CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 02785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Sciacca. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello cautelare, con trasmissione degli atti al Tribunale competente. udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario di azienda (reso dal medesimo giudice ex art. 3 I. n. 199/2016 e 321 e ss. c.p.p.). La difesa lamenta il mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, dei termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e contesta il provvedimento del GIP, laddove afferma che il ricorrente avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione nel termine per proporre una valida richiesta di riesame. Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. Considerato che, in effetti, l'ordinanza emessa dal GIP rientra fra le "altre ordinanze" per le quali l'art. 322-bis cod. proc. pen. espressamente prevede la sottoposizione ad appello, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti cautelari reali, diversi da quello impositivo della misura (cfr. Sez. 6, n. 15969 del 04/04/2012, in motivazione); che il precedente citato dal difensore in sede di discussione (Sez. 3, n. 41778 del 01/10/2021, Rv. 282631 - 01) riguarda un caso diverso (ricorso avverso provvedimento emesso dal Tribunale del riesame) da quello in esame. Ritenuto, pertanto, che la proposta impugnazione, conformemente a quanto richiesto dal Procuratore Generale, deve essere qualificata come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. e trasmessa al competente Tribunale di Agrigento. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento. Così decis