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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35606/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 61 n. 2 cod. pen. sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il ricorrente eccepisce l'improcedibilità del reato di lesioni personali a danno dell'agente operante per difetto della necessaria querela; Rilevato che il reato di lesioni personali risulta - sulla base della contestazione recepita dalle sentenze di merito - aggravato dal nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. (poiché le lesioni sono state poste in essere al fine di eseguire il delitto di resistenza di cui al capo a).

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire un altro delitto, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436 - 01); conclusione, questa, che non è mutata dopo la modifica normativa operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che non è intervenuta su tale profilo.

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 61 n. 2 cod. pen. sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il ricorrente eccepisce l'improcedibilità del reato di lesioni personali a danno dell'agente operante per difetto della necessaria querela; Rilevato che il reato di lesioni personali risulta - sulla base della contestazione recepita dalle sentenze di merito - aggravato dal nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. (poiché le lesioni sono state poste in essere al fine di eseguire il delitto di resistenza di cui al capo a). Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire un altro delitto, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436 - 01); conclusione, questa, che non è mutata dopo la modifica normativa operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che non è intervenuta su tale profilo. Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così