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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39280/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di truffa; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (responsabilità, applicazione delle circostanze attenuanti ed entità della pena) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, a pg.3, 4 e 5 della motivazione si spiegano puntualmente le plurime ragioni per cui i motivi d'appello andavano disattesi in punto di responsabilità (in particolare di dolo del reato contestato) e si indicano (dedicandovi una intera pagina di motivazione) le ragioni di reiezione dei motivi inerenti alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di truffa; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (responsabilità, applicazione delle circostanze attenuanti ed entità della pena) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, a pg.3, 4 e 5 della motivazione si spiegano puntualmente le plurime ragioni per cui i motivi d'appello andavano disattesi in punto di responsabilità (in particolare di dolo del reato contestato) e si indicano (dedicandovi una intera pagina di motivazione) le ragioni di reiezione dei motivi inerenti alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 l
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