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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41666/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato avviso allI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del 18 ottobre 2016 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante — è inammissibile, essendo la pena comunque corrispondente a quella concordata tra le parti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato avviso allI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del 18 ottobre 2016 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante — è inammissibile, essendo la pena comunque corrispondente a quella concordata tra le parti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris