CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33769/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto TATANGELO Elia colpevole del reato di cessione continuata di sostanza stupefacente anche in concorso di persone e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente assume violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ragione della equivocità del materiale captativo, nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e meramente ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il giudice distrettuale ha poi dato atto che, oltre alla intrinseca gravità della condotta realizzatasi in termini reiterati per un determinato arco temporale, ricorrevano quanto meno due precedenti specifici così da ritenere la condotta abituale ai sensi dell'art.131 bis ultimo comma cod.pen. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] Il resiCiente