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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 29812/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2636/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., anche sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2636/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., anche sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 29812/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris