestività della operata riattivazione dell’attività notificatoria (sull’argomento, cfr. Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, cfr. Cass.r.g. n. 35327/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 11/06/2018, n. 15056; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577). 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. 4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U , 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, com
Sentenza Cassazione n. 20599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris