CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 31015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG rt3ititi 1) i vét u e ft, io ei,iliaJ.Jr0 L. (1, i [OSCURATO:PERSONA] bkfa- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 14 aprile 2021, il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2011, per nullità della notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato, con restituzione nel termine in favore di [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la decisione. Il Tribunale, ritenuta la propria competenza all'esito della declinatoria di competenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che: effettivamente, dall'esame degli atti, non emergeva la prova dell'avvenuta notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della suddetta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che qualificava [OSCURATO:PERSONA] come contumace; tuttavia, la nullità derivata della sentenza di appello doveva ritenersi sanata dall'omessa formulazione di eccezioni sull'argomento nel corso del giudizio di secondo grado, senza che si potesse recuperare la medesima eccezione facendone questione di validità del titolo esecutivo, giudizio di appello svoltosi con la presenza dell'imputato, che aveva anche nominato ulteriore difensore, e seguito dal ricorso per cassazione proposto, senza favorevole esito, nell'interesse dell'imputato. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui ne è stato chiesto l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 175 e 670 cod. proc. pen. e delle norme disciplinanti la notificazione dell'estratto contumaciale. Si sostiene da parte della difesa l'erroneità dell'affermazione della natura di nullità di ordine generale a regime intermedio da annettersi al vizio determinato dall'omessa notifica dell'estratto contumaciale, dovendo invece considerarsi, come del resto aveva accennato lo stesso giudice dell'esecuzione, che il vizio ben poteva essere fatto valere con l'incidente di esecuzione al fine dell'ottenimento della sospensione dell'ordine di esecuzione e della restituzione del termine per impugnare: nel caso in esame, quindi, ciò che rilevava e rileva è l'omessa formazione del titolo esecutivo per difetto di notifica dell'estratto contumaciale, al di là della questione di nullità degli atti del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 548 cod. proc. pen., nel dettato antecedente alla modificazione apportata dall'art. 10 della legge n. 67 del 2014, e il corrispondente vizio di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 571, comma 3, e 570 cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione.Trattando unitariamente le due doglianze, il ricorrente ripercorre la ratio posta alla base della notificazione dell'estratto contumaciale, formalità la cui omissione inficia la definitività del titolo esecutivo, in quanto la mancanza di legale conoscibilità dell'atto limita di fatto l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti all'imputato e non afferisce a vizio sanabile: e, nel caso in esame, si era registrata, come da comunicazione della Cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova e, quindi, l'inesistenza della notifica dell'estratto in questione. In corrispondenza di tale approdo, non è stato, ad avviso della difesa, dato coerente corso all'effetto determinato dalla pronuncia di Corte cost., sent. n. 317 del 2009, che ha salvaguardato il diritto dell'imputato a impugnare autonomamente la sentenza e nominare un difensore di fiducia al fine specifico di esercitare in sua vece il diritto di impugnazione. Invero, applicando l'indicato principio al caso in esame, si censura l'affermazione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto la validità dell'impugnazione da parte del difensore di fiducia senza, però, che sia emersa alcuna prova documentale dell'avvenuta conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento impugnato, mancando il conferimento, ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., di uno specifico incarico al difensore di fiducia di esercitare, anche in sua vece, il diritto di impugnazione: pertanto, l'affermazione che l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di procura speciale, avesse comportato la rinuncia tacita del diritto dell'imputato di impugnare personalmente la decisione è, per la difesa, da considerarsi erronea. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità e contrarietà della motivazione alla base del provvedimento impugnato. Con questa doglianza, il ricorrente censura l'affermazione del Tribunale di Bolzano secondo cui compete al giudice dell'esecuzione di svolgere il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, quel che occorreva verificare da parte del giudice dell'esecuzione era la sussistenza o meno della notificazione dell'estratto contumaciale, anche in relazione all'effettuazione della relativa formalità presso il domicilio effettivamente eletto dall'imputato, dovendosi stabilire se fossero stati o meno inficiati le garanzie e i diritti posti a tutela della posizione dell'imputato. 3. Con memoria del 7 novembre 2021, uno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha illustrato e specificato le doglianze contenute nell'impugnazione, sottolineando che l'inesistenza della notificazione dell'estratto contumaciale, nel caso di specie, esclude la possibilità di addivenire alla certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sentenza di primo grado e che, agli atti, sia mancata la prova, in carenza di procura speciale, dell'avvenuto conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] al difensore di fiducia del potere di impugnare la sentenza in sua vece: pertanto, l'omessa impugnazione del provvedimento, determinata dal difetto di conoscenza del provvedimento stesso, e non da una sua scelta consapevole, configura un vizio che inficia la definitività del titolo esecutivo. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che la partecipazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio di appello, nel corso del quale egli aveva presenziato, senza nulla eccepire in merito all'omessa notificazione dell'estratto contumaciale, ha determinato la sanatoria della nullità, poi fatta valere in sede esecutiva. 5. Con memoria del 18 febbraio 2022 l'altro difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale / osservando come il provvedimento impugnato non abbia messo a fuoco i caratteri dirimenti del persistente diritto di autonoma impugnazione dell'imputato conculcato dall'omessa notificazione dell'estratto contumaciale: il giudice dell'esecuzione ha qualificato come appellante l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mentre l'unico che aveva proposto impugnazione era stato il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto eccepire la mancata o irrituale notifica dell'estratto contumaciale con l'atto di appello, quando [OSCURATO:PERSONA] però non aveva proposto l'atto di appello, sicché la decorrenza del termine, per poter esercitare il proprio autonomo diritto ad impugnare, non era ancora maturata, ha confuso l'appello proposto dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'autonomo diritto di impugnazione del condannato, non esaurito dalla presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. 6. Con memoria del 23 febbraio 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha, a sua volta, replicato alla succitata requisitoria obiettando che la partecipazione dell'imputato al processo di secondo grado dimostra soltanto la sua conoscenza del procedimento, ma non del provvedimento che aveva concluso il primo grado del giudizio, senza che sia giuridicamente sostenibile l'equiparazione della conoscenza del procedimento alla conoscenza - indimostrata in difetto della notificazione dell'estratto contumaciale - della sentenza del Tribunale che aveva condannato l'imputato; proprio da tale mancata conoscenza sarebbe derivata l'illegittima sottrazione a [OSCURATO:PERSONA] del diritto di impugnare quella decisione. In tal senso, secondo la difesa, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per l'invalidità del titolo esecutivo e conseguente restituzione di [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza suindicata. 4 L!' 7. Con motivi nuovi, depositati con nuovo atto in vista dell'udienza camerale dell'8 giugno 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha ricordato le questioni illustrate con la memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, per come articolata, è da ritenersi inammissibile. 2. È rilevante constatare, così integrando le notazioni introdotte in narrativa, che il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato, ha specificato quanto segue: ferma la mancata emersione della prova della notificazione all'imputato contumace dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], era altresì risultato che [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, era stato assistito da due difensori di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA] e Trofino); poi, come era dimostrato dalla sentenza di secondo grado, egli, in appello, aveva modificato il collegio difensivo sostituendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], e aveva modificato l'elezione di domicilio, fissando il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stata proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, era risultato che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato direttamente al giudizio di appello, così da essere qualificato libero presente nella sentenza emessa dal Corte di appello di Torino il 16 gennaio 2018, e in secondo grado nulla aveva dedotto in ordine alla mancata o irrituale notifica dell'estratto contumaciale; successivamente, la sentenza di appello era stata impugnata con ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed era stato esitato dalla decisione di legittimità che, accogliendo l'impugnazione solo per il punto relativo alla durata delle pene accessorie e disattendendola nel resto, aveva determinato l'irrevocabilità della sentenza di merito nella parte in cui aveva accertato la penale responsabilità dell'imputato per i plurimi reati di bancarotta fraudolenta a lui contestati, con l'irrogazione della pena principale di anni cinque, mesi due di reclusione. Dall'insieme di tali dati, il giudice dell'esecuzione ha tratto, in via determinante, il rilievo che la deduzione della questione inerente all'omessa o irrituale notifica dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo grado non era stata prospettata nel grado successivo, a cui [OSCURATO:PERSONA], non più contumace, aveva direttamente partecipato, con l'assistenza di due difensori di fiducia, uno dei quali aveva anche proposto ricorso per cassazione: tale consecutio di atti aveva determinato la certezza della conoscenza in capo all'imputato del procedimento e del provvedimento costituito dalla sentenza di primo grado, con sanatoria del dedotto vizio, giacché non aveva precluso all'imputato la fruizione di tutte le garanzie processuali a lui riservate. 3. Il nucleo delle considerazioni sulle quali il giudice dell'esecuzione ha basato l'ordinanza impugnata non viene vulnerato dalle, pur articolate, censure mosse dal ricorrente nei quattro motivi di impugnazione, i quali, come poi illustrati nelle memorie suindicate, vanno unitariamente trattati, data l'intima connessione che li caratterizza. Deve muoversi dal condiviso principio di diritto secondo cui la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico a un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, può correttamente ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 277968 - 02). Nello stesso ordine di idee, si è precisato che l'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, qualora emerga dagli atti che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione, per cui egli non può poi dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884 - 01; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775 - 01; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957 - 01). In via speculare, si è sottolineato che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, poiché, in tal caso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione, con C\ conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526 - 01; Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, Tabuncic, Rv. 279100 - 01) In tal senso, rileva anche richiamare l'indirizzo interpretativo volto a valutare gli effetti, sempre con riferimento al regime del processo contumaciale (come tale, antecedente alla piena entrata in vigore della disciplina del processo in absentia introdotto dalla legge n. 67 del 2014), dell'omessa notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, in relazione a cui si è precisato che l'omissione suddetta non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso, potendo, il rilievo dell'omessa notifica, assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice di appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02). Tale considerazione è conseguente al conferimento al difensore della procura speciale per proporre ricorso per cassazione, presupponendo tale iniziativa la conoscenza del provvedimento, tanto più che l'art. 613 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non consente all'imputato di proporre all'imputato di proporre ricorso personale (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121 - 01). 4. Poste queste coordinate ermeneutiche, resta ovviamente fermo il principio inerente alla non esecutività della sentenza che può generare, nel processo contumaciale regolato dal quadro normativo vigente per i casi non regolati dal processo in absentia post legge n. 67 del 2014, l'omessa notificazione - o la notificazione nulla - al contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (sinteticamente definito estratto contumaciale), ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen.; e, ciò, anche quando la declaratoria di contumacia sia stata erroneamente sostituita da una - giuridicamente eccentrica - dichiarazione di assenza. In tale ambito è stato affermato che integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non abbia eccepito innanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria - la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente ratione temporis (v. la ricostruzione del sistema, antecedente e susseguente all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, operata da Sez. U, 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02; v. poi Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674 - 01; Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep. 2019, Guerrazzi, Rv. 274795 - 01). 4.1. Il caso di specie, però, si caratterizza per dati processuali decisamente diversi. In primo luogo, in senso conforme all'accertamento del giudice dell'esecuzione, non contrastato dalle allegazioni del ricorrente, si è registrato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], contumace in primo grado innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva emesso il 19 luglio 2011 la sentenza di condanna nei suoi confronti, si era poi costituito innanzi alla Corte di appello di Torino nel giudizio di appello. Nel giudizio di secondo grado, pertanto, egli non era stato qualificato come contumace, ma come libero e presente. Inoltre, egli aveva partecipato attivamente al giudizio di secondo grado anche sotto l'aspetto della predisposizione dell'assetto difensivo, atteso che, rispetto a quello di primo grado, nel giudizio di appello aveva modificato il collegio difensivo nominando l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in luogo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, la sentenza sortita dal giudizio di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Torino il 16 gennaio 2018, confermativa della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], era stata impugnata con ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si era, quindi, registrata la susseguente emissione della pronuncia di legittimità, Sez. 5, n. 44322 del 27/05/2019, che aveva vagliato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], contrassegnato da nove motivi, che avevano censurato, sotto molteplici aspetti, il contenuto della sentenza di secondo grado nonché, di riflesso ma in modo espresso, anche il contenuto di quella di primo grado: il ricorso era stato accolto con rinvio limitatamente al punto della quantificazione delle pene accessorie inerenti all'accertata bancarotta fraudolenta, ma era stato rigettato nel resto, con definitiva cristallizzazione della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e della pena principale irrogata a suo carico. Stante tale quadro, non può sottoscriversi la prospettazione del ricorrente lì dove, muovendo dal principio dell'autonomia del diritto di impugnazione dell'imputato rispetto a quello del suo difensore, ex art. 571 cod. proc. pen., come interpretato post Corte cost. n. 317 del 2009, considera non consumato il suo personale diritto di impugnazione, nonostante la sua personale partecipazione al giudizio di appello, con l'assistenza di difensori di fiducia da lui nominati, e la diretta promozione da parte sua dell'ancora susseguente giudizio in sede di legittimità. 4.2. Si tiene, naturalmente, conto degli effetti determinati dal novum rappresentato dal surrichiamato intervento del Giudice delle leggi rispetto all'interpretazione antecedente del quadro ordinamentale, secondo cui l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 - 01). La Corte costituzionale, con l'indicata pronuncia, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. E' opportuno ricordare che la decisione - sulla premessa che il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tener conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del giusto processo, quale complessivamente delineato in Costituzione, mentre un processo non giusto, in quanto carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata; e che un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte EDU certamente non lede le norme costituzionali poste a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali; la censurata disposizione viola il diritto alla difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole - ha evidenziato che la misura ripristinatoria della restituzione nel termine, prescelta dal legislatore, per avere effettività, non può essere consumata dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato di ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa.In tal senso la Corte costituzionale ha spiegato che il suo intervento è stato originato dal rilievo che l'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona: ciò, fermo restando che, non potendo incidere sulla conformazione del processo contumaciale, la Corte costituzionale ha orientato la sua decisione a limitare la sola preclusione formale individuata dal diritto vivente e derivante dall'esistenza di una pregressa impugnazione, senza modificare i presupposti fissati dalla legge per l'accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia della restituzione nel termine. Dunque, la pronuncia invocata dal ricorrente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo al tempo vigente, per la protezione del contumace inconsapevole: tematica ripresa dall'elaborazione successiva che ha registrato, anche negli anni più recenti, approdi molto rilevanti (per la giurisprudenza di legittimità, basti richiamare Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01; Sez. U, 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, cit., che ha riguardato il rito successivo alla legge n. 67 del 2014, ma ha anche fatto il punto sulle linee ermeneutiche relative al regime previgente). 4.3. In questa cornice, la tutela invocata dal ricorrente, sulla scorta dell'autonomia del diritto di impugnare del contumace non raggiunto dalla notifica dell'estratto contumaciale, si profila chiaramente esorbitante dall'area di operatività dello strumento apprestato a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, una volta che si è appurato il dato - dirimente - che [OSCURATO:PERSONA], pur dopo l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo grado, ha presenziato e partecipato al processo di appello, nel corso del quale è stato assistito da un collegio difensivo fiduciario da lui in parte confermato, con rinnovata elezione di domicilio presso il difensore già nominato (avv. [OSCURATO:PERSONA]), e in parte integrato, con la nomina di un nuovo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), senza nulla eccepire in merito all'omessa notificazione, nonché ha successivamente promosso, tramite il suo difensore, necessariamente munito di procura speciale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della sentenza di primo grado, impugnazione inerente all'intera gamma delle doglianze ritenute proponibili avverso la decisione di merito. L'emersione del concreto e completo esercizio del diritto di difesa, promanante direttamente da [OSCURATO:PERSONA], nei gradi successivi al primo, ha, quindi, determinato la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione i di quest'ultimo, nonostante la mancata prova della notificazione dell'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza di primo grado, all'allora contumace, per essere risultato che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare, con il conferimento da parte sua dello specifico incarico ai propri difensori di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione nei gradi successivi. Pertanto, egli non poteva dedurre successivamente, con l'incidente di esecuzione, la mancata notificazione dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo grado, non essendo giuridicamente possibile relegare la sua attiva partecipazione ai susseguenti gradi del giudizio nell'anomalo ruolo dell'imputato che, pur presente, si configurerebbe come un convitato di pietra, che assiste e partecipa al corso processuale per poi valutarne l'esito conclusivo e alfine decidere - secundum eventum - se impugnare o meno la sentenza di primo grado, nonostante essa e il relativo contenuto decisorio siano stati già vagliati con le sentenze successive, emesse dopo un giudizio svoltosi nel pieno contraddittorio anche con l'imputato, in precedenza contumace. Le doglianze articolate dal ricorrente, per tale ragione, si pongono sul piano della manifesta infondatezza, in quanto non riescono, all'evidenza, a scalfire la conclusione raggiunta dal giudice dell'esecuzione. 5. Queste considerazioni impongono di considerare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con l'effetto che segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte