CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42920/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di ROMA Gl-ato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente trovato in possesso di materiale atto al confezionamento in dosi dello stupefacente detenuto e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] rdano Pierlui i Di