CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41858/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - I - t t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del Tribunale di Potenza che aveva riconosciuto FIERRO Gerardo colpevole del reato di mancato arresto in occasione di sinistro stradale di cui all'art.189 comma 6 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni venti di reclusione. 2. Ricorre il FIERRRO lamentando vizio motivazionale e travisamento della prova in punto di accertamento di responsabilità contestando i ragionamento logico giuridico posto dal giudice di appello a sostegno della decisione e in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.Hanno depositato memoria difensiva le parti civili chiedendo pronuncia di inammissibilita' del ricorso. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità avendo tratto il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa che aveva affermato che il conducente investitore si era dato alla fuga ad elevata velocità e del fatto che i soccorritori erano intervenuto in un momento successivo- Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., avendo il giudice distrettuale argomentato, con motivazione logica e coerente ai dati processuali, la gravità della condotta e del pericolo determinato dalla condotta del conducente che si era dato alla fuga.7A-eY 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]