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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10270/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

132. R.G. 31203 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dell'unico ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato: la Corte d'appello, nel vagliare la richiesta difensiva di esclusione della recidiva, non si è limitata a richiamare i precedenti penali delle ricorrenti ma ha trattato il motivo di gravame nel contesto delle argomentazioni spese per giustificare l'esclusione di un diverso esito del giudizio di bilanciamento e della impossibilità di sostituire la pena detentiva che ha escluso "... in considerazione della pervicacia nella commissione dei delitti ..."; si è chiarito, d'altra parte, che è assolutamente legittimo valorizzare un medesimo elemento per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi senza incorrere nel divieto di bis in idem sostanziale (cfr., Sez. 6 - , n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01); ritenuto che il secondo motivo dell'unico ricorso è manifestamente infondato e, ancor prima, generico o aspecifico non confrontandosi con la motivazione con cui la Corte territoriale, lungi dal trascurare la sollecitazione difensiva, l'ha presa in esame escludendo, tuttavia, con argomentazioni non illogiche o arbitrarie (cfr., pag. 5 della sentenza), di poter accedere alla sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva; è d'altra parte pacifico che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr., tra le altre, Sez. 7 - , n. 32381 del 28/10/2020, CEISCiO, Rv. 279876 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

132. R.G. 31203 - 2023 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 132. R.G. 31203 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dell'unico ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato: la Corte d'appello, nel vagliare la richiesta difensiva di esclusione della recidiva, non si è limitata a richiamare i precedenti penali delle ricorrenti ma ha trattato il motivo di gravame nel contesto delle argomentazioni spese per giustificare l'esclusione di un diverso esito del giudizio di bilanciamento e della impossibilità di sostituire la pena detentiva che ha escluso "... in considerazione della pervicacia nella commissione dei delitti ..."; si è chiarito, d'altra parte, che è assolutamente legittimo valorizzare un medesimo elemento per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi senza incorrere nel divieto di bis in idem sostanziale (cfr., Sez. 6 - , n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01); ritenuto che il secondo motivo dell'unico ricorso è manifestamente infondato e, ancor prima, generico o aspecifico non confrontandosi con la motivazione con cui la Corte territoriale, lungi dal trascurare la sollecitazione difensiva, l'ha presa in esame escludendo, tuttavia, con argomentazioni non illogiche o arbitrarie (cfr., pag. 5 della sentenza), di poter accedere alla sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva; è d'altra parte pacifico che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr., tra le altre, Sez. 7 - , n. 32381 del 28/10/2020, CEISCiO, Rv. 279876 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 132. R.G. 31203 - 2023 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/
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