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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14327/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per aver concorso, con ignoti, nella creazione della falsa patente di guida, recante generalità e fototessera dell'imputato (artt. 110, 477 e 482 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riferibilità della condotta all'imputato in difetto di accertamento della identità dell'autore della contraffazione e richiede la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 489 cod. pen., è, per un verso, meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 3) e, per altro verso, manifestamente infondato sotto il profilo giuridico nella parte in cui coltiva una tesi in palese contrasto con la disciplina normativa del concorso di persone e della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 489 cod. pen., nonché con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali: «chi, pur non avendo falsificato materialmente un certificato, abbia fatto uso del medesimo, essendo consapevole della falsità alla quale ha concorso, deve rispondere del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., e non di quello previsto dall'alt 489 cod. pen., il quale presuppone l'avvenuta consumazione del delitto di falsità materiale commesso da altri» (Sez. 2, n. 12243 del 20/04/1978, Rv. 140142 - 01; conf, tra le ultime, Sez. 5, n. 6457 del 01/20/2015, dep. 2016); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza come nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto che il terzo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen. (già astrattamente applicabile al momento della proposizione dell'appello), è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per aver concorso, con ignoti, nella creazione della falsa patente di guida, recante generalità e fototessera dell'imputato (artt. 110, 477 e 482 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riferibilità della condotta all'imputato in difetto di accertamento della identità dell'autore della contraffazione e richiede la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 489 cod. pen., è, per un verso, meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 3) e, per altro verso, manifestamente infondato sotto il profilo giuridico nella parte in cui coltiva una tesi in palese contrasto con la disciplina normativa del concorso di persone e della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 489 cod. pen., nonché con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali: «chi, pur non avendo falsificato materialmente un certificato, abbia fatto uso del medesimo, essendo consapevole della falsità alla quale ha concorso, deve rispondere del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., e non di quello previsto dall'alt 489 cod. pen., il quale presuppone l'avvenuta consumazione del delitto di falsità materiale commesso da altri» (Sez. 2, n. 12243 del 20/04/1978, Rv. 140142 - 01; conf, tra le ultime, Sez. 5, n. 6457 del 01/20/2015, dep. 2016); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza come nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto che il terzo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen. (già astrattamente applicabile al momento della proposizione dell'appello), è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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