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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11368/2026

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sandro Dagnino, come daprocura speciale in calce al ricorso per cassazione;– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 240/03/2016, depositata il 20.01.2016.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 29 ottobre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nellacamera di consiglio del 10 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dallasocietà sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (in breve SSD)avverso distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni di impostadal 2007 al 2010, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperavamaggiori imposte IRES, IVA ed IRAP;- con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia rigettava sial’appello principale proposto dall’Ufficio sia quello incidentale propostodalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:- l’Agenzia delle entrate aveva escluso il regime agevolato previstoper le associazioni senza scopo di lucro, di cui si era avvalsa lacontribuente, in quanto riteneva che la SSD svolgesse attivitàprettamente commerciale;- il primo giudice aveva accolto parzialmente il ricorso escludendo dalrecupero gli importi versati dai soci tesserati alla FIV, stante la naturanon commerciale dell’attività svolta nei loro confronti;- dagli accertamenti svolti si evinceva che la contribuente esercitava“in parte attività prettamente commerciale non in linea con gli attisociali”, i cui proventi non erano stati assoggettati a tassazionesecondo il regime fiscale ordinario;- nella specie, non potevano essere considerati proventi le quoteassociative ed i servizi resi in esecuzione degli obblighi statutari,come le cene sociali, le quote di partecipazione a tornei, mentreandavano assoggettati a tassazione ordinaria i proventi ricavati daservizi resi a non soci e a frequentatori occasionali, nonché iNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026compensi correlati a prestazioni non previste a beneficio dei soci dalledisposizioni statutarie;- correttamente, quindi, il primo giudice aveva escluso dallatassazione ordinaria sia le quote sociali in presenza di affiliazione afederazioni sportive ed a prescindere dall’esercizio in concretodell’attività da parte di tutti i soci, sia gli importi versati dai non soci,ma iscritti a federazioni sportive per l’esercizio di attività contemplatenelle scritture sociali;- andavano disattese anche le doglianze che la contribuente avevamosso in ordine alle sanzioni applicate, sia perché la società eraresponsabile sul piano tributario sia perché le sanzioni erano stateirrogate “mediante l’applicazione del risultato più favorevole”, ai sensidell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997;- era compito dell’Ufficio, poi, calcolare le sanzioni secondo le normein materia di concorso delle violazioni e della continuazione;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a dieci motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva asua volta ricorso incidentale con un unico motivo, al quale resisteva lacontribuente con controricorso.CONSIDERATO CHE1.

Preliminarmente va disattesa la richiesta di riconoscimentodell’efficacia nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n.74 del 2000, del giudicato penale formatosi con riferimento allasentenza emessa nei confronti del legale rappresentante della SSD,[OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di Appello di Palermo – terzasezione penale in data 13.02.2017, divenuta irrevocabile in data2.05.2017, invocato dalla ricorrente con la memoria, atteso che taledecisione ha confermato la sentenza di primo grado con la quale loNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026Scarfeo era stato assolto dal reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del2000 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.1.1 A prescindere dalla circostanza che gli avvisi di accertamentoimpugnati in questa sede sono relativi agli anni di imposta dal 2007 al2010, mentre il reato contestato in sede penale riguardava solol’anno 2010, la disposizione in esame è comunque inapplicabile nelcaso in esame, in quanto la stessa attribuisce efficacia di giudicato nelgiudizio tributario alle sole sentenze penali irrevocabili di assoluzione,pronunciate in seguito a dibattimento, con la formula “il fatto nonsussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, restando, quindi,chiaramente escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21-bis lesentenze di condanna, le sentenze di assoluzione e proscioglimentocon una diversa formula (come il fatto non costituisce reato, il fattonon è più previsto come reato o le formule di improcedibilità), iprovvedimenti di archiviazione, le sentenze di applicazione della penaconcordata (444 cod. proc. pen.) e tutte le sentenze emesse a seguitodi giudizio abbreviato.1.2 Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso la ricorrente deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia, inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersila CTR pronunciata sul primo motivo di appello (pp. 8 e ss.), con ilquale era stata eccepita la violazione del principio generale delcontraddittorio e del principio di collaborazione di cui agli artt. 10,comma 1, e 12 u.c. legge n. 212 del 2000, dato che l’Ufficio avrebbedovuto notificare l’invito a comparire previsto dall’art. 5 del d.lgs. n.218 del 1997, finalizzato all’eventuale determinazione della pretesaimpositiva per adesione.1.3 Il motivo è infondato.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/20261.4 Occorre premettere che, sebbene la CTR abbia omesso dipronunciarsi sul motivo di appello suindicato, secondo l’indirizzoormai costante di questa Corte, “Alla luce dei principi di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene aconfermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che sitratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (explurimis, Cass. 28.06.2017, n. 16171).1.5 Tanto premesso, dal ricorso per cassazione, laddove richiama ilcontenuto della sentenza di primo grado, si evince che la ricorrente“aveva presentato specifiche memorie prima dell’emissione degliavvisi” (la circostanza trova riscontro in quanto indicato al punto 3 dipag. 4 del ricorso); ciò dimostra che il contraddittorio preventivo erastato rispettato, avendo avuto la contribuente la possibilità di esporrenella memoria le proprie difese.1.6 Va poi segnalato che, secondo quanto rilevato in ricorso (a pag.5), “…tutti e quattro gli atti erano fondati sui rilievi contenuti nelp.v.c. del 23 febbraio 2012…mentre soltanto i primi tre…erano altresìfondati sulle indagini finanziarie di cui al p.v.c. del 30 agosto 2012”;si precisa in controricorso (a pag. 2) che quello del 30 agosto siriferiva alle sole indagini bancarie sui conti della società e dei soci.Questa Corte ha al riguardo stabilito che l'accesso, ispezione everifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successivaNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimentidistinti, ma se l’accertamento è misto, ossia fondato anche sulladocumentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica,trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, delloStatuto del contribuente, ferma restando, per il tributo armonizzato,qualora l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie, lavalutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, allaluce della cd. prova di resistenza (Cass. n. 18413 del 2021; n. 14997del 2025).1.7 Ebbene, avendo poi la stessa contribuente precisato di averpresentato “una memoria deduttiva con la quale contestava, in fattoe in diritto, il contenuto del p.v.c. del 23 febbraio 2012”, per unverso, il rispetto del termine dilatorio prima dell’emissione dell’avvisodi accertamento, pacifico in causa, è sufficiente per questo profilo aifini dell’instaurazione del contraddittorio, senza necessità dellaverifica della prova di resistenza (v. da ultimo Cass. 13851 del 2025);per altro verso, quanto alle successive analisi finanziarie, anzitutto sidà conto in ricorso del contraddittorio instaurato con [OSCURATO:PERSONA],amministratore e socio del Circolo sino al 30 settembre 2009, suiconti correnti intestati al quale si era concentrata l’attenzione dellaGuardia di finanza (v. ancora pag. 4 del ricorso, n. 4) e, comunque,non si allega di aver dedotto alcun elemento utile a superare la provadi resistenza, secondo l’accezione di recente ribadita dallagiurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., sez. un., n. 21271 del2025).2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, per omessa pronuncia, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul secondo motivoNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026di appello (pp. 12 e ss.), con il quale era stata censurata la violazionedell’art. 7, comma 1, ult. periodo della legge n. 212 del 2000, inquanto gli accertamenti impugnati erano viziati “da motivazione perrelationem, con omessa allegazione dei p.v.c. richiamati”, il PVC del30.08.2012 non era stato regolarmente notificato alla ricorrente, nonera stata apposta nessuna firma in calce allo stesso, incorrispondenza della locuzione “parte”, e risultava incertal’individuazione del soggetto identificato come parte a cui sarebbestato consegnato il PVC.2.1 La questione sottesa alla censura, nonostante l’omessapronuncia, risulta comunque infondata, posto che la contribuente eraa conoscenza delle ragioni poste a fondamento delle riprese.Anzitutto, come già evidenziato, essa stessa riferisce di averpresentato una memoria di contestazione del contenuto del p.v.c. del23 febbraio 2012, che peraltro allega al ricorso.2.2 Inoltre, quanto alle successive indagini finanziarie, lo si è giàrimarcato, la stessa contribuente riferisce di essere stata messa aparte delle contestazioni dei verificatori i quali “in esito alcontraddittorio…rilevavano, per gli anni d’imposta 2007, 2008 e20098, versamenti e prelevamenti ‘a cui la parte non ha fornitogiustificazioni’, da recuperare a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA”(pag. 4 del ricorso, loc. cit.).

La ricorrente non individua dunqueun’effettiva lacuna di conoscenza, ma si ferma al formalistico rilievodella mancanza di sottoscrizione in calce al p.v.c. del 30.8.2012,anch’esso allegato al ricorso, il quale, peraltro, contiene dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratoreunico del [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. a r.l.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, peromessa pronuncia, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul terzo motivo diappello (pp. 19 e ss.), con il quale era stata censurata la mancataallegazione all’avviso di accertamento delle autorizzazioni alle indaginibancarie sulle quali era fondato il PVC del 30.08.2012, a fronte dellastatuizione della CTP che “l’autorizzazione prescritta ai finidell’espletamento delle indagini finanziarie…non richiede alcunamotivazione”, potendo l’illegittimità dell’atto impositivo esseredichiarata soltanto in mancanza di autorizzazione “e sempre che talemancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”.3.1 Il motivo è fondato.3.2 La ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado conl’appello incidentale il cui contenuto, in parte qua, nel rispetto delprincipio di autosufficienza, è stato riportato nel testo del ricorsoproposto davanti a questa Corte.La doglianza era stata formulata con il terzo motivo dell’appelloincidentale (“«error in iudicando per violazione dell'art. 7, legge n.241 del 1990 e dell'art.32, c. 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973» (cfr. ivi,pag. 18 ss.), con il quale, in particolare, si richiamava la circolare n.1/2008 della Guardia di finanza dalla quale risulta la volontà delComando generale di ritenere le autorizzazioni rilasciate quali«provvedimenti legittimanti l'esercizio del potere istruttorio» e nonsolo di mero «controllo interno circa il corretto utilizzo della . . .potestà» attribuita dalla legge.

In quest'ottica si prevede che ilComandante regionale debba provvedere, nel rilascio delleautorizzazioni, alla «delimitazione degli ambiti temporali dell'indaginefinanziaria» e alla valutazione «di merito, ossia delle ragioni che, inrapporto al caso concreto fanno ritenere necessaria, utile o proficual'esecuzione dell'indagine finanziaria».

Ne consegue che l'allegazionedell'autorizzazione è necessaria al fine di consentire al contribuente diverificare se le indagini siano state svolte entro i limiti temporali e gliNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026scopi fissati dal Comandante regionale, in rapporto al casoconcreto.”).3.3 Con tale motivo, quindi, la ricorrente contesta l’adeguatezza dellamotivazione dell’avviso impugnato, sotto il profilo della mancataallegazione allo stesso dell’autorizzazione ad effettuare le indaginibancarie o comunque della mancata riproduzione nell’atto impositivodel suo contenuto essenziale.3.4 Al riguardo occorre ribadire che la valutazione della congruitàdella motivazione dell’avviso di accertamento è una questione dimerito, posto che, in tema di avviso di accertamento tributario, lostabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisitidi validità - che, in generale, possono riferirsi anche ad elementiextratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compitodel giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione èmotivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica,salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specificierrori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (ex multis, Cass.n. 9582 del 2013; Cass. n. 18751 del 2025).3.5 La questione coinvolta dal motivo riguarda, tuttavia, un profiloche, nella prospettazione della parte ricorrente, è idoneo ab imis ainficiare l’attività di verifica svolta e che, quindi, non si pone inrapporto di pregiudizialità logico-giuridica con le questioni trattate insentenza, che concernono esclusivamente il merito della pretesa, nonpotendo, per conseguenza, configurare alcun rigetto implicito.3.6 Il che concreta il denunciato vizio di omessa pronuncia.3.7 Per effetto dell’accoglimento di detto motivo rimane assorbitol’esame dei restanti motivi del ricorso principale e dell’unico motivodel ricorso incidentale, la cui soluzione dipende dalla decisione che ilgiudice di rinvio adotterà in ordine al terzo mezzo, trattandosi diNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026censure che presuppongono la positiva valutazione sulla adeguatezzadella motivazione dell’avviso di accertamento.Per mera completezza si riporta di seguito la sintesi di detti motivi.4.

Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia, in relazione dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersi la CTRpronunciata sul quarto motivo di appello (pp. 22 e ss.), con il qualeera stata censurata la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, per non avere l’Ufficio indicato nell’avviso di accertamento laspecifica disposizione applicata in relazione alle modalità diaccertamento adottate.5.

Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 148, comma 3, TUIR, 4, comma 4,secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972, 90, comma 1, l. n. 289del 2002, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., peravere la CTR dato rilevanza al mero fatto che alcune attivitàsarebbero state prestate a fronte di corrispettivi specifici, omettendodi accertare se le stesse fossero direttamente attuative degli scopisociali, circostanza, questa che avrebbe escluso la naturacommerciale per espressa disposizione di legge; aggiunge che la CTRha errato nel ritenere dirimente anche il fatto che alcune di talisenza considerare che le norme di legge che regolano la materiaindicano, quale presupposto soggettivo per il regime della "noncommercialità", che i beneficiari, oltre che "associati" o "iscritti",possano essere anche i "partecipanti" alle attività sportive, omettendodi eseguire il relativo accertamento.6.

Con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia la violazionedegli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazioneapparente, non avendo la CTR spiegato le ragioni per le quali nonavrebbero dovuto essere esclusi dalla tassazione i pagamentieffettuati da tutti i soci, ad esclusione delle somme versate per iservizi non inclusi nella quota associativa, e in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso l’esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,non avendo la CTR specificato quali prestazioni sarebbero state resedalla società in favore dei propri soci e per quale ammontare, qualiprestazioni rese ai soci sarebbero state incluse nel pacchetto aglistessi riservato, di che natura erano tali prestazioni e per qualeammontare, quali parti delle dichiarazioni testimoniali rese nelprocesso penale erano state considerate rilevanti ai fini delladecisione;7.

Con il settimo motivo del ricorso principale si deduce la violazionedegli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazioneapparente, avendo la CTR, dopo avere affermato che era onere dellacontribuente provare la sussistenza in concreto della natura noncommerciale dell’attività, concluso in maniera apodittica, senzaesame dei documenti versati in atti, che tale onere non sarebbe statoassolto, che erano state correttamente escluse dalla tassazioneordinaria le quote sociali in presenza di affiliazione a diversefederazioni sportive, a prescindere dallo esercizio in concretodell'attività da parte di tutti i soci, e che non erano assoggettabili atassazione ordinaria gli importi versati da non soci ma iscritti afederazioni sportive per l'esercizio di attività contemplate dallescritture sociali, con ciò ponendosi in contrasto con l'altra statuizionecon la quale si era affermato che la prova che la società sportivasvolgesse in parte attività commerciale non istituzionale era stataNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026raggiunta «con assoluta certezza», nonché in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso l’esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in quanto la CTR ha omesso di prendere in considerazione i fattirisultanti dalle prove fornite dalla società contribuente.8.

Con l’ottavo motivo del ricorso principale la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia, inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersila CTR pronunciata sul sesto motivo di appello (pp. 36 e ss.), con ilquale era stata censurata la natura solo apparente della motivazionedella CTP in ordine alla denunciata violazione del principio delcontraddittorio nei confronti della SSD in relazione alla presunzione diintestazione fittizia dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e allaloro riferibilità alla società contribuente.9.

Con il nono motivo si deduce la violazione degli artt. 36, comma 1,n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., per motivazione apparente, non avendo la CTRmotivato sulla censura riguardante la mancata applicazione delcumulo giuridico previsto per la continuazione nel caso di violazionidella stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi.10.

Con il decimo motivo del ricorso principale si deduce la violazionedegli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazioneapparente, non avendo la CTR motivato sulla censura riguardantel’omessa contestazione delle violazioni e l’omessa irrogazione dellesanzioni all’autore della condotta che si intende sanzionare.11.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entratelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, comma 3,del TUIR, 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 90, comma 1,Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026della l. n. 289 del 2002, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR errato nel non ritenere che tutta l’attivitàsvolta dalla contribuente fosse di natura commerciale, posto che talecontenute nelle clausole statutarie, non avendo la contribuentedimostrato, come era suo onere, quale parte della quota associativafosse da riferire alle attività istituzionali e quale a quelle strettamentecommerciali ed essendo stato accertato che anche le personetesserate alla FIV non svolgevano alcuna attività sportiva rientrantenell’oggetto sociale del circolo, che in sede di accesso non risultavanoforniti servizi afferenti l’attività istituzionale dichiarata, non eranopresenti collaboratori o istruttori impegnati nell'esercizio diretto dellepresente all’atto dell'accesso, ricopriva qualifiche professionali (qualioperario, cameriere, bagnino in stabilimento balneare e animatorebalneare) non attinenti con l'attività di formazione, preparazione egestione di attività sportive dilettantistiche, i clienti ai quali era statorivolto un questionario avevano risposto di aver usufruito unicamentedei servizi di accesso al mare, solarium, piscina, docce, ecc., sicchèanche i soci tesserati non svolgevano, in realtà, alcuna attivitàrientrante fra quelle previste dallo statuto della SSD, usufruendo diprestazioni e servizi non rientranti nelle finalità societarie.12.

In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale,rigettati il primo e il secondo motivo del medesimo ricorso e dichiaratiassorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l’unico motivo delricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo del ricorso principale accolto e la causa va rinviata alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e per la determinazione delle spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primoe il secondo motivo del medesimo ricorso e dichiara assorbiti gli altrimotivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2025 e, aseguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 aprile2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sandro Dagnino, come daprocura speciale in calce al ricorso per cassazione;– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 240/03/2016, depositata il 20.01.2016.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 29 ottobre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nellacamera di consiglio del 10 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dallasocietà sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (in breve SSD)avverso distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni di impostadal 2007 al 2010, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperavamaggiori imposte IRES, IVA ed IRAP;- con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia rigettava sial’appello principale proposto dall’Ufficio sia quello incidentale propostodalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:- l’Agenzia delle entrate aveva escluso il regime agevolato previstoper le associazioni senza scopo di lucro, di cui si era avvalsa lacontribuente, in quanto riteneva che la SSD svolgesse attivitàprettamente commerciale;- il primo giudice aveva accolto parzialmente il ricorso escludendo dalrecupero gli importi versati dai soci tesserati alla FIV, stante la naturanon commerciale dell’attività svolta nei loro confronti;- dagli accertamenti svolti si evinceva che la contribuente esercitava“in parte attività prettamente commerciale non in linea con gli attisociali”, i cui proventi non erano stati assoggettati a tassazionesecondo il regime fiscale ordinario;- nella specie, non potevano essere considerati proventi le quoteassociative ed i servizi resi in esecuzione degli obblighi statutari,come le cene sociali, le quote di partecipazione a tornei, mentreandavano assoggettati a tassazione ordinaria i proventi ricavati daservizi resi a non soci e a frequentatori occasionali, nonché iNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026compensi correlati a prestazioni non previste a beneficio dei soci dalledisposizioni statutarie;- correttamente, quindi, il primo giudice aveva escluso dallatassazione ordinaria sia le quote sociali in presenza di affiliazione afederazioni sportive ed a prescindere dall’esercizio in concretodell’attività da parte di tutti i soci, sia gli importi versati dai non soci,ma iscritti a federazioni sportive per l’esercizio di attività contemplatenelle scritture sociali;- andavano disattese anche le doglianze che la contribuente avevamosso in ordine alle sanzioni applicate, sia perché la società eraresponsabile sul piano tributario sia perché le sanzioni erano stateirrogate “mediante l’applicazione del risultato più favorevole”, ai sensidell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997;- era compito dell’Ufficio, poi, calcolare le sanzioni secondo le normein materia di concorso delle violazioni e della continuazione;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a dieci motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva asua volta ricorso incidentale con un unico motivo, al quale resisteva lacontribuente con controricorso.CONSIDERATO CHE1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riconoscimentodell’efficacia nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n.74 del 2000, del giudicato penale formatosi con riferimento allasentenza emessa nei confronti del legale rappresentante della SSD,[OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di Appello di Palermo – terzasezione penale in data 13.02.2017, divenuta irrevocabile in data2.05.2017, invocato dalla ricorrente con la memoria, atteso che taledecisione ha confermato la sentenza di primo grado con la quale loNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026Scarfeo era stato assolto dal reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del2000 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.1.1 A prescindere dalla circostanza che gli avvisi di accertamentoimpugnati in questa sede sono relativi agli anni di imposta dal 2007 al2010, mentre il reato contestato in sede penale riguardava solol’anno 2010, la disposizione in esame è comunque inapplicabile nelcaso in esame, in quanto la stessa attribuisce efficacia di giudicato nelgiudizio tributario alle sole sentenze penali irrevocabili di assoluzione,pronunciate in seguito a dibattimento, con la formula “il fatto nonsussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, restando, quindi,chiaramente escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21-bis lesentenze di condanna, le sentenze di assoluzione e proscioglimentocon una diversa formula (come il fatto non costituisce reato, il fattonon è più previsto come reato o le formule di improcedibilità), iprovvedimenti di archiviazione, le sentenze di applicazione della penaconcordata (444 cod. proc. pen.) e tutte le sentenze emesse a seguitodi giudizio abbreviato.1.2 Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso la ricorrente deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia, inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersila CTR pronunciata sul primo motivo di appello (pp. 8 e ss.), con ilquale era stata eccepita la violazione del principio generale delcontraddittorio e del principio di collaborazione di cui agli artt. 10,comma 1, e 12 u.c. legge n. 212 del 2000, dato che l’Ufficio avrebbedovuto notificare l’invito a comparire previsto dall’art. 5 del d.lgs. n.218 del 1997, finalizzato all’eventuale determinazione della pretesaimpositiva per adesione.1.3 Il motivo è infondato.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/20261.4 Occorre premettere che, sebbene la CTR abbia omesso dipronunciarsi sul motivo di appello suindicato, secondo l’indirizzoormai costante di questa Corte, “Alla luce dei principi di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene aconfermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che sitratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (explurimis, Cass. 28.06.2017, n. 16171).1.5 Tanto premesso, dal ricorso per cassazione, laddove richiama ilcontenuto della sentenza di primo grado, si evince che la ricorrente“aveva presentato specifiche memorie prima dell’emissione degliavvisi” (la circostanza trova riscontro in quanto indicato al punto 3 dipag. 4 del ricorso); ciò dimostra che il contraddittorio preventivo erastato rispettato, avendo avuto la contribuente la possibilità di esporrenella memoria le proprie difese.1.6 Va poi segnalato che, secondo quanto rilevato in ricorso (a pag.5), “…tutti e quattro gli atti erano fondati sui rilievi contenuti nelp.v.c. del 23 febbraio 2012…mentre soltanto i primi tre…erano altresìfondati sulle indagini finanziarie di cui al p.v.c. del 30 agosto 2012”;si precisa in controricorso (a pag. 2) che quello del 30 agosto siriferiva alle sole indagini bancarie sui conti della società e dei soci.Questa Corte ha al riguardo stabilito che l'accesso, ispezione everifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successivaNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimentidistinti, ma se l’accertamento è misto, ossia fondato anche sulladocumentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica,trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, delloStatuto del contribuente, ferma restando, per il tributo armonizzato,qualora l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie, lavalutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, allaluce della cd. prova di resistenza (Cass. n. 18413 del 2021; n. 14997del 2025).1.7 Ebbene, avendo poi la stessa contribuente precisato di averpresentato “una memoria deduttiva con la quale contestava, in fattoe in diritto, il contenuto del p.v.c. del 23 febbraio 2012”, per unverso, il rispetto del termine dilatorio prima dell’emissione dell’avvisodi accertamento, pacifico in causa, è sufficiente per questo profilo aifini dell’instaurazione del contraddittorio, senza necessità dellaverifica della prova di resistenza (v. da ultimo Cass. 13851 del 2025);per altro verso, quanto alle successive analisi finanziarie, anzitutto sidà conto in ricorso del contraddittorio instaurato con [OSCURATO:PERSONA],amministratore e socio del Circolo sino al 30 settembre 2009, suiconti correnti intestati al quale si era concentrata l’attenzione dellaGuardia di finanza (v. ancora pag. 4 del ricorso, n. 4) e, comunque,non si allega di aver dedotto alcun elemento utile a superare la provadi resistenza, secondo l’accezione di recente ribadita dallagiurisprudenza di questa Corte (v. Cass., sez. un., n. 21271 del2025).2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, per omessa pronuncia, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul secondo motivoNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026di appello (pp. 12 e ss.), con il quale era stata censurata la violazionedell’art. 7, comma 1, ult. periodo della legge n. 212 del 2000, inquanto gli accertamenti impugnati erano viziati “da motivazione perrelationem, con omessa allegazione dei p.v.c. richiamati”, il PVC del30.08.2012 non era stato regolarmente notificato alla ricorrente, nonera stata apposta nessuna firma in calce allo stesso, incorrispondenza della locuzione “parte”, e risultava incertal’individuazione del soggetto identificato come parte a cui sarebbestato consegnato il PVC.2.1 La questione sottesa alla censura, nonostante l’omessapronuncia, risulta comunque infondata, posto che la contribuente eraa conoscenza delle ragioni poste a fondamento delle riprese.Anzitutto, come già evidenziato, essa stessa riferisce di averpresentato una memoria di contestazione del contenuto del p.v.c. del23 febbraio 2012, che peraltro allega al ricorso.2.2 Inoltre, quanto alle successive indagini finanziarie, lo si è giàrimarcato, la stessa contribuente riferisce di essere stata messa aparte delle contestazioni dei verificatori i quali “in esito alcontraddittorio…rilevavano, per gli anni d’imposta 2007, 2008 e20098, versamenti e prelevamenti ‘a cui la parte non ha fornitogiustificazioni’, da recuperare a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA”(pag. 4 del ricorso, loc. cit.). La ricorrente non individua dunqueun’effettiva lacuna di conoscenza, ma si ferma al formalistico rilievodella mancanza di sottoscrizione in calce al p.v.c. del 30.8.2012,anch’esso allegato al ricorso, il quale, peraltro, contiene dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratoreunico del [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. a r.l.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, peromessa pronuncia, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul terzo motivo diappello (pp. 19 e ss.), con il quale era stata censurata la mancataallegazione all’avviso di accertamento delle autorizzazioni alle indaginibancarie sulle quali era fondato il PVC del 30.08.2012, a fronte dellastatuizione della CTP che “l’autorizzazione prescritta ai finidell’espletamento delle indagini finanziarie…non richiede alcunamotivazione”, potendo l’illegittimità dell’atto impositivo esseredichiarata soltanto in mancanza di autorizzazione “e sempre che talemancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”.3.1 Il motivo è fondato.3.2 La ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado conl’appello incidentale il cui contenuto, in parte qua, nel rispetto delprincipio di autosufficienza, è stato riportato nel testo del ricorsoproposto davanti a questa Corte.La doglianza era stata formulata con il terzo motivo dell’appelloincidentale (“«error in iudicando per violazione dell'art. 7, legge n.241 del 1990 e dell'art.32, c. 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973» (cfr. ivi,pag. 18 ss.), con il quale, in particolare, si richiamava la circolare n.1/2008 della Guardia di finanza dalla quale risulta la volontà delComando generale di ritenere le autorizzazioni rilasciate quali«provvedimenti legittimanti l'esercizio del potere istruttorio» e nonsolo di mero «controllo interno circa il corretto utilizzo della . . .potestà» attribuita dalla legge. In quest'ottica si prevede che ilComandante regionale debba provvedere, nel rilascio delleautorizzazioni, alla «delimitazione degli ambiti temporali dell'indaginefinanziaria» e alla valutazione «di merito, ossia delle ragioni che, inrapporto al caso concreto fanno ritenere necessaria, utile o proficual'esecuzione dell'indagine finanziaria». Ne consegue che l'allegazionedell'autorizzazione è necessaria al fine di consentire al contribuente diverificare se le indagini siano state svolte entro i limiti temporali e gliNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026scopi fissati dal Comandante regionale, in rapporto al casoconcreto.”).3.3 Con tale motivo, quindi, la ricorrente contesta l’adeguatezza dellamotivazione dell’avviso impugnato, sotto il profilo della mancataallegazione allo stesso dell’autorizzazione ad effettuare le indaginibancarie o comunque della mancata riproduzione nell’atto impositivodel suo contenuto essenziale.3.4 Al riguardo occorre ribadire che la valutazione della congruitàdella motivazione dell’avviso di accertamento è una questione dimerito, posto che, in tema di avviso di accertamento tributario, lostabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisitidi validità - che, in generale, possono riferirsi anche ad elementiextratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compitodel giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione èmotivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica,salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specificierrori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (ex multis, Cass.n. 9582 del 2013; Cass. n. 18751 del 2025).3.5 La questione coinvolta dal motivo riguarda, tuttavia, un profiloche, nella prospettazione della parte ricorrente, è idoneo ab imis ainficiare l’attività di verifica svolta e che, quindi, non si pone inrapporto di pregiudizialità logico-giuridica con le questioni trattate insentenza, che concernono esclusivamente il merito della pretesa, nonpotendo, per conseguenza, configurare alcun rigetto implicito.3.6 Il che concreta il denunciato vizio di omessa pronuncia.3.7 Per effetto dell’accoglimento di detto motivo rimane assorbitol’esame dei restanti motivi del ricorso principale e dell’unico motivodel ricorso incidentale, la cui soluzione dipende dalla decisione che ilgiudice di rinvio adotterà in ordine al terzo mezzo, trattandosi diNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026censure che presuppongono la positiva valutazione sulla adeguatezzadella motivazione dell’avviso di accertamento.Per mera completezza si riporta di seguito la sintesi di detti motivi.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia, in relazione dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersi la CTRpronunciata sul quarto motivo di appello (pp. 22 e ss.), con il qualeera stata censurata la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, per non avere l’Ufficio indicato nell’avviso di accertamento laspecifica disposizione applicata in relazione alle modalità diaccertamento adottate.5. Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 148, comma 3, TUIR, 4, comma 4,secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972, 90, comma 1, l. n. 289del 2002, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., peravere la CTR dato rilevanza al mero fatto che alcune attivitàsarebbero state prestate a fronte di corrispettivi specifici, omettendodi accertare se le stesse fossero direttamente attuative degli scopisociali, circostanza, questa che avrebbe escluso la naturacommerciale per espressa disposizione di legge; aggiunge che la CTRha errato nel ritenere dirimente anche il fatto che alcune di talisenza considerare che le norme di legge che regolano la materiaindicano, quale presupposto soggettivo per il regime della "noncommercialità", che i beneficiari, oltre che "associati" o "iscritti",possano essere anche i "partecipanti" alle attività sportive, omettendodi eseguire il relativo accertamento.6. Con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia la violazionedegli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazioneapparente, non avendo la CTR spiegato le ragioni per le quali nonavrebbero dovuto essere esclusi dalla tassazione i pagamentieffettuati da tutti i soci, ad esclusione delle somme versate per iservizi non inclusi nella quota associativa, e in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso l’esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,non avendo la CTR specificato quali prestazioni sarebbero state resedalla società in favore dei propri soci e per quale ammontare, qualiprestazioni rese ai soci sarebbero state incluse nel pacchetto aglistessi riservato, di che natura erano tali prestazioni e per qualeammontare, quali parti delle dichiarazioni testimoniali rese nelprocesso penale erano state considerate rilevanti ai fini delladecisione;7. Con il settimo motivo del ricorso principale si deduce la violazionedegli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazioneapparente, avendo la CTR, dopo avere affermato che era onere dellacontribuente provare la sussistenza in concreto della natura noncommerciale dell’attività, concluso in maniera apodittica, senzaesame dei documenti versati in atti, che tale onere non sarebbe statoassolto, che erano state correttamente escluse dalla tassazioneordinaria le quote sociali in presenza di affiliazione a diversefederazioni sportive, a prescindere dallo esercizio in concretodell'attività da parte di tutti i soci, e che non erano assoggettabili atassazione ordinaria gli importi versati da non soci ma iscritti afederazioni sportive per l'esercizio di attività contemplate dallescritture sociali, con ciò ponendosi in contrasto con l'altra statuizionecon la quale si era affermato che la prova che la società sportivasvolgesse in parte attività commerciale non istituzionale era stataNumero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026raggiunta «con assoluta certezza», nonché in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso l’esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in quanto la CTR ha omesso di prendere in considerazione i fattirisultanti dalle prove fornite dalla società contribuente.8. Con l’ottavo motivo del ricorso principale la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia, inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersila CTR pronunciata sul sesto motivo di appello (pp. 36 e ss.), con ilquale era stata censurata la natura solo apparente della motivazionedella CTP in ordine alla denunciata violazione del principio delcontraddittorio nei confronti della SSD in relazione alla presunzione diintestazione fittizia dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e allaloro riferibilità alla società contribuente.9. Con il nono motivo si deduce la violazione degli artt. 36, comma 1,n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., per motivazione apparente, non avendo la CTRmotivato sulla censura riguardante la mancata applicazione delcumulo giuridico previsto per la continuazione nel caso di violazionidella stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi.10. Con il decimo motivo del ricorso principale si deduce la violazionedegli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazioneapparente, non avendo la CTR motivato sulla censura riguardantel’omessa contestazione delle violazioni e l’omessa irrogazione dellesanzioni all’autore della condotta che si intende sanzionare.11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entratelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, comma 3,del TUIR, 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 90, comma 1,Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026della l. n. 289 del 2002, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR errato nel non ritenere che tutta l’attivitàsvolta dalla contribuente fosse di natura commerciale, posto che talecontenute nelle clausole statutarie, non avendo la contribuentedimostrato, come era suo onere, quale parte della quota associativafosse da riferire alle attività istituzionali e quale a quelle strettamentecommerciali ed essendo stato accertato che anche le personetesserate alla FIV non svolgevano alcuna attività sportiva rientrantenell’oggetto sociale del circolo, che in sede di accesso non risultavanoforniti servizi afferenti l’attività istituzionale dichiarata, non eranopresenti collaboratori o istruttori impegnati nell'esercizio diretto dellepresente all’atto dell'accesso, ricopriva qualifiche professionali (qualioperario, cameriere, bagnino in stabilimento balneare e animatorebalneare) non attinenti con l'attività di formazione, preparazione egestione di attività sportive dilettantistiche, i clienti ai quali era statorivolto un questionario avevano risposto di aver usufruito unicamentedei servizi di accesso al mare, solarium, piscina, docce, ecc., sicchèanche i soci tesserati non svolgevano, in realtà, alcuna attivitàrientrante fra quelle previste dallo statuto della SSD, usufruendo diprestazioni e servizi non rientranti nelle finalità societarie.12. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale,rigettati il primo e il secondo motivo del medesimo ricorso e dichiaratiassorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l’unico motivo delricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo del ricorso principale accolto e la causa va rinviata alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e per la determinazione delle spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 19850/2016Numero sezionale 7278/2025Numero di raccolta generale 11368/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primoe il secondo motivo del medesimo ricorso e dichiara assorbiti gli altrimotivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2025 e, aseguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 aprile2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris