CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24084/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMiglioli s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 218/2024 pubblicatain data 14/02/2025, n.r.g. 187/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] dal 05/06/2017(con contratto di lavoro subordinato part time per 30 ore settimanali) fino allicenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 05/11/2021,(sia pure con efficacia dal 16/11/2021), mentre si trovava ancora in CIG inderoga per Covid-19 dal 23/08/2021 al 15/11/2021.Numero registro generale 17164/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 24084/2026Data pubblicazione 27/07/2026La lavoratrice impugnava il licenziamento, deducendone la nullità perchéintimato durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale per Covid-19 e quindi durante il c.d. blocco dei licenziamenti previsto dalla legislazioneemergenziale; in subordine ne lamentava l’illegittimità, perché intimato perl’asserita decisione di esternalizzare la gestione contabile aziendale, cui ellaera addetta, decisione poi non attuata e quindi non veritiera e comunqueineffettiva e comunque per violazione dell’obbligo di repechage.Lamentava, altresì, la mancata rotazione durante il periodo di integrazionesalariale.Pertanto adìva il Tribunale di Cremona per ottenere la declaratoria di nullitào, in subordine, di illegittimità del licenziamento, con le correlative tutelereintegratoria o, in subordine, indennitaria; la condanna della società alrisarcimento del danno patrimoniale a cauisa della mancata rotazione duranteil periodo di integrazione salariale.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delledomande, rigettava la domanda di accertamento della nullità dellicenziamento, avendone la società espressamente differito gli effetti al16/11/2021, quando il trattamento di integrazione salariale era pacificamentecessato; dichiarava illegittimo il licenziamento per violazione dell’obbligo direpechage (come si evinceva dal fatto che in data 07/06/2021 era stataassunta la neodiplomata [OSCURATO:PERSONA] per svolgere mansioni di impiegatadell’ufficio tecnico sino a quel momento svolte dall’impiegata [OSCURATO:PERSONA]);accertava il requisito dimensionale inferiore ai 15 dipendenti; dichiaravapertanto risolto il rapporto di lavoro alla data del 16/11/2021; condannava lasocietà a pagare alla ricorrente l’indennità risarcitoria pari a sei mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (pari all’importolordo complessivo di euro 13.450,66), nonché al risarcimento del danno damancata rotazione dell’integrazione salariale, pari alla differenza fra lasomma lorda mensile di euro 2.583,67 che la lavoratrice avrebbe percepitose fosse rientrata al lavoro e la somma in concreto percepita a titolo ditrattamento di integrazione salariale per n. 162 ore.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Ghisolfi.Numero registro generale 17164/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 24084/2026Data pubblicazione 27/07/2026Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale, premesso che la società era una piccola impresa operantenel campo della gestione e del recupero di rottami e materiali ferrosi, con unnumero di dipendenti sempre inferiore a 15 unità (e pari ad 8 unità almomento del licenziamento), affermava:a) il licenziamento non è nullo, poiché, per espressa previsione nellarelativa lettera, il recesso datoriale è stato dichiarato come efficace solodopo il 15 novembre 2021, “ultimo giorno di rapporto di lavoro”;b) da questo riferimento si comprende come l’efficacia del licenziamentosia da collocare al 16 novembre 2021, poiché il 15 novembre è statoconsiderato ultimo giorno lavorativo;c) in quella data, dunque, la lavoratrice non era più in cassa integrazioneper Covid-19 e, pertanto, non trovava applicazione il divieto dilicenziamento previsto dall’art. 11, co. 7, d.l. n. 146/2021;d) tutto ciò non è inficiato dalla natura recettizia dell’atto di recessodatoriale, poiché al suo autore è consentito comunque differirne glieffetti ad un momento successivo a quello nel quale l’atto è pervenutonella sfera del destinatario;e) il fatto che la Ghisolfi non sia rientrata al lavoro è dipesa dalla sceltadatoriale di non farle lavorare il preavviso, corrispondendole la relativaindennità sostitutiva, come a lei comunicato con la stessa lettera dilicenziamento;f) la società ha comunicato all’INPS la ripresa dell’attività lavorativa neldetto giorno del 16/11/2021, come si evince dal doc. 5 del fascicolo diprimo grado della società.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 11, co. 7,d.l. n. 146/2021, 1418, 1324, 1334 e 1335 c.c., 18 L. n. 300/1970 per avereNumero registro generale 17164/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 24084/2026Data pubblicazione 27/07/2026la Corte territoriale ritenuto che l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro si siaperfezionato non al momento della ricezione della lettera di licenziamento daparte della lavoratrice (in data 06/11/2021), bensì alla diversa data del16/11/2021.Il motivo è infondato.Come per tutti i negozi giuridici, anche in quelli unilaterali il suo autore,nell’ambito della propria autonomia negoziale, può fissare un termine inizialedi efficacia dell’atto, che naturalmente si ponga in una data successiva aquella in cui il negozio viene formato e, per quelli recettizi, in una datasuccessiva a quella in cui l’atto viene recapitato nella sfera di conoscibilità deldestinatario ex art. 1335 c.c.Ciò è quanto avvenuto nella specie: il recesso datoriale, emesso il05/11/2021 e pervenuto nella sfera di conoscibilità della destinataria il06/11/2021, è stato volontariamente ed espressamente dichiarato, da suoautore, efficace solo a decorrere dal 16/11/2021. E’ dunque a questa data cheoccorre verificare se, per ipotesi, fossero sussistenti eventuali divieti dilicenziamento.A tale principio di diritto si è conformata la Corte territoriale, la cui decisioneva, pertanto, esente da censura.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e5), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111, co. 6, Cost., per essere la motivazione del tuttomancante, inesistente o solamente apparente, in relazione ad un fattodecisivo e controverso del giudizio, rappresentato dalla risoluzione delrapporto di lavoro in data 15/11/2021 come indicato nella lettera dilicenziamento.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile in relazione alla censura di omesso esame di fatto decisivo,poiché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen.co., c.p.c.).E’ poi infondato, poiché, contrariamente all’assunto della ricorrente, laCorte territoriale ha preso in esame quell’inciso della lettera di licenziamentoe ha motivato ampiamente il proprio convincimento circa l’esatta data – del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – di efficacia del recesso datoriale. Al riguardo ha evidenziato chelo stesso datore di lavoro aveva indicato il 15/11/2021 come “ultimo giornoNumero registro generale 17164/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 24084/2026Data pubblicazione 27/07/2026di rapporto di lavoro”, sicché l’effetto estintivo doveva ritenersitemporalmente voluto come collocato al giorno dopo, ossia al 16/11/2021 (v.sentenza impugnata, p. 15, ult. cpv.).Dunque la motivazione sussiste ed è ampiamente sufficiente e idonea arendere edotto l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione ,soddisfacendo in tal modo il minimum costituzionale (Cass. sez. un. n.8053/2014).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione sullacomunicazione – che la società avrebbe effettuato all’INPS – di ripresadell’attività lavorativa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], documento invece inesistente, e per nonaver adoperato il suo prudente apprezzamento nel valutare il documentodenominato “segnalazione certificata di ripresa dell’attività produttiva”, dalquale si evinceva la prova contraria alla asserita cessazione della fruizione deltrattamento di integrazione salariale al 15/11/2021.Il motivo è inammissibile, sia perché precluso dalla c.d. doppia conforme,sia perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunziabile in sede dilegittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).Si è altresì affermato che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, maNumero registro generale 17164/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 24084/2026Data pubblicazione 27/07/2026disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solose si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limitilegali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato comefacenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementiprobatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016;Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi è stato prospettato dalla ricorrente, che pertanto finisceper sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento di quel documento,merito.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data30/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]